Le cooperative sociali sono soggette solamente a liquidazione coatta amministrativa

La Corte d’Appello etnea, attraverso la sentenza del 5 maggio 2025, n. 632, ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Ragusa, 10 gennaio 2025, n. 3, mediante cui si disponeva l’apertura, ai sensi dell’art. 49 c.c.i.i., della liquidazione giudiziale; pronunciandosi sul reclamo della cooperativa sociale, ha revocato la misura adottata dal giudice di prime cure, ordinato che “la debitrice provveda trimestralmente, sotto la vigilanza del curatore, agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, sino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza” e rimessa la causa al primo giudice.

La sentenza conferma l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in sede di legittimità e volto a ratificare per le cooperative sociali la soggezione esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa (v. Cass. 27 ottobre 2023, n. 29801; Cass. 28 novembre 2023, n. 32992; Cass., 28 novembre 2023, n. 33069 e Cass., 29 novembre 2023, n. 33280. In tema, v. https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/le-cooperative-sociali-quali-imprese-sociali-di-diritto-sono-sottoposte-esclusivamente-a-l-c-a/; nonché, A. Fici, L’insolvenza delle cooperative sociali tra disciplina del tipo e disciplina dello status, in Fall., 2022, p. 391 ss.). La sentenza permette di accentuare il valore sistematico del diritto del Terzo settore, che si esprime anche in termini di ricadute concorsuali, ed avvalora la tesi della prevalenza della disciplina fondata sul rilievo qualitativo piuttosto che sul tipo normativo di riferimento (A. Fici, Cooperative sociali e liquidazione coatta amministrativa: dalla Suprema Corte un autorevole contributo al riconoscimento della “specialità” delle imprese di cui alla L. n. 381/1991, in Fall., 2024, p. 474 ss.; per una diversa prospettazione, cfr. G. Marasà, Problemi di disciplina delle cooperative sociali e recenti pronunzie della Cassazione in tema di procedure concorsuali, in Riv. dir. comm., 2024, II, p. 289 ss.; E. Cusa, La fallibilità delle cooperative tra mutualità, lucratività, commercialità e qualifiche speciali, in Società, 2022, p. 152 ss.).

Il collegio giudicante ha ricostruito il regime normativo già tratteggiato dal d.lgs. n. 155/2006, ricordando come “le cooperative sociali non erano dunque automaticamente qualificate dal legislatore ‘imprese sociali’, ma potevano ottenere tale qualifica sottoponendosi volontariamente ai due oneri di qualificazione di cui al D.Lgs. n. 155 del 2006, art. 17, comma 3”. In ragione di ciò, la previsione della liquidazione coatta amministrativa (art. 15) “era una norma della cui concreta applicabilità alle cooperative sociali poteva discutersi soltanto con riferimento alle cooperative sociali iscritte (anche) nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese e perciò in possesso della relativa qualifica. Per tutte le altre cooperative sociali (e loro consorzi), l’unica norma applicabile era ancora l’art. 2545-terdecies c.c., non potendo porsi neanche in astratto la questione del possibile concorso del citato art. 15”.

Viene, dunque, correttamente evidenziato l’impatto performativo della riforma dell’impresa sociale avvenuta nel 2017 (d.lgs. n. 112/2017). Questi i passaggi cruciali:

  1. ai sensi dell’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017, “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”;
  2. ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 112/2017, “In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa […]”. 

L’applicabilità della esclusiva liquidazione coatta amministrativa opera, alla luce di un’interpretazione sistematica, nei confronti delle cooperative sociali e dei loro consorzi: pertanto, “è esclusa per le cooperative sociali l’applicazione del disposto dell’art. 2545-terdecies c.c., privilegiandosi la prevalenza della specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello status di impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del tipo, di società cooperativa”.

Tale soluzione è giustificata:

  1. dall’incidenza del principio di sussidiarietà orizzontale: “le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune […] trovano nell’impresa sociale e più in generale nell’ente del terzo settore la loro più naturale collocazione giuridica”;
  2. dalla priorità assegnata all’art. 2, comma 2, della legge fallimentare – “Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga” – e dalla lettura dell’inciso dell’art. 196 della legge fallimentare – “Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, […]”- “come se dicesse “per le quali la legge ammette la procedura di fallimento”, nel senso che la non esclusione della procedura fallimentare debba manifestarsi sotto specie di espressa previsione”.

Il superamento del criterio della prevenzione fissato dall’art. 2545-terdecies, comma 2, c.c. e dall’art. 295, comma 2, c.c.i.i. risulta inattaccabile e consente di individuare nella liquidazione coatta amministrativa la procedura per preservare l’identità delle imprese sociali a seguito dell’emergere di situazioni di crisi: “per le cooperative sociali, pur esercenti attività commerciale, è prevista la sola sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa, nulla dicendo la legge sull’assoggettabilità delle dette imprese anche alla liquidazione giudiziale”.

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