L’efficacia costitutiva dell’iscrizione al RUNTS

Mediante una sentenza non priva di incertezze espositive, il Tribunale Amministrativo lucano riconosce l’inequivoca efficacia costitutiva all’iscrizione all’interno del RUNTS.


Questi i termini della vicenda: i comuni di Roccanova, Gallicchio e di Sant’Arcangelo, dopo aver individuato l’associazione Ateneo musica Basilicata (AMB) quale soggetto attuatore del progetto denominato “il mistero delle grotte”, presentavano richiesta di finanziamento nell’ambito dell’iniziativa denominata “piani integrati della cultura-anno 2023”.

L’amministrazione regionale si esprimeva in senso sfavorevole e, così, l’istanza di finanziamento presentata dal Comune di Roccanova non veniva “ammessa a valutazione in quanto il soggetto attuatore l’AMB non risulta(va) iscritto al RUNTS e pertanto non (era) dotato di personalità giuridica”.


Le amministrazioni escluse provvedevano a contestare la lamentata assenza della personalità giuridica evidenziata dalla Regione Basilicata, la quale rinnovava l’esclusione pur insistendo su una differente ratio rispetto a quella originariamente espressa e sopra menzionata. Come si ricava dalla sentenza, a seguito dell’istanza di riammissione in autotutela, l’ente regionale riconsiderava la posizione posta a fondamento della determina di esclusione assunta, ravvedendosi, tardivamente, del fatto che nei confronti del soggetto attuatore la personalità giuridica era stata riconosciuta proprio dalla Regione Basilicata, mediante decreto del Presidente della giunta regionale n. 1000 del 4 ottobre 1994, giusta D.G.R. n. 6188 del 3 ottobre 1994. Il diniego di ammissione risultava, tuttavia, confermato dalla mancata dimostrazione dell’iscrizione al RUNTS, trattandosi di ONLUS.


I giudici, accogliendo le prospettazioni attoree e ravvisata l’illegittimità del provvedimento regionale, dopo un breve quadro riepilogativo degli aspetti giuridici maggiormente rilevanti, hanno chiarito che:
-l’art. 7 d.m. 106/2020 assegna all’iscrizione al RUNTS effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore;

– i commi 1, 2 e 3 dell’art. 22 del codice del Terzo settore affidano all’iscrizione al RUNTS anche il possibile “effetto costitutivo della personalità giuridica”.


Risulta, allora, “palese l’erroneità della posizione dell’Amministrazione regionale, allorquando ha desunto l’appartenenza della AMB alla categoria degli ETS (per i quali l’avviso pubblico prescrive l’obbligo di iscrizione al RUNTS) dalla mera affermazione, tratta dal curriculum della AMB, della natura di onlus di quest’ultima”. L’avviso pubblico non circoscriveva la platea dei destinatari ai soli enti del Terzo settore, bensì ai soggetti privati personificati, tra cui rientrava l’associazione pretermessa.


Infine, pur nella sinteticità dei passaggi argomentativi, è sistematicamente apprezzabile il seguente assunto: “l’attribuzione della qualifica del ente terzo settore non è l’effetto di giudizi empirici e sostanzialistici di parte, ma consegue necessariamente, per effetto dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 106 del 2020, alla previa iscrizione al RUNTS; iscrizione che ha appunto efficacia costitutiva di tale qualificazione”. Questo porta a decretare l’illegittimità dell’avviso pubblico, là dove, “con evidente inversione logica, prescrive quale requisito di ammissione l’iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore, mentre, come si è visto, solo a seguito dell’iscrizione nel RUNTS un soggetto giuridico può essere ritenuto un ETS. In altri termini, trattasi di previsione illogica e inattuabile, non essendo configurabili ETS che non siano nel contempo già iscritti al RUNTS”.

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