Per le Associazioni di Promozione Sociale e il Volontariato è un periodo di buone notizie, infatti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 il 14 luglio 2020 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la Legge che prevede norme di sostegno e promozione per gli Enti di Terzo Settore.
La Legge manifesta inequivocabilmente la volontà di dare continuità al Codice del Terzo Settore intervenendo, chiaramente per quanto riguarda le materie di competenza regionale, in merito a come dare applicazione a quanto stabilito dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017.
Penso sia utile ricordare che in Toscana ormai da tempo, per la gestione dei servizi di trasporto emergenza/urgenza sanitario le associazioni di volontariato sono considerate parte organica del sistema sanitario e per questo motivo svolgono tali attività. È quindi una formula antesignana, ma sicuramente traduzione di amministrazione condivisa e di come poter applicare anche il successivo articolo 57.
La Legge Toscana supera, anche se non abrogandola, una sorta di superficiale attenzione al Terzo Settore da parte del Consiglio regionale che con Legge 42 del 2018 aveva individuato misure su coprogettazione coprogrammazione solo per le cooperative sociali.
Anche questo riequilibrio è sicuramente una buona notizia che va sulla strada della riforma iniziata nel 2017 a livello nazionale.
Il percorso per la definizione e l’approvazione della Legge è iniziato molto tempo prima della sentenza 131 già citata, ma la filosofia che la guida è pienamente in sintonia con la stessa. Nella sentenza, infatti, si afferma che con il 55 s’instaura un rapporto tra enti pubblici ed ETS “alternativo a quello del profitto e del mercato” e “non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico”,
Inoltre, la stessa sentenza sottolinea che il modello “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulle convergenze di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la coprogrammazione e coprogettazione per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.
La legge regionale s’inserisce in tale solco fin dal preambolo dove, pur nella obbligata sinteticità ripercorre la storia e la funzione del volontariato che utilizza “forme organizzative sempre più strutturate per l’impegno civile e solidale dei singoli cittadini verso il bene comune”.
Tale collocazione si ribadisce anche all’art, 1 comma 2 laddove richiamando l’art 4 dello Statuto Regionale viene esplicitato il ruolo degli ETS “ai fini del perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e alla integrazione dei cittadini”. Quindi, oltre “il mero scambio utilitaristico”.
In un periodo in cui la cultura individualista è così imperante tali affermazioni sono sicuramente un sollievo!
La volontà di superare l’attuale sistema relazionale rendendo sistematica la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e ETS si esprime con forza al termine dell’art. 9 comma 1 che obbliga gli Enti pubblici a motivare “le esigenze che eventualmente impediscono l’attuazione dell’art. 55 in quanto a coprogrammazione.
In tale determinazione legislativa si legge palesemente una volontà del legislatore regionale di privilegiare la co programmazione a forme di programmazione unilaterali da parte degli enti pubblici confermando così quanto accade da anni nel territorio toscano. È infatti, esperienza consolidata che il dialogo e il confronto strutturato contribuiscano ad arricchire gli atti programmatori a tutti i livelli istituzionali, pur comportando più fatica ed apparentemente una maggiore complessità decisionale. L’efficacia però di atti così scaturiti da teli percorsi è maggiore e meglio si coglie l’aggregazione delle risorse tra pubblico e privato e un innalzamento degli obiettivi da raggiungere.
Anche per quanto riguarda la coprogettazione la Legge fa un positivo sforzo attuativo dando per naturale il fatto che sia possibile passare dalla stessa “alla gestione del servizio” tramite partenariato. Tutto ciò nell’assoluto rispetto e affermazione dei principi di trasparenza e legalità dei procedimenti. Infatti, l’art. 13 indica i contenuti che l’Avviso pubblico che promuove la coprogettazione deve contenere e per dare concretezza a quanto previsto, all’art. 11 comma 3 è previsto che gli ETS e i soggetti pubblici che concorrono alla realizzazione del progetto apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche. Ancor più interessante è l’ulteriore previsione che le amministrazioni pubbliche diano conto con proprio atto degli esiti dell’attività di co-progettazione e dell’impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell’Avviso.
Correttamente, e coerentemente, l’art. 13 prevede che l’Avviso pubblico contenga criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali anche di carattere competitivo rendendo così evidente che la collaborazione deve perseguire le migliori soluzioni ai problemi posti e per far ciò i vari progetti competono tra di loro. Una competizione collaborativa che determini, attraverso “formulazioni condivise del progetto” le migliori condizioni possibili sia per l’ente pubblico che per tutelare il bene comune ed i cittadini.
Vi è una nota non in linea con il contesto finora sottolineato all’art. 12 che testimonia quanto il percorso della Legge sia antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale proponendo l’applicazione del codice degli appalti. Penso però che da ciò derivi una riflessione importante sulla necessità di linee guida ministeriali, ed in coerenza anche regionali, applicative del 55/56 che permettano ai dirigenti degli enti pubblici di adottare con responsabilità, ma anche con la tranquillità che deriva dal sapere come applicare questi due articoli, e così superare lo stallo che si è determinato.
Un’ultima considerazione va fatta in merito all’art. 5 che, seppur non ce ne sia bisogno, ribadisce i ruoli e i compiti di rappresentanza alle reti associative così come previsto dall’art. 41/117 e, nonostante le inutili forzature, conferma quanto previsto dall’art. 61 comma 1 per i Centri Servizi per il Volontariato.