La donazione al Terzo settore evita l’addizionale Irpef sui manager bancari

Gli enti devono essere estranei a rapporti di controllo diretto o indiretto con l’erogatore. L’intermediario è chiamato a versare una somma pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta

[di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci, pubblicato in Norme & Tributi de «Il Sole 24 Ore» del 26 Dicembre 2025]

Compensi variabili dei dirigenti del settore finanziario: escluso il prelievo fiscale in caso di erogazioni al Terzo settore. È questo il meccanismo di fondo di una delle novità introdotte durante l’iter parlamentare all’interno del Ddl di Bilancio.

La manovra interviene sull’articolo 33 del Dl 78/2010, una norma adottata nel contesto della crisi finanziaria del 2008 con l’obiettivo di incidere, mediante un’addizionale Irpef, sulle componenti variabili delle remunerazioni nel settore finanziario. In particolare, in forza della norma in commento bonus e stock options riconosciuti a dirigenti di banche, intermediari finanziari e holding di partecipazione finanziaria scontano un’aliquota addizionale del 10% se il loro ammontare eccede il triplo della parte fissa della remunerazione.

La norma persegue l’intento di scoraggiare politiche retributive che favoriscano l’assunzione di rischi eccessivi da parte dei top manager del settore finanziario, i quali potrebbero avventurarsi in attività speculative spinti dall’aspirazione al guadagno personale (sentenza n. 201/2014 della Corte costituzionale).

Ora, in un contesto di maggiore stabilità finanziaria la legge di bilancio 2026, inserendo un nuovo comma 2-ter all’articolo 33 del Dl 78/2010, apre una via alternativa al versamento dell’addizionale Irpef. Le disposizioni commentate, infatti, non troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio qualora l’intermediario finanziario che eroga la remunerazione variabile versi una somma, pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta, in favore degli enti del Terzo settore (Ets) di cui al Dlgs 117/2017, a condizione naturalmente che tali enti siano estranei a rapporti di controllo diretto o indiretto con l’erogatore. Il versamento deve riferirsi all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo, mentre l’attuazione della disciplina è rimessa a un successivo provvedimento dell’agenzia delle Entrate.

La tecnica normativa appare particolarmente significativa, nella misura in cui l’onere sotteso all’obbligo tributario può essere canalizzato a favore del finanziamento di soggetti, quali gli enti del Terzo settore, che perseguono finalità di interesse generale. Si tratta di un ulteriore riconoscimento formale del ruolo del Terzo settore a discapito – solo apparentemente – della fiscalità generale, poiché il venir meno del gettito è bilanciato dai livelli di welfare e coesione sociale garantiti dagli Ets.

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