La proposta di direttiva europea sull’associazione europea transfrontaliera

La proposta della Commissione europea del 5 settembre 2023 origina dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022, recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee e volta a supportare il ruolo e l’operato di associazioni e soggetti privi di scopo lucrativo in ambito comunitario. A sua volta, la Risoluzione del Parlamento europeo è stata elaborata anche tenendo conto dei risultati di un apposito studio sul tema condotto dal prof. Antonio Fici, Direttore scientifico di Terzjus, per la medesima istituzione.

Come si legge nella parte dedicata alla descrizione della proposta, mediante l’istituzione della fattispecie delle “European cross-border associations” (ECBAs) negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, si intende sostenere il funzionamento del “mercato interno delle associazioni non profit”, impostando una serie di misure sull’operatività ECBAs con l’obiettivo di facilitare l’effettivo esercizio della libertà di movimento.

Posto che ciascuno Stato membro dovrà introdurre nel proprio ordinamento giuridico una “associazione europea transfrontaliera” nel rispetto dello standard comune previsto nella direttiva, l’omogeneità dovrebbe consentire di superare l’incertezza regolatoria derivante dall’applicazione esclusiva delle norme interne in materia di costituzione, governance e acquisizione della personalità giuridica, nonché circa il possibile esercizio di attività economiche: si legge chiaramente che “these divergences impose unjustified compliance costs for non-profit associations seeking to carry out activities in multiple Member States, create uncertainty regarding applicable obligations, and may be deterring the provision and further development of services with societal impact in the internal market. Not only does this heterogeneity undermine the proper functioning of the internal market, but it also negatively impacts the freedom of association, together with the freedom of expression and information, and, ultimately, hampers non-profit associations to unleash their full potential to generate economic and societal value in the EU”.

Chiaro è anche il distacco rispetto alla precedente Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante statuto dell’associazione europea (91/273), poiché non si ambisce a definire uno statuto dell’associazione europea, quanto alla strutturazione di un nuovo modello, l’associazione transfrontaliera. Si legge ancora che: “The aim of the proposal is to facilitate the exercise of non-profit associations’ right of establishment and the effective exercise of free movement rights by laying down measures coordinating the conditions for establishing and operating European cross-border associations, thereby providing inter alia for automatic recognition of their legal personality by Member States, ensuring they are subject to a single registration obligation and providing for harmonised rules on mobility (i.e. transfer of registered office). By creating within the national legal order of the Member States a new legal form of non-profit associations dedicated to cross-border activities of and by laying down the conditions for its operations and mobility across the Union, this proposal results in approximating legal and administrative action in the Member States with regard to non-profit associations and, therefore contributes to the functioning of the internal market”.

Venendo all’esame del contenuto della proposta, occorre dare subito risalto alla forma e alla struttura delle ECBAs, secondo quanto previsto dall’art. 3. Ogni Stato membro dovrà prevedere nel proprio ordinamento giuridico il modello della ECBA, fondata sulla partecipazione di persone fisiche, aventi la cittadinanza europea o residenti in Europa, e di persone giuridiche, stabilite in Europa, non aventi finalità lucrative.

Non possono costituire una ECBA: a) i sindacati, i partiti, le organizzazioni religiose e le associazioni ad essi collegati; b) i soggetti condannati per riciclaggio, reati connessi o per finanziamento di attività terroristiche; c) i soggetti interdetti dall’esercizio delle rispettive attività nell’Unione europea in relazione alle fattispecie sub b).

L’ECBA non dovrà avere finalità lucrative ed eventuali utili dovranno essere impiegati in conformità agli obiettivi statutari senza alcuna possibilità di loro ripartizione tra gli associati. L’asset lock condiziona anche la liquidazione a margine della soddisfazione del ceto creditorio: secondo l’art. 26, par. 2, “member States shall ensure that any assets of the dissolved ECBA remaining after financial interests of possible creditors are discounted are transferred to a non-profit entity carrying out a similar activity as the dissolved ECBA or that the assets are transferred to a local authority, which is obliged to utilise them for an activity that is similar to the one pursued by the dissolved ECBA”.

A livello operativo, l’ECBA dovrà avere sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea e dovrà svolgere attività in almeno due Stati membri e avere membri fondatori collegati ad almeno due Stati membri (si fa riferimento a cittadinanza o residenza, per quanto attiene alle persone fisiche, e alla sede legale per quanto attiene alle persone giuridiche componenti l’associazione).

La proposta della Commissione europea provvede a delineare il rapporto tra autonomia privata collettiva e vincoli statutari: il diritto delle ECBAs di definire le regole interne di funzionamento, ovvero concernenti il management e la governance è rispettato al netto di difformi previsioni di legge, ragioni di interesse pubblico e ulteriori misure comunque proporzionali (art. 6, par. 1).

Per quanto attiene all’acquisizione della legal personality e alla legal capacity, ex art. 5, gli Stati membri dovranno assicurare che ciò avvenga in conformità all’art. 19. Inoltre, le ECBAs registrate in uno Stato membro non dovranno essere assoggettate a nuove prescrizioni formali da parte degli altri Stati membri (opererà il meccanismo della single registration: art. 12). La proposta di direttiva mette ben in chiaro il rispetto dell’equal treatment e del principio di non discriminazione (artt. 9 e 10).

Per quanto attiene all’acquisizione della legal personality e alla legal capacity, ex art. 5, gli Stati membri dovranno assicurare che ciò avvenga in conformità all’art. 19. Inoltre, le ECBAs registrate in uno Stato membro non dovranno essere assoggettate a nuove prescrizioni formali da parte degli altri Stati membri (opererà il meccanismo della single registration: art. 12). La proposta di direttiva mette ben in chiaro il rispetto dell’equal treatment e del principio di non discriminazione (artt. 9 e 10).

Per quanto attiene alla costituzione, essa è legata: i) alla registrazione; ii) alla presenza di tre membri fondatori; iii) alla sottoscrizione di un accordo.

Per quanto attiene alla registrazione, gli Stati membri dovranno assicurare che ciò avvenga dinanzi all’autorità statale competente presso cui la singola ECBA intenda avere la sede legale.  L’art. 18 chiarisce gli aspetti formali e documentali della domanda della registrazione (application for registration). L’art. 19, invece, è dedicato alla procedura – costitutiva – di registrazione che dovrà concludersi entro trenta giorni dall’istanza avanzata. Dell’avvenuta registrazione dovrà essere data comunicazione da parte dell’autorità statale alle omologhe autorità degli altri Stati. Ogni Stato membro dovrà provvedere alla disciplina di un apposito registro e al rilascio di un certificato ECBA entro cinque giorni dalla registrazione. La registrazione è efficace nell’intero territorio comunitario.

Le ulteriori disposizioni riguardano la procedura di mobilità e trasferimento della sede legale, lo scioglimento dell’ente e la liquidazione del patrimonio.

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