Conto termico 3.0, acceso esteso agli enti del Terzo settore

[di Gabriele Sepio, pubblicato in Norme & Tributi de «Il Sole 24 Ore» di martedì 16 dicembre 2025]

Conto termico 3.0: accesso esteso agli enti del Terzo settore accanto alle cooperative sociali e di abitanti. Restano da chiarire gli effetti dell’assimilazione di tali soggetti alla pubblica amministrazione. In data 26 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 agosto 2025, con cui il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) disciplina la terza edizione del Conto termico.

Si tratta di uno strumento che consente a soggetti pubblici e privati di sostenere interventi di piccola dimensione per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici o per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, attraverso contributi in conto capitale erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse).

L’entrata in vigore del Conto termico 3.0 è fissata al 25 dicembre 2025. Entro i successivi 60 giorni, il Mase adotterà – su proposta del Gse – le regole applicative, destinate a precisare criteri e modalità di presentazione delle domande e tempi di erogazione dei contributi.

Proprio in tale sede dovrà essere declinato anche il concetto di “assimilazione alla pubblica amministrazione” riferito agli enti del Terzo settore (Ets), alle cooperative sociali e alle cooperative di abitanti, come previsto dallo stesso decreto Mase.

Tale assimilazione rappresenta uno degli elementi più innovativi della nuova disciplina, in quanto prefigura una strutturale inclusione degli Ets e delle realtà cooperative nel sistema di incentivi pubblici per la transizione energetica, in una logica non dissimile da quella già sperimentata da Onlus, Odv e Aps con il Superbonus.

Occorrerà chiarire, tuttavia, se l’assimilazione alla Pa opererà in senso pieno – garantendo dunque la medesima intensità dell’aiuto e le stesse modalità di fruizione dell’incentivo – oppure se assumerà una portata circoscritta a specifici profili tecnici (si veda l’articolo a destra).

Da un punto di vista oggettivo, il contributo erogato dal Gse potrà coprire fino al 65% dei costi sostenuti, con possibilità di raggiungere il 100% per interventi realizzati su particolari tipologie di edifici pubblici o ubicati in Comuni con meno di 15mila abitanti. Il plafond annuo resta fissato in 900 milioni di euro, di cui 500 destinati ai soggetti privati e 400 alle Pa, ivi inclusi – logicamente – i soggetti assimilati in forza del decreto.

Nel dettaglio, il Conto termico 3.0 distingue tra interventi di efficientamento energetico e interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Rientrano nel primo gruppo le opere volte a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici – dall’isolamento di pareti coperture e infissi all’installazione di sistemi di schermatura solare, impianti fotovoltaici e dispositivi di building automation.

La seconda categoria di interventi riguarda, invece, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e comprende, ad esempio, la sostituzione e riqualificazione degli impianti di climatizzazione invernale, nonché l’installazione di collettori solari termici e di impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, l’articolo 4 del decreto limita l’assimilazione alla Pa agli Ets che “non svolgono attività di carattere economico”. Un aspetto che potrebbe portare all’esclusione di quegli Ets che esercitano in via prevalente attività organizzata in forma d’impresa.

Diversamente, per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l’articolo 7 ammette tutti gli enti iscritti al Registro unico (Runts), a prescindere dalla natura delle attività esercitate.

In entrambi i casi il decreto riconosce come ammissibili anche le spese professionali relative alla progettazione, alle diagnosi energetiche e alla redazione degli attestati di prestazione energetica, a conferma di una visione integrata volta al sostegno sia della fase operativa, sia delle attività di tipo burocratico/progettuale.

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