Terzo settore e amministrazione di sostegno. Questioni, scenari e prospettive, a cura di Fici e Renna, Napoli, 2025
Il volume intende esaminare, traendo anche spunto da alcune esperienze straniere, il ruolo degli enti del Terzo settore e delle organizzazioni private non lucrative nell’ambito della protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. La riflessione avviata valorizza l’intersezione tra gli enti del Terzo settore e l’amministrazione di sostegno: si tratta di abilitare una prospettiva d’indagine che consenta di mettere al centro la salvaguardia del beneficiario della misura di protezione considerando l’impatto sociale degli enti del Terzo settore. I principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale risultano imprescindibili nella comprensione del problema sistematico.
Ai sensi dell’art. 408, comma 4, c.c., «il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo».
La disposizione non valorizza gli enti del terzo settore e peraltro sembra attribuire ad una persona fisica, piuttosto che all’ente giuridico, il ruolo di amministratore di sostegno.
Occorre tenere ben in mente il passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020: “gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno””.
In considerazione del dato normativo vigente e dei modelli stranieri esaminati, viene avanzata una proposta legislativa, così sintetizzata:
– all’art. 408, comma 4, c.c., le parole: “anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo” sono sostituite dalle seguenti: “un ente del terzo settore iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia ovvero altra persona idonea. L’ente del terzo settore nominato amministratore di sostegno è tenuto ad individuare un referente interno per ciascun incarico e a comunicarlo al giudice tutelare. Eventuali sostituzioni del referente interno dovranno ugualmente essere comunicate al giudice tutelare”;
– dopo l’art. 408, comma 4, c.c., è inserito il seguente art. 408, comma 4-bis: “È istituito presso il Ministero della Giustizia un elenco degli enti del terzo settore disponibili ad assumere l’incarico di amministratori di sostegno. Possono iscriversi nell’elenco le organizzazioni di volontariato dotate di personalità giuridica e gli enti filantropi- ci che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) lo svolgimento prevalente di attività di amministrazione di sostegno o di attività ad essa correlate e/o strumentali; b) un patrimonio netto minimo non inferiore a __________ euro; c) un numero minimo tra lavoratori e volontari complessivamente non inferiore a ___________; d) il possesso da parte della maggioranza degli amministratori di specifiche competenze in materia di amministrazione di sostegno”.
– all’art. 408, comma 1, c.c., dopo le parole “dallo stesso interessato”, sono inserite le seguenti parole: “anche tra gli enti del terzo settore iscritti nell’elenco di cui al successivo comma 4-bis ”;
– all’art. 5, comma 1, del codice del Terzo settore, dopo la lettera z) è inserita la seguente: “aa) amministrazione di sostegno ai sensi dell’art. 404 e seguenti del codice civile, nonché attività ad essa di supporto e strumentali.
Ove accolte, queste modifiche legislative attribuirebbe un ruolo ancora più essenziale agli ETS nella materia dell’amministrazione di sostegno, risolvendo una delle principali criticità attuali di questo istituto fonamentale a tutela delle persone “fragili”.