[di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» di Mercoledì 19 Settembre 2025, pag. 29]
Per gli enti con esercizio a cavallo arriva la certezza sulla decorrenza del nuovo quadro fiscale. L’Agenzia delle Entrate, in occasione dello speciale di ieri, ha risposto ad un quesito di un ente con esercizio non coincidente con l’anno solare che si interrogava sulla necessità di applicare le nuove regole fiscali già dal 1° gennaio 2026. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in linea con quanto già previsto dal D.L. 84/2025, che le misure fiscali introdotte dal Codice del Terzo settore (CTS) e dal d.lgs. n. 112/2017 troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Come correttamente rilevato dall’Agenzia delle Entrate, l’operatività del quadro fiscale per gli enti del Terzo settore è stato definito con il D.L. 84/2025 (art. 8 e 14), che ha modificato l’articolo 104 del Codice del Terzo settore (CTS) e l’art. 18, comma 9 del D.lgs. n. 112/2017 nella parte in cui la decorrenza delle misure fiscali era sottoposta al placet europeo. Un intervento normativo, quello posto in essere dal DL citato, che ha permesso di fissare una decorrenza certa in coerenza anche con l’arrivo della Comfort letter del 7 marzo scorso con cui si è escluso che le misure sottoposte a pre-notifica (ad eccezione di ulteriori approfondimenti richiesti per l’art. 77 CTS, 16 e 18 D.lgs. 112/20217) costituiscono aiuti di Stato. In tal senso, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la formulazione normativa contenuta nel D.L. 84/2025, con cui si stabilisce che le misure fiscali trovano applicazione “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”, consente di garantire tempi uniformi di applicazione delle misure fiscali evitando che il cambio di disciplina avvenga nel corso di un esercizio già avviato.
Con la conseguenza che, in una logica di tutela della continuità dei periodi d’imposta, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare il nuovo quadro fiscale entrerà a regime dal 1° gennaio 2026, mentre per quelli con esercizio a cavallo d’anno l’applicazione decorrerà soltanto dal primo esercizio iniziato nel 2026. Pensiamo, ad esempio, ad una associazione di promozione sociale (APS) con periodo 1° settembre 2025 – 31 agosto 2026. In questo caso, le nuove norme fiscali saranno applicabili dall’ente dal 1° settembre 2026. Una soluzione che ha il pregio di assicurare un ordinato esaurimento delle discipline di prossima abrogazione/sostituzione/disapplicazione, permettendo agli enti di completare l’esercizio senza mutamenti normativi improvvisi. Si pensi alle disposizioni generali contenute nel TUIR, alle discipline speciali come l’art. 8 della legge n. 266 del 1991 per le Organizzazioni di volontariato e il regime di cui alla legge n. 398/1991 per le APS, nonché alle norme di favore previste per le ONLUS dal decreto legislativo n. 460 del 1997. A ben vedere, quindi, si tratta di un chiarimento importante per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare che consente di “traghettare” tali realtà nel passaggio al nuovo quadro fiscale.