Opportunità e nuove prospettive nella co-progettazione e co-programmazione tra amministrazioni pubbliche e Terzo settore. Questo il tema al centro del primo webinar organizzato lo scorso 11 giugno dall’Associazione Terzjus, presieduta da Luigi Bobba, che ha istituito un Osservatorio permanente sulla legislazione del Terzo settore e sul suo concreto stato di applicazione, coinvolgendo alcune delle più importanti realtà del mondo non profit.
Il seminario, che inaugura i lavori dell’Osservatorio, ha rappresentato l’occasione per riflettere sulle nuove modalità di collaborazione tra enti pubblici e Terzo settore nella realizzazione di obiettivi di interesse generale (di cui agli articoli 55-57 del Dlgs n. 117/2017), in attuazione di quei principi di solidarietà e sussidiarietà che costituiscono la chiave di lettura dell’intera forma.
Si tratta di un’opportunità centrale nella logica del nuovo Codice del Terzo settore e che rimane ancora, tuttavia, sostanzialmente inesplorata. Ciò anche in ragione di alcune interpretazioni discordanti della giurisprudenza amministrativa, che hanno di fatto generato confusione nei medesimi enti locali in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento agli enti del Terzo settore dei servizi di interesse generale. Si pensi, ad esempio, alla posizione restrittiva assunta da alcune recenti pronunce dei Tar, che hanno affermato l’illegittimità delle procedure di affidamento alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di servizi in convenzione ai sensi dell’articolo 56 del nuovo Codice, in assenza del carattere della assoluta “non economicità” e gratuità del rapporto (si veda, da ultimo, la sentenza del Tar Toscana n. 666/2020, che riprende la posizione già espressa dal Consiglio di Stato nel parere n. 2052/2018). Una posizione, questa, che sembra discostarsi dalle interpretazioni fornite sul punto dalla Corte di giustizia Ue (Cause C-113/13 e C-50/14), che ha affermato la legittimità dell’esclusione dalla disciplina sui contratti pubblici delle convenzioni “a rimborso” con le organizzazioni di volontariato, a condizione che il rapporto sia improntato all’esclusivo perseguimento di fini di solidarietà e purché l’organizzazione non tragga alcun profitto dalle prestazioni sociali rese. In base all’orientamento della Corte di giustizia, in particolare, quest’ultimo requisito è rispettato non solo in caso di totale gratuità della convenzione, ma anche quando la stessa preveda il solo rimborso dei costi variabili, fissi e durevoli, necessari per fornire le specifiche prestazioni. Proprio questa interpretazione, del resto, ha costituito il riferimento per il legislatore nella definizione del contenuto minimo delle convenzioni (articolo 56, comma 4 del Dlgs n. 117/2017).
Scopo del seminario è stato dunque quello di alimentare il dibattito attorno ad alcuni temi cruciali per la realizzazione delle sinergie tra amministrazione e organizzazioni del Terzo settore: un obiettivo che assume una rilevanza quanto mai attuale, tenuto conto della prevista emanazione, entro fine anno, del decreto istitutivo del nuovo Registro unico nazionale.
Articolo pubblicato da: Il Sole 24 ore