Trasporto sanitario di emergenza e urgenza: la modalità di assegnazione del servizio rientra nella discrezionalità delle ASL. Un principio, questo, che emerge dai recenti orientamenti della Giustizia amministrativa (TAR Campania n. 123 e n. 3327 del 2023) con cui ancora una volta si torna sull’esistenza o meno di un onere motivazionale “rafforzato” per l’Amministrazione che intenda affidare il servizio di trasporto sanitario d’urgenza secondo una logica concorrenziale (quindi sulla base del codice dei contratti pubblici) o riservarne l’esercizio agli enti del Terzo settore seguendo le regole previste dal D.lgs. n. 117/2017 (CTS). Prima di addentrarci nel dettaglio della questione, però, è opportuno ricordare come l’art. 57 del Codice consenta alla Pubblica amministrazione di affidare tali servizi in convenzione alle organizzazioni di volontariato (ODV), iscritte da almeno sei mesi nel Registro, aderenti ad una rete associativa nazionale e accreditate ai sensi della normativa regionale in materia. Un unicum nel panorama normativo che – come specificato dalle stesse linee guida in tema di amministrazione condivisa (DM 72/2021) – legittima l’affidamento diretto alle ODV per la natura del servizio reso in un’ottica di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. L’art. 57 del CTS, infatti, trova fondamento nella normativa e nella Giurisprudenza europea in materia di affidamento diretto, che consente agli Stati membri di escludere dalla disciplina sui contratti pubblici taluni specifici servizi, forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, tra i quali proprio il trasporto sanitario di emergenza e di urgenza (Dir. 2014/24/UE, considerando n. 28 e art. 10, lett. h). Ed è in questo contesto che la giurisprudenza amministrativa torna a discutere sulla necessità di motivare l’assegnazione – con modalità semplificate o meno – del trasporto sanitario d’urgenza.
Sul punto, interessanti sono gli spunti forniti dalla sentenza n. 3327 del 2023 che, richiamando un precedente orientamento (TAR Campania n. 2227/2021), precisa come l’affidamento diretto alle ODV non richieda affatto la comparazione preventiva di maggior favore rispetto al mercato. L’art. 57 del CTS, infatti, dando espresso riconoscimento normativo al principio solidaristico sotteso all’affidamento ex art. 56 (Cfr. Giustizia UE, sez. V, causa C-113/13 e sez. V, causa C-50/14) richiede all’amministrazione la sola verifica, anche mediante atti e provvedimenti di carattere generale, della sussistenza delle condizioni indicate dalla norma per l’affidamento diretto, senza necessità di approfondita motivazione sul punto.
In altri termini, quindi, la scelta dell’Amministrazione pubblica, come ad esempio nel caso di una ASL, di affidare il servizio di trasporto d’urgenza alle ODV senza ricorrere alle procedure ordinarie previste dal Codice degli appalti sarà legata alla sola verifica del perseguimento di obiettivi di solidarietà e finalità sociale, nel preliminare rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione (art. 3 e 97 Cost. e 3 e ss. L. n. 241 del 1990), che vengono in rilievo in tutte le procedure di affidamento dei servizi pubblici di interesse generale (cfr. Consiglio di Stato, n. 2166/2022).
Considerazioni, queste, che dovranno però tener conto delle recenti novità introdotte con il Dlgs. n. 3/2023 al Codice degli appalti che introduce una vera e propria clausola di salvaguardia delle forme di amministrazione condivisa riconoscendo la prevalenza del procedure previste per il Terzo settore.