Onlus nel Registro unico con bilanci già adeguati

[Ilaria Ioannone, Gabriele Sepio e Rocco Guglielmo «Il Sole 24 Ore» di Martedì 25 novembre]

Per circa 16mila ONLUS ancora iscritte all’Anagrafe, il 2026 segna il passaggio definitivo al nuovo quadro regolatorio delineato dal Codice del Terzo settore. Dal prossimo anno, infatti, non solo verrà meno l’Anagrafe ONLUS ma si assisterà all’abrogazione delle disposizioni fiscali di favore (art. 150 TUIR e artt. 10-29 d.lgs. 460/1997). Ciò significa che la disciplina ONLUS resterà applicabile fino alla fine del periodo d’imposta 2025 per gli enti con esercizio solare e fino al termine del proprio esercizio per gli enti con periodo non solare. Ad esempio, una ONLUS con esercizio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 potrà continuare a beneficiare del relativo regime fino al 30 giugno 2026.  In questo contesto, il termine del 31 marzo 2026 rappresenta la scadenza entro la quale le ONLUS devono provvedere alla presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, previa effettuazione dei relativi adempimenti. L’art. 34 del DM 106/2020 prevede, infatti, che l’istanza debba essere corredata dall’atto costitutivo, dallo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del CTS e dagli ultimi due bilanci. Proprio su questi profili le ONLUS che intendono accedere al Registro dovranno prestare attenzione. Lo Statuto deve risultare già conforme alle disposizioni del Codice, e ai requisiti previsti per la specifica sezione del Registro in cui l’ente intende iscriversi, mentre i bilanci allegati devono essere redatti secondo gli schemi ministeriali previsti per gli ETS. Le ONLUS, infatti, in quanto enti del Terzo settore nel periodo transitorio, sono tenute ad adottare i modelli di bilancio ministeriali sin dall’esercizio 2021. Al momento dell’iscrizione, inoltre, per le realtà che negli anni precedenti abbiano superato 1milione di ricavi vi sarà anche l’obbligo di depositare il bilancio sociale in linea con quanto chiarito nella Nota ministeriale (n. 11029/2021).  Adempimenti, in mancanza dei quali, il rischio è quello di vedersi respingere l’istanza con gli effetti che ne conseguono (vedasi pezzo spalla). Un ulteriore profilo, riguarda la tempistica di perfezionamento dell’iscrizione. L’articolo 34, comma 12, del D.M. 106/2020 stabilisce che, qualora la procedura si concluda nel periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (rectius dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025) la qualifica di ente del Terzo settore si considera acquisita – in caso di esito positivo – a decorrere dall’inizio di tale periodo d’imposta. La retrodatazione dell’effetto è, quindi, collegata non tanto alla data di presentazione dell’istanza, ma al momento in cui l’iscrizione viene effettivamente perfezionata. In questa prospettiva, pertanto, occorrerà coordinare la presentazione della domanda con la durata dell’esercizio dell’ente e con il prevedibile tempo di conclusione dell’istruttoria. Per gli enti la cui iscrizione al Registro nazionale si perfezioni entro il 2025, infatti, potremmo trovarci nella situazione in cui la cancellazione dall’Anagrafe ONLUS comporti l’impossibilità, dal momento del perfezionarsi dell’iscrizione, di non poter più fruire del regime di decommercializzazione dell’art. 150 TUIR. Quindi per una frazione di esercizio, con riferimento alla qualificazione delle attività commerciali,  tali realtà potrebbero trovarsi ad applicare le disposizioni ordinarie del TUIR.  E proprio per allineare gli effetti fiscali alle tempistiche di iscrizione, occorrerà prestare attenzione alle modifiche statutarie, prevedendo una clausola che rinvii gli effetti fiscali al venir meno del regime ONLUS.  Per le realtà che verranno iscritte al Registro nazionale nel 2026, invece, opera la retroefficacia prevista dall’art. 34 del DM 106/2020, con applicazione delle disposizioni del Codice del Terzo settore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e mantenimento del regime fiscale ONLUS per l’intero periodo d’imposta precedente. 


Onlus e iscrizione nel Registro: tra effetti devolutivi e personalità giuridica. Il 31 marzo 2026, come noto, rappresenta la dead line entro cui le realtà dotate ancora della qualifica di ONLUS potranno presentare istanza di iscrizione al Registro nazionale. Una scelta che ha delle conseguenze anche con riguardo al patrimonio dal momento che il mancato ingresso nel Registro entro il 31 marzo 2026 comporterà la sua devoluzione. In particolare, per la ONLUS che sceglie di non iscriversi continuando ad operare al di fuori del RUNTS, la perdita della qualifica comporta l’obbligo di devoluzione che si limita all’incremento patrimoniale maturato nel periodo in cui l’ente è rimasto iscritto all’Anagrafe (salvo che non si tratti di ONLUS sottoposte a coordinamento e controllo o trust onlus per le quali opera una deroga), con esclusione del patrimonio originario costituito prima dell’acquisizione della qualifica Onlus. Discorso diverso nel caso in cui l’ente dotato della qualifica di ONLUS scelga di cessare la propria attività. In tal caso, scatterà la devoluzione dell’intero patrimonio ad un altro ente con finalità analoghe.  Ma questo non è l’unico aspetto che le ONLUS devono considerare nella fase di “transizione” nel Registro. Occorrerà, infatti, soffermarsi sulle procedure di iscrizione a seconda che l’ente sia già dotato di personalità giuridica o la intenda acquisire. Seppur in entrambe le ipotesi la figura del notaio riveste un ruolo centrale, diversi sono gli adempimenti a cui porre attenzione. Nel caso in cui la ONLUS sia già dotata di personalità giuridica, oltre alla delibera che manifesta la volontà dell’ente di iscriversi nel Registro e allo Statuto adeguato al Codice del Terzo o al d.lgs. 112/2017, occorrerà predisporre una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni dalla domanda di iscrizione (che in realtà dovrebbe coincidere con quella dall’atto), asseverata dall’organo di controllo interno o, se non dotato da un revisore esterno) o una perizia giurata. Documenti indispensabili affinché il Notaio possa verificare, oltre alla sussistenza delle condizioni richieste per l’iscrizione nel Registro (i.e. svolgimento delle attività di interesse generale, divieto di distribuzioni di utili, etc.), anche il patrimonio minimo indicato dall’art. 22 del Codice (pari ad euro 15 mila per le associazioni e 30 mila per le fondazioni). In questo caso, l’iscrizione nel precedente registro delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000 resta “sospesa” sino a quando l’ente rimane iscritto nel Registro nazionale . La ONLUS che intenda acquisire la personalità giuridica, in sede di iscrizione al RUNTS, dovrà dotarsi anch’essa di una perizia o di una situazione patrimoniale aggiornata in grado di verificare la sussistenza o meno del patrimonio minimo. Patrimonio che se non sufficiente dovrà essere integrato. Un discorso a parte riguarda, invece, le ONLUS dotate di autonomia patrimoniale perfetta ex DPR 361/2000 che non intendano iscriversi nel Registro. In tal caso, l’ente oltre a perdere i benefici fiscali operando secondo le regole del TUIR, per continuare ad operare sarà tenuta ad epurare lo statuto da qualsiasi riferimento alla normativa ONLUS. Tali realtà continueranno pertanto ad essere soggette ai controlli da parte della Prefettura o delle Regioni (a seconda se l’ente operi a livello nazionale o meno) e le modifiche statutarie dovranno essere fatte nella forma notarile e comunicate agli Uffici competenti. 

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