Pubblichiamo la traduzione non ufficiale in italiano a cura del prof. Antonio Fici, Direttore Scientifico di Terzjus, della comfort letter, pubblicata in lingua inglese da numerosi siti e testate italiane.
Commissione Europea – DG Concorrenza, Bruxelles 7 marzo 2025[1]
Oggetto: Comfort Letter per il Terzo settore PN – Caso (SA. 63927)
Facendo seguito alla nostra discussione interna, siamo ora in grado di farle avere le nostre conclusioni riguardanti le cosiddette norme fiscali della Riforma del Terzo Settore (d’ora in poi, anche Riforma del Terzo Settore) che ci avete pre-notificato, contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS: D.Lgs. 117/2017) e nel Codice (sic!) delle Imprese Sociali (CIS: D.Lgs. 112/2017).
Innanzitutto, sulla base della sua spiegazione (con la documentazione fornita, da ultimo, il 23 luglio 2024), la Riforma riguarda vari tipi di Enti del Terzo Settore (ETS: fondazioni, associazioni, cooperative, ecc.) che condividono tutti una caratteristica comune che ne consente la distinzione dalle imprese a scopo di lucro normalmente soggette all’imposta sulle società: perseguono Attività di Interesse Generale (AIG) e tutti i loro proventi devono essere destinati a tale scopo. Non sono liberi di generare profitti e, cosa ancor più importante, non hanno la facoltà di utilizzare tali profitti per remunerare il capitale di rischio, nemmeno nelle circostanze eccezionali previste dall’art. 79, comma 2-bis, CTS. Finché mantengono il loro status non commerciale, gli ETS possono optare per un regime fiscale forfettario per le attività commerciali accessorie (artt. 80 e 86 CTS).
In secondo luogo, le Imprese Sociali (IS) sono esentate dalla tassazione sul reddito solo a condizione che i loro proventi siano allocati a riserve legalmente vincolate alla realizzazione di attività di interesse generale (art. 18, comma 1, CIS). Al contrario, gli utili sono pienamente soggetti alle ordinarie norme fiscali sul reddito quando sono allocati a (1) distribuzione di utili agli azionisti (che è limitata a non oltre il 50% degli utili e il capitale di rischio è remunerato non più dell’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5%), oppure (2) all’aumento del valore del capitale sociale della IS fino all’indice di inflazione (art. 3, comma 3, CIS).
In terzo luogo, la documentazione fornita evidenzia che la legislazione italiana definisce l’evento imponibile (“presupposto del tributo”) sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dell’imposta sul reddito delle società in Italia come il “possesso di redditi” (art. 1 TUIR per l’imposta sul reddito delle persone fisiche e art. 72 TUIR per l’imposta sul reddito delle società).
Comprendiamo da quanto sopra che la caratteristica comune sia degli ETS che delle IS è che il profitto collegato alle attività economiche è o non tassato (art. 18 CIS) oppure può beneficiare del regime fiscale forfettario (art. 80 e art. 86 CTS) solo quando questo profitto è vincolato ad essere destinato alla realizzazione dell’attività di pubblica utilità. In altre parole, le norme fiscali speciali per gli ETS si applicano solo ai redditi che non possono mai essere destinati a remunerare il capitale di rischio e che pertanto non sono realmente “posseduti”[2].
Sulla base delle informazioni fornite, i servizi della Commissione sono pertanto dell’opinione preliminare che, in coerenza con la sentenza della CGUE nel caso Paint Graphos[3], letta alla luce delle più recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea che sottolineano la sovranità fiscale degli Stati membri (in particolare, Fiat[4], Engie[5], Apple[6]), le sopra menzionate caratteristiche specifiche degli ETS e delle IS sembrano collocarli in una situazione giuridicamente e fattualmente diversa rispetto alle ordinarie imprese a scopo di lucro in relazione agli obiettivi del sistema delle imposte sui redditi.
Alla luce di queste considerazioni, le misure pre-notificate relative alla tassazione dei redditi (artt. 79, comma 2-bis, 80 e 86 CTS, art. 18, comma 1, CIS) non appaiono selettive e, pertanto, non sembrerebbero costituire aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Per quanto riguarda le misure della riforma che mirano a fornire ad ETS e IS un accesso agevolato al capitale di rischio (art. 18, commi 3, 4 e 5, CIS) e al capitale di debito (art. 77 CTS), vi inviteremo a discuterne ulteriormente a breve.
Si prega di notare che le considerazioni sin qui svolte non costituiscono una posizione definitiva della Commissione, ma soltanto una valutazione preliminare da parte dei servizi della DG Concorrenza, basata sulle informazioni fornite dalle sue autorità. Qualora avesse ulteriori richieste in merito, non esiti a contattarci.
Cordiali saluti.
[1] Traduzione italiana non ufficiale a cura del prof. Antonio Fici.
[2] Nel caso di ETS, la distribuzione di utili non è mai possibile. A questo proposito, è degno di nota che gli utili possono essere solo un’eccezionale occorrenza temporanea e anche quando si realizzano, essi non possono essere distribuiti. Nel caso dell’impresa sociale, gli utili esenti sono solo quelli destinati a riserve vincolate ad essere utilizzate per attività di pubblica utilità (l’importo limitato che può essere distribuito come una minima, contenuta, remunerazione del capitale, è interamente tassato).
[3] Casi riuniti C-78/08 e 80/08, Paint Graphos and Others, ECLI:EU:C:2011:550, paragrafi 55-61. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 2016/C 262/01, paragrafo 158 e paragrafo 134 sull’evento imponibile come parte del quadro di riferimento.
[4] Casi riuniti C‐885/19-P e C‐898/19-P, Fiat Chrysler Finance Europe, ECLI:EU:C:2022:859, paragrafo 69.
[5] Casi riuniti C‐451/21 P e C‐454/21 P, Engie, ECLI:EU:C:2023:948, paragrafi 112 e 118 sull’evento imponibile come parte del quadro di riferimento.
[6] Casi riuniti C‐465/20 P, Apple, ECLI:EU:C:2024:724, paragrafi 75-81.