Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato la portata dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 112/2017, con particolare riferimento alle modalità di computo del patrimonio residuo da devolvere in caso di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale. Secondo il dato normativo “in caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. […]”.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una s.r.l. rinuncerebbe a rivestire la qualifica di impresa sociale, senza che a ciò sia connessa l’estinzione dell’ente. La nota ministeriale ha dovuto rispondere all’interrogativo sollevato dai legali della società istante, riguardante l’applicazione delle indicazioni derivanti dall’atto di indirizzo formulate dall’allora Agenzia per il Terzo settore del 7 maggio 2008 “in relazione alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente”. L’atto richiamato, come precisato dal Ministero scrivente, si inseriva in linea con il principio espresso dall’Agenzia delle entrate attraverso la Circolare 59/2007, per cui, in caso di perdita della qualifica di Onlus, senza scioglimento dell’ente, il vincolo devolutivo gravava solo sulla parte di patrimonio incrementatasi in regime agevolato.
Il Ministero scrivente chiarisce, sin da subito, come “Onlus” e “impresa sociale” non rilevino in chiave tipologica, bensì in fase qualificatoria; più correttamente, viene puntualizzato come “quella di Onlus […] rappresent(i) una categoria qualificante ai soli fini fiscali”, mentre, quella di impresa sociale è invece una qualificazione giuridica che introduce, pur in presenza di stringenti limiti normativi, un nuovo modello di “fare impresa”.
Questa delimitazione qualitativa ha aiutato il Ministero nel chiarire come tra le due soggettività vi sia una distinzione tale da non giustificare un’applicazione analogica del principio succitato espresso dall’Agenzia delle entrate.
Peraltro, l’art. 12, comma 5, del d.lgs. 112/2017 delinea una disciplina completa in caso di devoluzione del patrimonio in caso di perdita di qualifica o di estinzione dell’impresa sociale, tale da non giustificare il ricorso ai principi richiamati dall’Agenzia delle entrate, nonché dall’Agenzia del Terzo settore.
Infine, occorre rilevare che la specificità del modello dell’impresa sociale e il peculiare trattamento offerto dall’art. 12 d.lgs. 112/2017 segna una linea di demarcazione con la disciplina della devoluzione patrimoniale recata dal Codice del Terzo Settore. Esaminando, l’art. 50, comma 2, del Codice in questione si è avvertiti di come per l’ente cancellato dal Registro unico nazionale – e, quindi privo della denominazione di ETS – che voglia continuare ad operare ai sensi del codice civile, vi sia il dovere preventivo di devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.
In conclusione, secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “ogni qualvolta un’impresa sociale deliberi di perdere volontariamente la qualifica posseduta senza contestualmente sciogliersi dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo attenendosi al combinato disposto dell’art. 12 comma 5 del d. lgs. n. 112/2017 e dell’art. 6 del decreto ministeriale attuativo n. 50/2018; inoltre, alla luce delle considerazioni sopra svolte, le indicazioni fornite nel richiamato atto di indirizzo del 2008 dell’ex Agenzia delle Onlus con riferimento a un vincolo devolutivo parziale non possono ritenersi applicabili per analogia alle imprese sociali, il cui ammontare di patrimonio residuo ai fini della devoluzione dovrà essere determinato secondo i soli criteri forniti dall’art. 12 comma 5 d. lgs. n. 112/2017”.
Pertanto, alla perdita della qualifica di impresa sociale, a qualsiasi causa dovuta (per atto dell’autorità vigilante o volontaria), si accompagna, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 112/2017, l’obbligo di devoluzione disinteressata di tutto il patrimonio residuo dell’ente (dedotto soltanto il capitale sociale nelle imprese sociali societarie) e non solo – come invece accade per tutti gli altri enti del terzo settore diversi dall’impresa sociale (cui si applica l’art. 50, comma 2, CTS) – dell’incremento patrimoniale realizzato dalla data di acquisizione della qualifica.