Il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza n. 7678, emessa dalla Sez. III il 2 settembre 2022, si inserisce nel solco della decisione dei giudici costituzionali con cui è stata riconosciuta la legittimità dell’art. 76 CTS (si tratta della sentenza n. 72 del 15 marzo 2022).
Giova ricordare come l’art. 76, comma 1, CTS, disponga che le risorse finanziarie per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali – come concretamente determinato dal decreto attuativo ministeriale del 16 novembre 2017 – sono volte a sostenere l’attività di interesse generale delle sole organizzazioni volontariato mediante “l’erogazione di contributi per l’acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanza, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazione, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni”.
Secondo la Corte costituzionale:
- nelle organizzazioni di volontariato emerge la necessaria prevalenza della componente volontaristica a livello strutturale ed operativo;
- è preclusa “alle ODV la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell’attività di interesse generale margini positivi da destinare all’incremento dell’attività stessa (salvo che per le attività diverse di cui all’art. 6 cod. terzo settore, che però possono essere solo «secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale»), a differenza, in particolare, delle imprese sociali (qualifica che può essere ottenuta anche dalle fondazioni), che possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese”.
Pertanto, sempre seguendo il ragionamento della Corte:
- “una prima ratio della norma censurata si rivela, quindi, quella di sostenere enti che non dispongono della possibilità di pattuire, per il servizio reso tramite l’attività di interesse generale, una remunerazione in grado di permettere l’acquisto o il rinnovo di automezzi e beni materiali strumentali”;
- “un’ulteriore ragione attiene poi alla centralità che il cod. terzo settore assegna alla figura del volontario”.
In conclusione: “non appare quindi irragionevole, né discriminatorio, che il contributo oggetto della norma censurata sia accessibile solo a ETS caratterizzati dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità, con esclusione degli altri enti per i quali tale previsione non sussiste e che quindi possono pattuire remunerazioni con cui autonomamente finanziare l’acquisto o il rinnovo dei beni considerati nella norma censurata. Il filtro selettivo stabilito da quest’ultima appare pertanto coerente, per i motivi illustrati, con la ratio della stessa”.
I giudici amministrativi si sono pronunciati a seguito di un ricorso presentato da parte di un ente del Terzo settore (ex Onlus) escluso dalla percezione delle provvidenze economiche in questione in base a quanto previsto dalle Linee guida per la presentazione delle domande per l’erogazione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del D.M. 16 novembre 2017.
Come si legge nella decisione in rassegna, la sentenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale aveva accolto parzialmente il relativo ricorso, annullando le Linee guida e la relativa nota “nella parte in cui esse stabiliscono che anche gli acquisti effettuati nel 2017 possano essere esclusi dal contributo. La pronuncia ha chiarito che le innovazioni portate dal codice operano solo per il futuro e, pertanto, -OMISSIS- e i soggetti aventi la medesima fisionomia giuridica continuano a beneficiare delle provvidenze economiche previste dalla legislazione previgente fino a tutto il 2017. Il TAR ha invece respinto le altre censure, articolate dalla ricorrente, dirette ad affermare l’illegittimità dei provvedimenti ministeriali che restringono la platea degli aventi diritto al beneficio includendovi le sole organizzazioni di volontariato”.
L’appellante, tuttavia, agisce per la riforma della sentenza del giudice di prime cure, insistendo sulla illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 76 CTS per via della selettiva fissazione dei beneficiari delle provvidenze economiche, coincidenti con le sole organizzazioni di volontariato: tale posizione di vantaggio confliggerebbe con gli art. 101 TFUE, 41 Cost. e con la disciplina europea in materia di divieto di aiuti di Stato. Secondo i giudici amministrativi, in disparte da considerazioni di politica del diritto – de jure condendo – , l’appello va respinto in quanto non è possibile “sottoporre una nuova questione di legittimità costituzionale che, alla luce della predetta decisione, si rivelerebbe manifestamente infondata, in quanto la tutela della libertà di iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza di cui all’art. 41 della Costituzione presuppone, per l’appunto, una “iniziativa economica”, ovvero lo svolgimento di un’attività economicamente sostenibile ed almeno astrattamente remunerativa, all’interno di un mercato dei beni e dei servizi necessariamente aperto alla possibilità di concorrenza fra i diversi operatori, presenti e futuri”.
L’appellante, tuttavia, agisce per la riforma della sentenza del giudice di prime cure, insistendo sulla illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 76 CTS per via della selettiva fissazione dei beneficiari delle provvidenze economiche, coincidenti con le sole organizzazioni di volontariato: tale posizione di vantaggio confliggerebbe con gli art. 101 TFUE, 41 Cost. e con la disciplina europea in materia di divieto di aiuti di Stato. Secondo i giudici amministrativi, in disparte da considerazioni di politica del diritto – de jure condendo – , l’appello va respinto in quanto non è possibile “sottoporre una nuova questione di legittimità costituzionale che, alla luce della predetta decisione, si rivelerebbe manifestamente infondata, in quanto la tutela della libertà di iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza di cui all’art. 41 della Costituzione presuppone, per l’appunto, una “iniziativa economica”, ovvero lo svolgimento di un’attività economicamente sostenibile ed almeno astrattamente remunerativa, all’interno di un mercato dei beni e dei servizi necessariamente aperto alla possibilità di concorrenza fra i diversi operatori, presenti e futuri”.
La decisione del Consiglio di Stato appare, inoltre, nell’accentuare le peculiarità delle organizzazioni di volontariato, in linea con quanto statuito dalla Corte di giustizia mediante la sentenza del 7 luglio 2022 (C‑213/21 e C‑214/21): secondo i giudici europei “l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristorni correlati alle loro attività”. I ristorni, infatti, “costituiscono uno strumento per attribuire un vantaggio ai soci di una cooperativa”.