[di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 14 febbraio 2024]
Enti non commerciali: l’esenzione IVA slitta al 1 gennaio 2025. Si tratta di una novità contenuta nel Milleproroghe che consente agli enti associativi di tirare un sospiro di sollievo. Per queste realtà non profit, infatti, si supera la scadenza del 1 luglio di quest’anno che, in risposta ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE dal 2010, è destinata ad attrarre in campo iva, seppure in esenzione, le prestazioni di servizi e cessioni di beni rese a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.
Un “nuovo regime” IVA, dunque, che, cadendo a metà del periodo di imposta, avrebbe ulteriormente penalizzato le realtà associative alle prese con la novità fiscale. L’allineamento all’inizio del prossimo periodo d’imposta se non altro eviterà maggiori oneri; pensiamo alla liquidazione IVA, all’apertura in corso d’anno della partita IVA oppure alla necessità di ridefinire le modalità di gestione della contabilità. È il caso, ad esempio, della somministrazione di alimenti e bevande le cui entrate, attualmente fuori campo iva, diverranno imponibili a tutti gli effetti, con la sola eccezione di quelle provenienti dai servizi resi a favore di soggetti non indigenti (ad es. le mense caritatevoli). La proroga potrà costituire l’occasione anche per allineare le regole iva e ristabilire un maggiore coordinamento atteso che le disposizioni destinate ad entrare in vigore del prossimo anno presentano ancora alcune criticità da chiarire. Primo tra tutti il presupposto alla base del nuovo regime di esenzione il quale richiede fin troppo genericamente che le prestazioni rese non siano “idonee a provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA”. Una definizione che potrebbe essere eliminata nell’ottica di una maggiore semplificazione. Da valutare anche il trattamento riservato alle realtà di più piccole dimensioni per le quali le entrate che si qualificheranno dal prossimo anno come commerciali ai fini iva potrebbero essere di ammontare irrisorio. In tal caso varrebbe la pena considerare l’introduzione di una franchigia onde evitare oneri non proporzionati. La proroga rappresenterà anche una importante chance di riordino del groviglio iva che in questo momento caratterizza il trattamento delle entrate degli enti sportivi. Per questo tipo di realtà, accanto alla disposizione che scatterà dal prossimo 1 gennaio, convive la misura introdotta dallo scorso 17 agosto 2023 che attrae in campo IVA, seppur in esenzione, le prestazioni di servizi, compresi quelli didattici e formativi, strettamente connessi con la pratica dello sport, posti in essere da organismi senza scopo di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici (art. 36bis Dl 75/23).
Una sovrapposizione di disposizioni di diverso tenore che andrà necessariamente coordinata e che al momento crea non poco imbarazzo tra gli operatori costretti ad uno slalom tra regole che intervengono sulle medesime attività distinguendo i regimi applicabili alle società (ssd) da quelli destinati alle associazioni sportive dilettantistiche (asd). In attesa di un riordino, dunque, le prime sono già chiamate ad attrarre le entrate legate alla pratica sportiva nel regime esenzione ai sensi dell’art. 36 bis Dl 75/23. Mentre le asd, a rigore, potranno continuare a beneficiare del regime di esclusione iva per i c.d. corrispettivi specifici provenienti da associati e tesserati almeno fino alla fine dell’anno.