Con la presente nota si vuole fornire un primo commento alle Linee Guida sul rapporto fra PA ed ETS alla luce degli articoli 55-57 del CTS, approvate con Decreto n. 72 del 31/03/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si tratta di un rilevante intervento interpretativo sia per la relativa genesi, che per il percorso, che – infine – per il suo contenuto.
In primo luogo, le Linee Guida si innestano nell’ambito dell’attività del Consiglio Nazionale del Terzo Settore ed, in particolare, della decisione assunta nella riunione del 23 gennaio 2020 di avviare un approfondimento del tema dei rapporti collaborativi alla luce delle previsioni contenute nel Titolo VII del CTS, a tal fine dando mandato al competente Direttore Generale del Ministero di costituire apposito gruppo di lavoro, istituito nel marzo dello stesso anno e di cui hanno fatto parte i livelli di governance regionale e locale, oltre all’Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli Enti del Terzo settore.
Le Linee Guida rappresentano, inoltre, l’esito di un percorso parimenti significativo, dal momento che è culminato, dopo la previa condivisione tecnica con il Coordinamento delle Regioni in materia sociale, con l’acquisizione dell’Intesa in seno alla Conferenza Unificata nella seduta dello scorso 25 marzo.
Il Decreto ministeriale chiarisce le finalità delle Linee Guida, che sono quelle di elaborare una posizione comune sugli istituti previsti dal Titolo VII del Codice del Terzo settore (articoli 55 e ss.) e al preciso scopo di supportare le pubbliche amministrazioni nella relativa applicazione concreta, in un quadro di piena legittimità, ma al tempo stesso di coerenza con la ratio e l’impianto della stessa Riforma del Terzo settore.
Le Linee guida, da un punto di vista contenutistico, sono strutturate seguendo un preciso ordine logico, chiudendo la trattazione di ogni tema con uno schematico box riepilogativo degli elementi di riferimento.
L’ordine seguito dalle Linee guida è il seguente:
- inquadramento generale degli istituti;
- precisazione della differenza fra l’affidamento di servizi mediante appalti e concessioni rispetto all’attivazione di rapporti collaborativi ai sensi del CTS;
- delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione del Titolo VII CTS e indicazione dei principi comuni (art. 55, c. 1), applicabili a tutti gli istituti;
- indicazione degli elementi minimi dei procedimenti di co-programmazione (art. 55, c. 2), di co-progettazione (art. 55, c. 3), di accreditamento locale (art. 55, c. 4), di quelli finalizzati alla stipula di convenzioni con APS e ODV (art. 56), ed, infine, di quelli finalizzati all’affidamento di convenzioni in relazione al servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza (art. 57);
- infine, indicazione delle misure minime in applicazione della disciplina vigente in materia di trasparenza e di pubblicità.
Senza pretesa di esaustività in ordine all’esame del contenuto delle Linee Guida, che sarà svolto da chi scrive nell’ambito di un “Quaderno di Terzjus” di prossima pubblicazione, appare comunque utile richiamare da subito l’attenzione su alcuni elementi particolarmente significativi.
In primo luogo, le Linee guida completano il percorso, interpretativo e normativo, sugli istituti collaborativi del CTS, che ha avuto quali tappe fondamentali sia la sentenza n. 131/2020 della Corte costituzionale sulla c.d. Amministrazione condivisa, che la legge di conversione (n. 120/2020) al decreto-semplificazioni (n. 76/2020), con la quale sono state introdotte tre modifiche al Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.), al fine di far salve le forme di coinvolgimento degli ETS, ai sensi del CTS, in applicazione del principio di specialità.
In secondo luogo, le Linee guida costituiscono il frutto di un lungo percorso di condivisione unanime di tutti i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte, con l’evidente aspettativa di successiva applicazione omogenea.
A questo ultimo proposito, le Linee guida, proprio in ragione del percorso comune fra i diversi livelli di governo territoriale (statale, regionale e locale), si limitano a fornire indicazioni minime, relativamente allo svolgimento dei relativi procedimenti amministrativi, al fine di salvaguardare la specificità delle leggi regionali esistenti unitamente alle prerogative dei Legislatori regionali, nonché di garantire il rispetto del principio di autonomia, organizzativa e regolamentare, specie degli enti locali e degli altri enti pubblici.
Quanto ai procedimenti amministrativi, oltre ai principi comuni, stabiliti dal primo comma dell’articolo 55 CTS, e, dunque, in primo luogo quelli dell’evidenza pubblica, della parità di trattamento, del giusto procedimento e dell’economicità, vengono richiamati due aspetti qualificanti la stessa Riforma del Terzo settore.
Il riferimento è all’iniziativa di parte, ovverosia alla possibilità per gli ETS, singoli o riuniti, di elaborare e presentare formalmente ad una PA una proposta progettuale, che – ove condivisa – diventa oggetto di esame e di valutazione, con successiva attivazione dell’evidenza pubblica.
Il secondo richiamo, particolarmente rilevante, è alla valutazione di impatto sociale, che per espressa previsione del CTS e delle relative Linee guida ministeriali (approvate con decreto del 23 luglio 2019) sono facoltative per le PA, nell’ambito dei relativi procedimenti. Le Linee guida ribadiscono, pertanto, che gli istituti previsti dal Titolo VII possono altresì essere finalizzati a valutare gli eventuali impatti sociali positivi generati nell’ambito delle comunità di riferimento.
Le Linee guida, infine, indicano gli adempimenti minimi previsti dalla disciplina vigente in materia di trasparenza e di pubblicità.
Nel chiudere la presente nota, nel sottolineare il plauso per l’intervento interpretativo in esame, che rafforza ulteriormente il cammino verso il diritto del Terzo settore, formuliamo anche l’auspicio che l’Amministrazione condivisa, anche per l’intervenuto chiarimento, assuma sempre maggiore forma.