di Gabriele Sepio ed Enrico Maria Sironi
Per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) scatta la proroga al 31 dicembre 2023 per adeguare gli statuti con maggioranze semplificate. La conversione in legge del decreto Milleproroghe (Dl 198/2022) riapre per tali enti l’opportunità di adeguare gli statuti alle disposizioni dei decreti legislativi 117/2017 (Codice del Terzo settore, Cts) o 112/2017 (per le imprese sociali) con quorum deliberativi ridotti.
Si tratta, innanzitutto, di una chance per le Onlus, che – avendo tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui interverrà l’autorizzazione Ue – non abbiano ancora provveduto all’adeguamento statutario.
Quanto a Odv e Aps, per le quali le operazioni di trasmigrazione si sono concluse il 7 novembre 2022, la proroga riguarda solo gli enti iscritti al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) per silenzio-assenso, i quali, di propria iniziativa o in ottemperanza a richiesta dell’Ufficio Runts intendano integrare la documentazione ed apportare modifiche allo statuto.
In assenza di specifica delega contenuta nel verbale assembleare che affida al presidente dell’ente la facoltà di procedere alle modifiche richieste dal Runts, infatti, grazie alla proroga tali enti potranno avvalersi dei quorum ridotti (previsti per l’assemblea ordinaria, ferma l’esigenza dell’atto pubblico per gli enti con personalità giuridica), facilitando le relative procedure.
Va, però, ricordato che il quorum “alleggerito” non è utilizzabile per tutte le modifiche statutarie, ma solo per quelle obbligatorie in adeguamento al Cts (cioè quelle su attività di interesse generale, denominazione e ammissione di soci).
Così, ad esempio, l’Odv che abbia ricevuto la contestazione da parte dell’Ufficio Runts in ordine all’esclusione dell’esercizio del diritto di voto per l’associato minorenne potrà fruire della proroga per modificare lo statuto allineandosi agli orientamenti di prassi del ministero del Lavoro (nota n. 18244/2021), che collegano tale aspetto al principio di uguaglianza tra gli associati. A tal fine, basterà eliminare dallo statuto la clausola che esclude la partecipazione al voto dei soci minorenni o prevedere espressamente che il diritto di voto venga esercitato – sino al raggiungimento della maggiore età dell’associato – dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Sempre sulla base delle indicazioni di prassi ministeriale (salvo auspicabili ripensamenti), agli enti in forma associativa è richiesta attenzione alle clausole di cooptazione dei consiglieri da parte dell’organo amministrativo (in sostituzione di quelli eventualmente cessati durante il mandato). L’orientamento ministeriale su questo argomento ritiene che il principio di democraticità imponga di rivedere la clausola statutaria prevedendo, ad esempio, il subentro ai consiglieri dimissionari dei primi dei “non eletti” in occasione della nomina dell’organo.
Tale questione non si pone, invece, per le Onlus che sono costituite in forma giuridica di fondazione: in questo senso, infatti, lo stesso ministero del Lavoro ha ritenuto ammissibile il meccanismo della cooptazione in presenza di apposita disposizione statutaria.
La riapertura dei termini per l’adeguamento statutario con quorum deliberativi ridotti non vale, invece, per le modifiche facoltative (si veda la circolare 20 del 27 dicembre 2018), come quelle che prevedano l’esercizio di attività diverse (non menzionate sinora nello statuto), o per prevedere la possibilità di partecipare alle riunioni degli organi assembleari o direttivi con modalità telematica.
Questa è una possibilità che per gli Ets (Enti del Terzo settore) deve essere prevista nello statuto, non potendo trovare applicazione in assenza di apposita previsione in tal senso.
[Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2023]