[di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio, pubblicato su «Il Sole 24Ore» del 9 agosto 2024]
5 per mille: pubblicati gli elenchi delle Onlus accreditate per il 2024 e degli oltre 80mila enti ammessi per il 2023. Due notizie che arrivano dall’Agenzia delle entrate e che interessano gli enti ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille dell’IRPEF.
L’elenco aggiornato delle Onlus accreditate per il 2024
Per le Onlus, è l’Agenzia delle entrate che pubblica l’elenco aggiornato al 15 luglio scorso. Si tratta di quelle realtà che risultano iscritte nell’Anagrafe tributaria e che non hanno effettuato l’iscrizione per il 2024 entro il termine ordinario del 10 aprile scorso. Per questi, l’accesso al contributo sarà infatti consentito purché la domanda telematica di accreditamento avvenga entro il 30 settembre prossimo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Dl 16/2012 e previo versamento della sanzione di 250 euro.
Gli enti ammessi per il 2023
Per gli enti ammessi al 5 per mille 2023, la notizia arriva con Dm 18 giugno 2024 e avviso del 1° luglio scorso del Ministero del lavoro subito dopo la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, degli elenchi dei destinatari ammessi in una o più categorie, con il numero di firme raccolte e l’importo corrispondente.
Si tratta di un lunghissimo elenco suddiviso in sei parti, per un totale di 522.191.297,31 euro destinati agli enti. Due gli aspetti da considerare. Nel 2023 aumenta il numero degli enti iscritti nell’elenco permanente. Tra questi in pole position restano gli enti del Terzo settore e le Onlus (58.870), a seguire le Associazioni sportive dilettantistiche (13.306), nonché i Comuni (7909), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (446), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (177) e infine gli Enti gestori delle aree protette (24). Ma non solo. Cresce il numero dei contribuenti che optano per la destinazione del 5 per mille, con circa 731mila unità in più rispetto al 2022. Proprio per tali motivazioni – stando ai dati riportati alla Camera nell’interrogazione presentata sul tema lo scorso 9 luglio – si stima uno sforamento del tetto massimo delle risorse erogabili a titolo di 5 per mille. Tetto che, dal 2022, è fissato in 525 milioni di euro (art. 1, comma 720 L. 160/2019). Con la conseguenza che, in assenza di interventi circa l’eventuale incremento del fondo, decine di milioni di euro che i contribuenti hanno destinato contributi agli enti non profit non verranno erogati.
Procedura di accredito
Per gli enti del Terzo settore (Ets) l’accesso al contributo per 5 per mille non si perfeziona automaticamente con l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore (Runts). Occorre che gli enti presentino la richiesta – al pari di quanto previsto per le Onlus – entro il 30 settembre prossimo beneficiando dell’istituto della remissione in bonis. Resta, in ogni caso, necessario che l’ente possieda i requisiti come Ets già alla data del 10 aprile scorso e versi una sanzione pari a 250 euro tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115, da attestare con deposito al Runts della quietanza di pagamento.
A livello operativo la procedura di accredito dovrà essere esperita dal legale rappresentante dell’ente al quale spetta accedere alla piattaforma telematica del Runts, tramite SPID e CIE, barrando la relativa casella e inserendo le coordinate Iban del conto bancario dell’ente. Con la specifica che, in quest’ultimo caso, la procedura potrà essere effettuata, in un’ottica di semplificazione, anche dal legale rappresentante della Rete Associativa cui l’ente aderisce.
Gli enti a zero firme e la chance del “doppio contributo”
La pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio 2023 consente, peraltro, ulteriori riflessioni. L’aumento dei beneficiari ha coinciso con il raddoppio, rispetto al 2022, del numero degli enti c.d. “a zero firme”. Vale a dire enti regolarmente accreditati negli elenchi permanenti che, tuttavia, non sono stati oggetto di alcuna scelta da parte dei contribuenti. Un risultato, questo, con cui dovranno fare i conti oltre 14mila realtà a riprova della necessità di favorire campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille. Tali attività sono fondamentali per promuovere l’ente e il sostegno alle sue finalità istituzionali nei confronti dei contribuenti, nonostante l’indubbio onere tenuto anche conto del divieto per gli enti di utilizzare le somme ricevute a titolo di 5 per mille per le spese pubblicitarie sostenute, a pena di recupero del contributo (art. 17 Dpcm 23 luglio 2020).
Ultima questione riguarda, infine, il tema del c.d. “doppio accredito”. Il Dcpm 23 luglio 2020, recante la disciplina del 5 per mille, consente l’accreditamento per più finalità da parte degli enti, purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per ciascuna categoria. Si pensi, ad esempio, ad un’Associazione sportiva iscritta sia al Runts sia al Registro sport che svolge attività a favore di soggetti under 18 o over 65. In quest’ipotesi, l’ente potrà risultare iscritto tra i beneficiari del 5 per mille sia con riguardo alla categoria degli Ets sia a quella delle Asd, in ragione del riconoscimento sportivo e delle modalità attraverso cui svolge l’attività. Un beneficio, questo, ancora poco conosciuto e che si aggiunge a quelli legati all’assunzione della doppia qualifica da valutare in concreto da parte degli enti.