L’estensione applicativa dell’art. 35 CTS ai comitati degli EPS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciato sul rapporto tra l’art. 35 CTS, dedicato alla struttura delle associazioni di promozione sociale (APS), gli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e le relative articolazioni autonome.

La ricostruzione sistematica effettuata dal Ministero origina dalla precedente Nota direttoriale 4995 del 28 maggio 2019, mediante cui è stato chiarito che il numero minimo di associati previsto dall’art. 35, comma 1, CTS, non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, debba sussistere sin dalla genesi dell’ente che ambisca ad ottenere la qualifica di APS. In caso di sopravvenuto difetto di tale minima base associativa, come divisato dall’art. 35, comma 1-bis, CTS, il numero “deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo”.

Guardando al dato normativo, il Ministero si concentra sulla (dis)applicazione dell’art. 35, comma 3, CTS con riferimento “agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale” (comma 4): la disposizione, attinente alla profilazione della base associativa dell’ente, permette alle APS di ammettere come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero “non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale”. Chiarisce il Ministero che “in caso di enti a composizione mista (persone fisiche ma anche enti) la percentuale non dovrà essere calcolata tenendo conto anche delle persone fisiche, ma esclusivamente degli enti; se così non fosse, infatti, la disposizione sarebbe agevolmente eludibile”.

Il Ministero ricostruisce la ratio della deroga normativa, individuandola nella specialità degli EPS, così come regolati dagli artt. 26 ss. dello Statuto del Coni, dovendo essere assicurato un coordinamento tra fonti normative, nell’unitarietà del sistema, “secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità”.

Con riguardo all’estensione della deroga nei confronti dei comitati regionali e provinciali degli EPS, il Ministero, mediante la Circolare n. 2/2021, oggetto di un commento approfondito da parte del Prof. Antonio Fici su questo sito: https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/le-reti-associative-nella-circolare-del-ministero-del-5-marzo-2021/, aveva chiarito che:

  1. gli EPS hanno per definizione una struttura articolata su base territoriale;
  2. i comitati regionali o provinciali sono soggetti autonomi e distinti;
  3. la deroga di cui all’art. 35, comma 4, CTS troverà applicazione anche a tali articolazioni, “qualora esse siano costituite in forma di APS, purché, beninteso, soddisfino i requisiti ulteriori rispetto a quello di cui all’articolo 35 comma 3 (CTS)”.

Ha chiarito, tuttavia, il Prof. Fici che “quanto il Ministero afferma non autorizza a concludere nel senso che le articolazioni territoriali di un EPS qualificatosi come “rete associativa APS” (mediante contemporanea iscrizione nelle sezioni “e” e “b” del RUNTS) siano automaticamente, di diritto, APS. Le articolazioni territoriali, infatti, dovranno rispettare tutte le norme particolari sulle APS (da quelle relative alla denominazione a quelle relative al rapporto tra volontari e lavoratori remunerati) tranne quella relativa alla composizione della base sociale, e dovranno pur sempre richiedere l’iscrizione al RUNTS (e meno che non pervengano ad esso per effetto di “trasmigrazione”)”.

Per il Ministero, un comitato, quale soggetto di diritto, associazione di enti e articolazione funzionale di un EPS, non può “conseguire la qualifica di APS senza raggiungere il numero minimo di APS associate previsto dall’art. 35 comma 1. Per tale disposizione, infatti, applicabile indistintamente a tutte le associazioni di promozione sociale e ferma la possibilità di beneficiare del limitato periodo di “salvaguardia” del comma 1 bis – non è prevista alcuna deroga”. 

In conclusione, i comitati territoriali degli EPS-APS, pur essendo anch’essi esenti dall’obbligo di rispettare il rapporto tra APS ed altri enti associati di cui all’art. 35, comma 3, che a loro non si applica (in forza dell’estensione analogica dell’art. 35, comma 4), sono pur sempre vincolati alla regola di cui all’art. 35, comma 1, sicché devono sempre avere, per potersi qualificare come APS, almeno 3 APS associate. E dunque, ad esempio, se un comitato regionale di un EPS-APS ha solo una APS associata, tale comitato regionale  non potrà aspirare alla qualifica di APS. Laddove, se lo stesso comitato regionale ha 3 APS associate, la qualifica di APS può ottenere iscrivendosi nel RUNTS, anche qualora al comitato fossero associate 100 ASD prive della qualifica di APS.

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