Esclusione IVA fino al 2036 per gli enti associativi

[di Gabriele Sepio e Ilaria Ioannone, pubblicato in «il Sole24 Ore» del 21 novembre 2025]

Enti associativi, confermato fino al 2036 il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali (art. 4, c. 4, decreto IVA). Tra le novità contenute nel decreto delegato, particolare attenzione merita proprio la proroga IVA per gli enti associativi.  Il rinvio al 2036 dell’efficacia delle disposizioni introdotte dal D.l. 146/2021 – con cui si prevedeva l’attrazione in campo IVA, seppur in esenzione, delle principali operazioni poste in essere dagli enti associativi – consente di fatto di stabilire un orizzonte temporale entro cui proseguire il confronto con i Servizi della Commissione UE. Il rinvio dell’efficacia delle norme, infatti, consentirà di definire una soluzione definitiva in grado di rispondere sia alle esigenze del diritto unionale ma anche di graduare gli obblighi IVA in base alla natura e alle dimensioni delle realtà coinvolte. 

Con riferimento agli effetti concreti di tale proroga, vale la pena segnalare che questi investiranno – per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Omnibus – anche le società sportive dilettantistiche garantendo così una continuità operativa alle attività istituzionali senza l’obbligo generalizzato di apertura della partita IVA.  Per la somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle APS presso le sedi istituzionali, si evita inoltre un disallineamento tra imposte dirette e IVA . Le nuove regole introdotte dal D.l. 146/2021-  in assenza della proroga operative dal 1° gennaio 2026 – avrebbero portato le APS ad inquadrare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande come non commerciale, ai fini delle dirette, mentre ai fini IVA esente se rivolta ad indigenti o in campo IVA in ipotesi diverse da quella evidenziata. 

Accanto al differimento, il decreto interviene sul riordino delle esenzioni IVA applicabili al Terzo settore (art. 10, comma n. 15), 19), 20) e 27 ter DPR 633/1972). Dal 2026, la sostituzione dell’acronimo ONLUS con quello di ETS non commerciale avrebbe creato alcune disparità di trattamento. Per assicurare coerenza con il diritto unionale, il decreto prevede ora un richiamo agli enti del Terzo settore, escludendo le imprese sociali costituite in forma societaria, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto di malati o feriti effettuate con veicoli equipaggiati (art. 10, comma 1, n. 15) in cui il termine ONLUS sarà sostituito con ETS. Con riferimento alle ipotesi IVA menzionate dall’art. 10 comma 1, n. 19), 20) e 27 ter, il riferimento alle imprese sociali costituite in forma societaria dovrebbe riferirsi, sulla base relazione illustrativa al decreto delegato, alle società disciplinate dal titolo V, libro V, del codice civile (ovvero società di persone, di capitali). Per l’effetto le cooperative sociali manterrebbero il regime di esenzione in continuità con la loro qualifica di ONLUS di diritto. Viene, poi, superata l’attuale asimmetria tra cooperative sociali e imprese sociali operanti negli stessi ambiti di attività. La Tabella A, parte II-bis, del decreto IVA che prevede un’aliquota agevolata del 5 per cento per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e consorzi verso soggetti fragili, viene estesa anche alle imprese sociali costituite in forma societaria.  Infine, sempre sul fronte IVA, vengono confermate le misure già previste nella prima versione dello schema di decreto del 22 luglio scorso per le ODV e APS che si avvalgono del regime forfettario dell’art. 86 del CTS. In particolare, si introduce l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi.

OPERAZIONI ESCLUSE FINO AL 31.12.2035OPERAZIONI ESENTI DAL 1°GENNAIO 2036
Prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari fissati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. 
Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Somministrazione di alimenti e bevande effettuata a soci, associati e partecipanti, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, da bar ed esercizi similari, presso le sedi istituzionali delle associazioni di promozione sociale (ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno e sempre che tale attività sia complementare a quella istituzionale.Somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.
Cessione di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali.Cessioni di pubblicazioni delle associazioni sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e organismi di cui al numero 1 (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) a loro esclusivo profitto. 
Normativa di riferimento sinora vigenteModifiche post decreto delegato
Ipotesi menzionate dall’art. 10, comma 1, n. 19) 20) e 27 ter) DPR 633/1972 sostituzione ONLUS con “ ETS di natura non commerciale”Ipotesi menzionate dall’art. 10, comma 1, n. 19) 20) e 27 ter) sostituzione ONLUS con “ enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società”
Art. 10, comma 1, n. 12) DPR 633/1972 non menzionato nell’ambito della sostituzione del termine ONLUSArt. 10, comma 1, n. 12) sostituzione ONLUS con “ enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società”
Art. 10, comma 1, n. 15 DPR 633/1972 sostituzione di ONLUS con “ETS di natura non commerciale”Art. 10, comma 1, n. 15 DPR 633/1972 sostituzione di ONLUS con “ETS”
Tabella A, parte II-bis, n.1), allegata al d.P.R. n. 633/1972, aliquota IVA agevolata del 5% per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, educative e didattiche in genere rese nei confronti delle persone svantaggiate indicate al numero 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972 rese da consorzi e cooperativeassoggettabilità all’aliquota agevolata IVA del 5%, per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, educative e didattiche in genere rese nei confronti delle persone svantaggiate indicate al numero 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972 da imprese sociali costituite in forma societaria

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