Onlus, con l’iscrizione al Registro parte il fisco del Terzo settore

[di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» di Sabato 9 agosto pag.16]

ONLUS, inquadramento dell’ente nel terzo settore per salvaguardare la continuità fiscale. Con l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (CTS), prevista a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il regime ONLUS volge ormai al termine. Il D.lgs. 460/1997 e l’articolo 150 del TUIR, che ne hanno costituito per oltre vent’anni l’impalcatura fiscale, verranno infatti abrogati ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del CTS. Un passaggio di fatto formalizzato con l’arrivo della Comfort letter lo scorso 7 marzo e successivamente con il D.L. n. 84/2025 che, tuttavia, impongono certezze per tutte quelle ONLUS ancora iscritte nella relativa anagrafe e che hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare istanza di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo (RUNTS). Ma è proprio in questa fase di transizione che occorre sciogliere alcuni nodi. Il primo aspetto da chiarire riguarda il regime fiscale delle ONLUS che, alla data del 1 gennaio 2026 (che segnerà, come detto, l’entrata in vigore delle nuove misure fiscali ma anche la definitiva chiusura dell’anagrafe ONLUS) non abbiano ancora perfezionato l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Secondo l’articolo 104 del CTS, l’accesso ai regimi fiscali agevolativi introdotti dal Titolo X, è subordinato all’assunzione della qualifica di ente del Terzo settore, che si ottiene evidentemente solo mediante l’iscrizione nel RUNTS. 

Il rischio apparente è che le realtà sinora dotate della qualifica di ONLUS che non abbiano ancora perfezionato l’iscrizione nel Registro entro il 1° gennaio 2026, si trovino in una terra di mezzo: senza più poter beneficiare del vecchio regime ONLUS, ma neppure ammesse alla nuova fiscalità prevista per gli enti del Terzo settore in quanto mancanti della relativa qualifica. In realtà trattasi di una circostanza già prevista dal legislatore e che trova una risposta puntuale all’art. 34 del Decreto istitutivo del RUNTS (DM 106/2020). Si tratta di una disposizione che, pur necessitando di un aggiornamento a seguito delle novità introdotte dal  recente decreto fiscale (art. 8 DL 84/2025), chiarisce che una ONLUS formalmente iscritta nel RUNTS in un momento successivo al 1 gennaio 2026 otterrà la qualifica di ETS fin dall’inizio del periodo d’imposta. Con una retrocessione, dunque, degli effetti civilistici e fiscali legati all’assunzione della qualifica di ETS. Proviamo a spiegare questo effetto legato alla fase transitoria con un esempio. Immaginiamo una ONLUS con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si iscrive nel RUNTS a marzo 2026. L’ente assumerà la qualifica di ETS a far tempo dal 1 gennaio 2026 con conseguente applicazione per l’intero esercizio delle nuove misure fiscali destinate agli enti del terzo settore.

Il combinato disposto tra il decreto attutivo del RUNTS ( DM 106/20) e il DL fiscale agevola anche l’inquadramento delle ONLUS che presentano un esercizio non coincidente con l’anno solare. Il DL 84/25, infatti, precisa che le nuove misure varate dalla UE entreranno in vigore  a far tempo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Dunque, pensiamo al caso di una ONLUS con esercizio 1°settembre – 31 agosto. Laddove quest’ultima dovesse perfezionare l’iter di iscrizione nel RUNTS, supponiamo, ad aprile/maggio 2026 non potrà che chiudere l’esercizio applicando il regime ONLUS senza soluzione di continuità. Mentre solo dal 1 settembre 2026 ( data di avvio del primo esercizio successivo al varo delle nuove norme del terzo settore) dovrebbe essere tenuta ad applicare definitivamente le nuove misure fiscali del terzo settore. 

Sulle diverse modalità di inquadramento del regime transitorio sono stati annunciati in ogni caso dei chiarimenti di prassi che in questa fase potranno utilmente accompagnare le ONLUS nelle procedure di ingresso nel RUNTS. È evidente che sotto diversi punti di vista per moltissime realtà potrebbe essere certamente più conveniente provvedere al perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS nell’ultima fase del 2025. In modo da poter avviare il nuovo periodo d’imposta avendo già concluso l’iter di iscrizione ed evitando, peraltro, di avvicinarsi troppo alla scadenza ultima del 31 marzo 2026 successivamente alla quale scatterebbe l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale dell’ente. 

Cinque per mille e ONLUS: nuove regole con la chiusura dell’Anagrafe. Con la cessazione dell’Anagrafe delle ONLUS, fissata al 1° gennaio 2026, si chiude definitivamente “il regime transitorio” che aveva finora consentito alle organizzazioni dotate di tale qualifica di accedere al cinque per mille attraverso un’istanza diretta all’Agenzia delle Entrate. Dal prossimo anno, il meccanismo cambia radicalmente. A partire dal 2026, infatti, l’accreditamento potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Registro unico nazionale del Terzo settore, e solo in presenza della qualifica di ente del Terzo settore e della volontà di partecipare al riparto selezionando l’apposita opzione presente in piattaforma. Una fase di “transizione” che comporta un vero e proprio riallineamento all’ordinamento ETS, anche sul fronte delle modalità di accesso al contributo. Il legislatore ha, tuttavia, previsto una forma di continuità a tutela delle ONLUS già accreditate, ammettendo al beneficio per l’anno finanziario 2026 anche gli enti che, pur cessando di esistere come ONLUS, conseguiranno l’iscrizione al RUNTS entro il 31 dicembre 2026, sempreché non vi rinuncino espressamente con dichiarazione del legale rappresentante. Un meccanismo pensato per evitare l’esclusione dal beneficio di realtà che, pur in transizione, risultano già stabilmente inserite nel circuito del cinque per mille. Diverso è il caso delle ONLUS che intendano accedere per la prima volta al riparto nel 2026. In tal caso, le regole di accreditamento seguono la disciplina ordinaria prevista per gli enti del Terzo settore: la richiesta dovrà essere presentata tramite RUNTS, barrando la casella dedicata e indicando il codice IBAN, entro il 10 aprile dell’anno di riferimento, ovvero – in caso di omissione – entro il 30 settembre attraverso la remissione in bonis. L’iscrizione al Registro dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre 2026. La nuova fase impone, quindi, alle ONLUS un doppio livello di attenzione: da un lato, la necessità di valutare in tempi congrui la propria iscrizione nel RUNTS; dall’altro, il rispetto puntuale delle nuove scadenze e delle modalità operative per accedere o mantenere l’accesso al beneficio. Un passaggio tutt’altro che formale, se si considera che per molti enti il cinque per mille rappresenta una voce strutturale di entrata. Dal 2026, l’accreditamento al contributo assume quindi anche un valore simbolico: attestare l’ingresso nel nuovo perimetro del Terzo settore, sancendo il superamento definitivo del sistema legato all’Anagrafe delle ONLUS.

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