“Enti del terzo settore e amministrazione di sostegno”, sintesi del Cap. IX del Terzjus Report a cura di Mario Renna

Con l’abstract di Mario Renna, prosegue la pubblicazione settimanale delle sintesi dei capitoli del Terzjus Report 2024.

di A. Fici, M. Renna, “Enti del terzo settore e amministrazione di sostegno”, in A due passi dalla meta. Verso il completamento della riforma. Quarto rapporto sullo stato e le prospettive del diritto del terzo settore in Italia, Cap. IX, pagg. 329-343, Editoriale Scientifica, Napoli 2025.

Il tema oggetto del contributo intende offrire una nuova prospettiva di indagine all’istituto dell’amministrazione di sostegno, entrato in vigore oltre vent’anni fa (legga n. 6/2004).

Gli autori provano a coordinare quanto previsto dall’art. 408, comma 4, c.c. con l’attività degli enti del Terzo settore per individuare un momento di intersezione.

Ai sensi dell’art. 408, comma 4, c.c., «il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo». 

La disposizione rivela subito il potenziale inespresso: inespresso, poiché formalmente escluderebbe gli enti del Terzo settore, fuori dal perimetro dei soggetti inclusi al titolo II del libro primo codice civile, nonché, in quanto, circoscriverebbe, meccanicamente, il ruolo di amministratore di sostegno ad una persona fisica. 

Si tratta, invero, di superare precomprensioni formali e malferme ricostruzioni squisitamente personalistiche per approdare ad una elaborazione che valorizzi il ruolo degli enti del Terzo settore nell’ambito del sostegno alle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Occorre tenere ben in mente il passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020: “gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno””.

Riflettere sul ruolo degli enti del Terzo settore quali amministratori di sostegno significa legittimare una ricostruzione che: 

  1. tenga conto dell’attitudine operativa degli enti, ovvero dell’azione volontaria e dell’erogazione di servizi (così come previsto dall’art. 4, comma 1, del codice del Terzo settore);
  2. individui le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici quali tipologie di enti del Terzo settore dotati, a livello strutturale, e vocati, in senso strutturale, ad assicurare una effettiva salvaguardia del beneficiario dell’amministrazione di sostegno;
  3. dia risalto all’inclusione, tra le attività di interesse generale, della promozione e della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, comma 1, lett. w, del codice del Terzo settore).

Il contributo presta attenzione ai profili della gratuità e della solidarietà, cercando di irrobustire l’intersezione tra enti del Terzo settore e misure di protezione si persone prive in tutto o in parte di autonomia.

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