Nota a Tar Sicilia, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1810

Un’associazione non riconosciuta come persona giuridica, poiché non iscritta – come richiesto nel bando ai fini della concessione di finanziamenti – nel “Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni”, ricorre contro la sua illegittima esclusione facendo valere la sua iscrizione nell’anagrafe nazionale delle ONLUS, istituita ai sensi del d.lgs. 460/97, che nel bando era equiparata all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti.

Secondo il Tribunale amministrativo, la doglianza della ricorrente merita di essere condivisa, non solo poiché accertato che l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus costituiva nel bando un requisito di ammissibilità alternativo all’iscrizione  nel registro delle persone giuridiche (e in altri registri), ma anche poiché – secondo il giudice – continua a spiegare pieni effetti l’iscrizione all’anagrafe nazionale delle ONLUS, sia alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, che della contestuale ultrattività dell’art. 11 d.lgs. 460/1997.

L’associazione resistente risultava dunque iscritta all’anagrafe nazionale delle ONLUS e ciò poteva soddisfare il requisito di ammissibilità. Secondo il giudice amministrativo, il riferimento del bando all’iscrizione presso il registro prefettizio o regionale “serve semplicemente ad introdurre nell’elencazione di cui al paragrafo 2.2 le c.d. associazioni riconosciute, le quali mediante tale iscrizione acquistano un’autonoma personalità giuridica che comporta la totale separazione tra l’ente e le persone fisiche che lo compongono”.

È, pertanto, illegittimo escludere dall’accesso ai contributi altri soggetti, tra cui proprio le associazioni non riconosciute, che, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 460/1997, posseggano la qualifica di Onlus a seguito dell’iscrizione nell’anagrafe unica.

In attesa dell’imminente introduzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (è di questi giorni la notizia dell’approvazione ministeriale del decreto sul funzionamento del RUNTS, di cui si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il giudice ha altresì chiarito un profilo di diritto intertemporale, rimarcando la piena efficacia dell’iscrizione nel Registro Onlus, in coerenza con quanto divisato dall’art. 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore. Il Tribunale amministrativo ha quindi accolto il gravame dell’associazione pretermessa con conseguente annullamento dei provvedimenti confliggenti adottati dall’amministrazione regionale.

Quanto al RUNTS, dovranno ancora trascorrere circa sei mesi prima che diventi operativo consentendo le operazioni di “travaso” dai vecchi registri di settore, nonché, forse, anche le “nuove” iscrizioni.

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