Dal decreto Aiuti-ter (Dl 144/2022) in arrivo risorse per la sanità. Lo stanziamento di 1,4 miliardi di euro, previsto all’articolo 5 dal Governo, intende soddisfare la richiesta economica del sistema sanitario nazionale (Ssn) legata, da un lato, al caro bollette e, dall’altro, al perdurare dell’impatto della pandemia. Un settore, quello sanitario, per il quale, d’altro canto, non è pensabile immaginare una riduzione delle prestazioni rese nei confronti degli utenti all’interno di strutture ospedaliere o di ricovero e cura.
Non può non evidenziarsi, però, come le risorse stanziate dall’articolo 5 per evitare un arresto del comparto, potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le esigenze di tutto il settore, contraddistinto da una platea di soggetti eterogenea quali ospedali ma anche strutture socio-assistenziali (ivi incluse le Rsa). E proprio con riferimento a questa categoria di enti che si pongono le maggiori criticità.
Da un lato, per le strutture sanitarie private accreditate Ssn non si pone alcun problema ai fini dell’accesso alle risorse, avendo diritto a un contributo una tantum non superiore allo 0,8 % del tetto di spesa assegnato alla struttura per il 2022.
Dall’altro, le Rsa, se inquadrate come strutture socio-sanitarie (stando a un’interpretazione letterale della norma), verrebbero tout court escluse da tali aiuti.
Potrebbe, invece, aprirsi uno spiraglio per le sole Rsa accreditate, laddove venissero ricomprese nella definizione di strutture private sanitarie (richiamate nell’articolo 5, comma 3) anche quelle che prestano servizi socio-assistenziali.
Resta, però, il problema per le Rsa non convenzionate con il sistema sanitario nazionale, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi, a causa dell’aumento dei costi energetici, sulle rette degli ospiti di tali strutture. Per tali realtà, d’altro canto, se gestite da enti del Terzo settore, si prefigura la possibilità di accedere a uno dei fondi stanziati ad hoc dall’articolo 8. Nel caso, in cui si tratti di una struttura residenziale che ospita persone con disabilità, si avrà diritto ad accedere al contributo straordinario a valere sul fondo di 120milioni di euro. In alternativa, trattandosi di misure non cumulabili tra loro, laddove la struttura non svolga le proprie prestazioni a favore dei soggetti sopra individuati, potrà comunque accedere al fondo da 50milioni di euro per vedersi riconosciuto un contributo, calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021, per la componente energia e gas naturale.
Resta però il fatto che le misure, come previste dal decreto Aiuti-ter, sono estemporanee. Bisognerebbe, quindi, ragionare in un’ottica di prospettiva prevedendo strumenti in grado di assicurare una continuità di risorse a tali strutture i cui servizi, in quanto essenziali, non possono subire una battuta di arresto.
[Articolo pubblicato su «il Sole 24 Ore» il 6 Ottobre 2022]