Il disegno di legge delega in materia di Politiche per i giovani e Servizio Civile Universale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025 e giunto in queste settimane alla discussione delle Camere, arriva a 10 anni dalla riforma del Servizio Civile, prevista dall’art. 8 della legge 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
Essa si realizzò, in prima battuta, con il decreto legislativo n. 40/2017, presentato dal Governo il 9 novembre 2016 e approvato in via definitiva il 10 febbraio 2017, indicando un anno di tempo per il completo passaggio dal servizio civile “nazionale” a quello “universale”. A questo primo decreto se ne aggiungerà uno successivo, il n. 43/2018, entrato in vigore il 5 maggio 2018, che introdurrà dei primi correttivi alla riforma.
“Non si tratta di un lifting al servizio civile nazionale da realizzare con una attività di drafting legislativo più o meno accentuata – scrisse all’epoca Raffaele De Cicco -. Le trasformazioni sul sistema servizio civile […] sono profonde e sconvolgono tutti i precedenti assetti. Il ribaltamento delle logiche poste alla base degli interventi rispetto al passato richiede una vera e propria ‘rivoluzione culturale’ sia da parte degli enti di servizio civile, sia da parte delle stesse istituzioni chiamate a dare attuazione al nuovo disegno tracciato dal legislatore”.
La nuova legge infatti è in qualche modo il “precipitato” delle leggi precedenti, su cui si stratifica e delle quali porta a compimento l’esito, ma lo è anche di tutte le sentenze della Corte Costituzionale a partire da quella del 1985, a cui nel frattempo si è sommata anche la sentenza n. 119 del 2015 che ha aperto il servizio civile anche ai giovani non di cittadinanza italiana.
Tra le novità più importanti della riforma vanno ricordate la previsione esplicita di una Programmazione nazionale triennale e di una annuale, con una attuazione non più solo tramite progetti bensì per mezzo di “programmi di intervento”. Allo stesso tempo introduce anche nel servizio civile la possibilità di coprogrammazioni e coprogettazioni fra enti., riorganizza poi la governance complessiva, riaccentrando a livello statale alcune funzioni, de definisce finalmente lo “status” dei nuovi “operatori volontari del servizio civile universale”. Apre poi il SCU a tutti gli stranieri, comunitari e non, regolarmente residenti in Italia, e ai giovani con minori opportunità, istituisce formalmente per la prima volta la Rappresentanza nazionale e regionale degli operatori volontari del SCU, aumenta i settori di intervento (con l’introduzione ad esempio di quello per l’Agricoltura Sociale). A livello di attuazione del SCU viene incontro alle esigenze dei giovani introducendo una durata “flessibile” dei progetti, da 8 a 12 mesi, e riduce l’impegno settimanale da 30 al 25 ore, ossia da 1.440 ore annue a 1.145. Introduce poi la possibilità di un periodo di servizio da 1 a 3 mesi in Paesi Unione Europea o per usufruire di un tutoraggio “finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro”, una premialità per gli enti che coinvolgeranno giovani con minori opportunità e riafferma per i giovani l’opportunità di avere il riconoscimento di crediti formativi, della certificazione competenze e di un punteggio nei concorsi pubblici. Stabilisce infine come l’assegno ricevuto dai giovani operatori volontari, che attualmente è di 519,47 euro mensili, sia esente da imposizioni tributarie e non sia imponibile ai fini previdenziali.
La riforma ha rappresentato un punto di svolta storico sul fronte normativo e soprattutto dal punto di vista culturale, grazie alla transizione verso un modello di tipo universalistico, e ha assegnato a questo Istituto della repubblica una dimensione più ampia in termini di integrazione con gli indirizzi europei e sul piano concreo, promuovendo anche esperienze e progettualità per i ragazzi nei diversi Paesi dell’Unione, inclusione di soggetti con “minori opportunità” e il potenziamento della valorizzazione delle competenze e del tutoraggio verso il mondo del lavoro.
Cosa è cambiato in 10 anni
Il SCU in questi anni ha però subito ulteriori cambiamenti, legati da un lato alla contemporanea riforma del Terzo settore, dall’altro ad interventi legislativi interni ed esterni al sistema stesso.
Nel 2021 il Decreto Legge n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose convertito con modificazioni dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 introduce le prime “semplificazioni”, abolendo i piani annuali, facendo restare in vita solo il piano triennale, suscettibile di “aggiornamento”. Quello stesso anno la Legge di Bilancio 2022 con l’articolo 1, comma 158, modifica ulteriormente il decreto legislativo 40/2017 (art. 10 bis) creando un “Centro nazionale del SCU” a L’Aquila “quale sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del Servizio civile universale” con “lo scopo di garantirne l’armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonché di potenziare l’acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città dell’Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009”. Allo stato attuale il “Centro nazionale del SCU” ha avuto approvato a fine 2025 il progetto esecutivo e l’avvio dei lavori di riconversione e rifunzionalizzazione di alcune piastre del progetto “Case” realizzate dopo il terremoto del 2009.
Più di recente il Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 3 luglio 2023, ha disposto con l’art. 12, comma 1, che “Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale […], per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 40 del 2017 “. Successivamente il Decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 9 maggio 2025, ha disposto con l’art. 4, comma 5, la modifica dell’art. 12, comma 1, togliendo la deroga sull’età e sula possibilità di ricandidarsi per chi lo ha già effettuato.
Ma sicuramente il cambio più rilevante è quello che ha introdotto una riserva del 15% nei concorsi pubblici (non dirigenziali), prevista da due successivi interventi legislativi che hanno modificato l’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 40/2017. Inizialmente la Legge n. 74 del 21 giugno 2023, di conversione del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, ha previsto una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito. Successivamente la Legge n. 69 del 9 maggio 2025, di conversione con modifiche del Decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025,ha esteso questa riserva anche a coloro che abbiano svolto il “servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64”.
Nel mezzo dei due provvedimenti, il 18 dicembre 2024, a valle del positivo parere in Consulta nazionale del SCU del 14 novembre 2024, è stato formalizzato, in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonom, l’accordo che attua l’art. 7, comma 2, del decreto n. 40/2017, per la prima volta dopo la riforma del SCU. Nello stesso anno il Decreto Ministeriale 9 luglio 2024, n. 115 di “Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” ha previsto all’art. 8 “Individuazione delle competenze esercitate in ulteriori percorsi diversi dall’apprendimento formale” che essa possa avvenire anche “nell’ambito dei progetti di servizio civile universale svolti ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni” (comma 1, c). Nello stesso articolo (comma 3), si prevede che possano farlo come “enti titolati” gli enti iscritti all’albo degli enti di Servizio civile universale in raccordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale con riferimento alle fasi di implementazione del ciclo SCU.
Verso una nuova riforma?
La legge delega approvata dal Governo arriva dunque a mettere mano ad un sistema come quello del SCU già di fatto mutato in questi anni.
In generale, essa intende introdurre per la prima volta una disciplina nazionale organica in materia di politiche giovanili, accompagnata da una revisione complessiva del settore, puntando alla semplificazione, al riordino e al coordinamento delle politiche per i giovani, con l’obiettivo di aumentarne l’efficacia, evitare sovrapposizioni e duplicazioni, e garantire coerenza con le competenze istituzionali vigenti e le politiche dell’Unione europea.
Per quanto riguarda il Servizio Civile Universale, la delega stabilisce l’introduzione di misure di semplificazione delle procedure amministrative relative alla progettazione e all’iscrizione all’Albo degli Enti, il potenziamento del sistema di monitoraggio dei progetti e delle risorse impiegate, nonché il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari.
Una possibile nuova riforma che, nelle intenzioni del Ministro per lo Sport e i Giovani con delega al SCU, Andrea Abodi, dovrebbe avviare una fase di semplificazione a vantaggio sia dei giovani che degli enti, e ridisegnare il sistema per i prossimi anni.