La regione Lombardia e la regione Abruzzo hanno adottato due leggi volte ad affrontare in modo sistematico le dipendenze patologiche, istituendo e promuovendo un sistema coordinato di reazione che individua negli enti del Terzo settore i soggetti capaci di accrescere l’efficacia degli interventi di supporto istituzionale e favorire il recupero degli individui affetti dalle suddette dipendenze.
La legge lombarda (n. 23/2020) inquadra la dipendenza patologica alla stregua di uno stato di sudditanza nei confronti di sostanze psicotrope, ma include all’interno della fattispecie in questione anche i comportamenti devianti determinati dalla dipendenza da gioco d’azzardo, nonché dalle nuove dipendenze.
La regione Lombardia promuove, disciplina e coordina le attività dei soggetti pubblici e privati accreditati operanti nel settore delle dipendenze e, in tal contesto, «riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore quale componente fondamentale nel contrasto all’insorgenza e allo sviluppo delle dipendenze patologiche» (art. 2, lett. e).
A livello operativo, presso ogni Agenzia per la tutela della salute (ATS) è costituita una Rete Diffusa Dipendenze, volta a favorire una «interazione dell’attività erogativa delle diverse componenti pubbliche e dei soggetti privati accreditati con l’obiettivo di ridurre le conseguenze sulla salute e i costi individuali e sociali derivanti dall’utilizzo non terapeutico di sostanze psicotropiche e dai comportamenti a rischio di dipendenza» (art. 4, comma 1).
In questo contesto e con l’obiettivo di accrescere il coinvolgimento della società civile nel contrasto allo sviluppo delle dipendenze patologiche, la Regione intende promuovere la partecipazione degli enti del Terzo settore «ai progetti di prevenzione, ai programmi di cura e di reinserimento sociale, riconoscendone il ruolo anche nel sistema di accreditamento e contrattualizzazione» (art. 14, comma 1). Gli enti del Terzo settore, quindi, secondo le procedure di accreditamento che verranno delineate dalla Regione in base a quanto stabilito dall’art. 11, potranno operare nel settore di riferimento, rappresentando un valido strumento di erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali. In piena coerenza con lo spirito del Codice del Terzo settore (CTS), che ha valorizzato la figura del volontario, del quale tutti gli enti del Terzo settore possono avvalersi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, la legge regionale «promuove iniziative formative rivolte a volontari e collaboratori degli enti del Terzo settore» (art. 14, comma 2).
La legge abruzzese (n. 37/2020) mira a fronteggiare i fenomeni di dipendenza patologica – che possono essere connessi all’assunzione di sostanze psicotrope, alla ludopatia, a disturbi legati alle nuove tecnologie e ad altri disagi pisco-fisici – e a favorire la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti. Nel perseguire tali finalità concorrono, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, gli enti del Terzo settore, così come disciplinati dall’art. 4 CTS; inoltre, come organo di monitoraggio e proposta, viene istituito un Osservatorio cui partecipa un rappresentante del Forum del Terzo settore regionale, quale «espressione delle realtà associative operanti nell’area delle dipendenze patologiche» (art. 2, comma 2, lett. j).
La regione Abruzzo intende stilare un Piano per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze, volto a supportare la realizzazione di percorsi di trattamento adeguati per i soggetti affetti dalle dipendenze patologiche, sia mediante l’apporto della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, ma anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore (art. 3, comma 3, lett. c). Il ruolo e l’esperienza degli enti del Terzo settore risultano nevralgici e da tale riconoscimento deriva l’impegno a promuovere forme di collaborazione con i poteri pubblici, specie nell’ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d’azzardo e della dipendenza da nuove tecnologie (art. 3, comma 3, lett. f). Per l’attuazione degli obiettivi del Piano, la Regione, ma anche gli enti territorialmente competenti quali i Comuni e le ASL, possono stipulare delle convenzioni con gli enti del Terzo settore, dovendo essere rispettati i requisiti procedurali fissati all’art. 56, comma 3, CTS (imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento).
L’art. 6 della legge regionale è interamente dedicato al “Sostegno al Terzo settore”: è possibile la concessione di i contributi, patrocini o altre agevolazioni, anche non onerose, al fine della realizzazione di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie. Come correttamente previsto dal comma 2, anche la selezione dei beneficiari e l’attribuzione di misure di sostegno avverrà, attraverso delibera di Giunta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità: la medesima delibera preciserà le modalità per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dei progetti finanziati. Viene infine ribadito che gli enti pubblici territoriali possono avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore che perseguono statutariamente le finalità previste dalla legge in rassegna attraverso la stipula di apposite convenzioni.