Sono numerose le pubblicazioni1 che approfondiscono compiutamente la disciplina del c.d. Superbonus 110%. È probabilmente la misura più incisiva di sostegno all’economia italiana tra quelle introdotte dal Decreto Rilancio2,
eppure Associazionismo e Terzo Settore stanno tardando ad utilizzarla.
Ciò non pare dovuto solo al fatto che la disciplina risulta complessa e a volte di incerta applicazione: la pandemia ha colpito il privato sociale in uno dei suoi tratti distintivi, inibendo l’aggregazione e la socialità, e lo ha contestualmente impegnato in prima linea, sia sul fronte sanitario che su quello sociale, lasciandogli tempo ed energie appena sufficienti per occuparsi delle incisive riforme di settore che, da tempo attese, sono giunte a maturazione proprio in questi tempi difficili.
Ci si riferisce, da una parte, all’attuazione del Codice Terzo Settore (CTS)3 con l’entrata in vigore del RUNTS4 e, su altro versante, alla riforma dello Sport5 che ha visto da pochi giorni la pubblicazione del Decreto legislativo di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici6.
Si tratta, quanto meno per quel che attiene al CTS, di una riforma di sistema, che riconosce agli enti di terzo settore “una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell’attuazione della Costituzione”7, che inevitabilmente necessita di tempi di maturazione adeguati.
Il combinato disposto di questi aspetti ha portato gli Enti a non prestare al Superbonus l’attenzione che meriterebbe. Il presente contributo intende pertanto richiamare l’attenzione degli Enti sulle opportunità offerte dalla misura introdotta dal Decreto Rilancio, che permette loro di intervenire su ogni tipo di edificio, residenziale o non residenziale, pubblico o privato.
Quanto ai soggetti destinatari della misura, il comma 9, lettera d-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, richiama espressamente tra i beneficiari del Superbonus le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)8
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri. Proprio in merito alle Onlus di diritto, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che anche le cooperative sociali, previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’apposito registro prefettizio o nei registri provinciali, possono beneficiare del Superbonus 110% in quanto “sono da considerarsi Onlus di diritto” in virtù dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/19979.
Possono inoltre accedere al Superbonus anche le Associazioni (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, ma limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (lettera e) del citato articolo).
Sono pertanto beneficiarie del Superbonus in maniera piena e senza limitazioni tutte le Onlus, (incluse ODV e APS), e in misura più limitata (solo per gli spogliatoi) le ASD e SSD.
Quanto agli immobili agevolabili, l’ente che possiede i requisiti soggettivi indicati al precedente paragrafo, potrà intervenire su tutti gli immobili detenuti ed utilizzati, senza limitazioni. La Circolare n. 30/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “per le ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera d-bis) non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari. Per tali soggetti, inoltre, non opera la limitazione indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera b) per le sole persone fisiche”10.
Non è necessario che l’immobile sia di proprietà dell’Ente, in quanto il credito matura in favore del soggetto che lo detiene: è invece necessario che il titolo su cui la detenzione si fonda abbia la forma quanto meno din scrittura privata registrata in data anteriore all’inizio dei lavori e che vi sia l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli stessi.
Al riguardo la Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione”. L’Agenzia delle Entrate, interpellata per sapere se fosse possibile effettuare interventi su immobili di proprietà di Enti Pubblici, ha confermato che ciò è possibile, purché vi sia, oltre che l’assenso dell’Ente Pubblico all’esecuzione delle opere, anche un atto legittimante la detenzione11.
Le tipologie12 e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio e sono i medesimi previsti per le persone fisiche, anche con riferimento al quantum del contributo maturabile per singolo immobile13.
Si deve evidenziare che il legislatore, allo stato, non ha coordinato la normativa di settore e la disciplina del Superbonus14.
Il coordinamento pare necessario per evitare incertezze applicative che potrebbero depotenziare la portata della misura e creare contenzioso.
Un primo elemento di incertezza riguarda la circostanza che nel periodo di vigenza del Superbonus diverrà operativo il RUNTS, con la conseguente trasmigrazione nel registro unico di ODV e APS e la definitiva abrogazione degli altri registri. La trasmigrazione dal vecchio al nuovo registro non dovrebbe avere conseguenze negative sul Superbonus, anche se una parola di chiarimento al riguardo sarebbe utile ed opportuna. Un secondo elemento riguarda il caso di associazioni di volontariato/promozione sociale di nuova costituzione. I nuovi enti si iscriveranno direttamente al RUNTS (quindi non saranno iscritti ai registri abrogati) e non potranno assumere la qualifica di Onlus poiché il giorno prima dell’avvio del RUNTS non sarà più possibile iscriversi nella relativa Anagrafe. Per tali ragioni gli Enti di nuova costituzione non potranno possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa attualmente vigente in materia di Superbonus, pur avendo la medesima soggettività giuridica degli Enti esistenti anteriormente all’entrata in vigore del RUNTS15.
Ancora, il citato Decreto sullo Sport prevede la facoltà in favore degli enti sportivi dilettantistici di “assumere la qualifica” di Ente di Terzo Settore16.
Ci si deve chiedere se un ente sportivo che abbia avviato i lavori e le pratiche per il Superbonus su uno spogliatoio, una volta divenuto ETS possa “integrare” il credito da Superbonus anche per gli interventi relativi alla porzione di immobile adibita a sede dell’associazione.
Ad oggi sono tutti quesiti aperti, che rendono opportuno l’intervento del legislatore per coordinare la normativa di settore con quella del Superbonus, per ridurre quanto più possibile l’incertezza applicativa della misura.
Il sistema del Superbonus, sopra brevemente delineato, offre agli Enti destinatari della misura vaste opportunità, che potrebbero essere ancor più ampie se l’Italia dovesse determinarsi ad inserire il Superbonus nel Next Generation Eu, prorogandone la portata a tutto il 2023 quantomeno con riferimento agli Enti del Terzo Settore. Ciò pare auspicabile, in quanto nei prossimi anni si dovranno affrontare le conseguenze sociali della pandemia e quelle della quarta rivoluzione industriale17.
In simile contesto, il Superbonus per gli Enti di Terzo Settore non andrebbe considerato come un semplice (comunque efficace) beneficio fiscale per interventi di recupero edilizio, ma come una vera e propria leva, capace di dare risposte e strumenti operativi al Terzo Settore, agli Enti Pubblici e all’intera comunità. In questa prospettiva il Superbonus in favore di (tutti gli) Enti del Terzo Settore non realizza semplicemente l’obiettivo (autoevidente) della transizione ecologica relativamente agli edifici utilizzati, ma permette di raggiungere ulteriori obiettivi enunciati dal piano del Governo, in particolare quello di realizzare infrastrutture sociali e di comunità. Esso potrebbe divenire uno strumento cardine, in termini di efficienza ed efficacia, per realizzare operazioni di natura straordinaria di infrastrutturazione sociale, in ottica di resilienza trasformativa18.
Non è certamente questa la sede per approfondire questo genere di prospettive, ma pare comunque utile esemplificare il concetto con alcune brevissime suggestioni.
Il Superbonus potrebbe permettere di recuperare beni confiscati alla criminalità organizzata e beni pubblici inutilizzati19, magari applicando i nuovi modelli di “amministrazione condivisa” disciplinati dal CTS e dalle citate Linee Guida20.
Le criticità degli impianti sportivi pubblici potrebbero essere (parzialmente) risolte attraverso la stipula di convenzioni che autorizzassero le ASD e le SSD ad intervenire sugli immobili pubblici beneficiando così del Superbonus21.
I piani regionali pensati per aree particolarmente sensibili (ad es. periferie, campagne, montagna) potrebbero integrare il credito da Superbonus in favore di quegli ETS che operano in quei contesti. Anche il patrimonio immobiliare ecclesiastico, in quanto tale oggi escluso dal Superbonus, potrebbe essere beneficiario di tale misura, se utilizzato da Enti del Terzo Settore, anche costituiti dai medesimi enti religiosi22.
Gli enti erogativi, gli istituti di credito e in particolare le fondazioni di origine bancaria potrebbero attivarsi, come già in parte stanno facendo, anche attraverso veicoli ad hoc, per acquistare il credito da Superbonus maturato dagli Enti del Terzo Settore, magari integrandolo con proprie erogazioni, al fine di realizzare progetti di comunità ad alto impatto sociale oltre che ambientale.
Per tutte queste ragioni la commentata disciplina del Decreto Rilancio, con gli opportuni adeguamenti segnalati, ha le caratteristiche per poter diventare uno strumento operativo strategico per rafforzare i legami sociali, recuperare spazi di socialità, di partecipazione attiva e quindi anche di democrazia, oltre che per rafforzare le progettualità e i servizi rivolti alle persone più fragili e vulnerabili.
Pertanto si confida che questo breve contributo possa risultare utile ad alimentare il dibattito interno al Terzo Settore su una misura che pare efficace e dotata di potenzialità.