La rilevanza costituzionale dei soggetti del Terzo Settore

Il codice del Terzo Settore introduce una grande riforma di struttura di un comparto strategico per la nostra Repubblica, riordinando tutta la caotica normativa precedente al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune in attuazione di importanti principi costituzionali.

Tutti assieme si partecipa al conseguimento degli obiettivi costituzionali e la posizione dei soggetti del Terzo Settore viene ad assumere uno specifico rilievo costituzionale in quanto operante all’interno della strategia di attuazione dei principi di organizzazione della società italiana con pari rilievo – nel rispetto del principio di sussidiarietà – delle altre componenti della Repubblica.

Il settore è ormai ampiamente regolato e deve rispettare i principi tipici dell’agire dell’amministrazione pubblica, di trasparenza, di pubblicità dell’attività, di adozione di procedure aperte e competitive, di finalizzazione continua dei suoi atti agli scopi per i quali ha ricevuto il riconoscimento del suo status.

Il Settore è venuto così ad assumere un ruolo di “sistema” nell’attuazione dei principi costituzionali, il che comporta un notevole incremento della sua responsabilità nel rinforzare la coesione sociale e il perseguimento diretto degli interessi “comuni”.

Nel caso di Airc, in specifico, la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica. Nei 55 anni di attività Airc ha contribuito alla formazione di una vera e propria scuola italiana di oncologia presso ospedali, università e laboratori prevalentemente pubblici, mediante stipula di convenzioni con lo scienziato, il cui progetto sia stato selezionato nella procedura di peer-review, e con la struttura dove lavora lo scienziato che deve assicurare la messa a disposizione del ricercatore degli apparati di ricerca. Siamo, quindi, chiamati ad una responsabilità sempre maggiore che non può prescindere da una forte sinergia con le istituzioni che operano per sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica.

I soggetti che appartengono al Terzo Settore hanno, quindi, un preciso ruolo costituzionale e si affianca così alle strutture della amministrazione pubblica per perseguire risultati comuni. Della “specialità” del ruolo del Terzo Settore nel collaborare con la P.A. nel perseguimento degli interessi generali della Repubblica dà puntuale riconoscimento legislativo l’art. 55 del Codice.

Questa norma coinvolge direttamente il Terzo Settore in attività strategiche della Amministrazione Pubblica quali sono la programmazione e la progettazione degli interventi pubblici nei campi di attività espressamente indicati nel Codice. Ciò costituisce una ulteriore conferma del rilievo dei soggetti del Terzo Settore.

Milano, 9 giugno 2020
Avv. Pier Giuseppe Torrani
Presidente Airc

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