Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 18 Maggio 2022
Mini IRES: sciolti i principali nodi sull’applicabilità della disposizione per enti ospedalieri, Fondazioni di origine bancaria (FOB) e enti religiosi civilmente riconosciuti. Con la Circolare n. 15/E pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate, fornisce alcune indicazioni circa i criteri di applicabilità dell’art. 6 del DPR 601/1973 anche a fronte delle non poche criticità emerse in sede applicativa. Si tratta di una norma che consente alle tipologie di enti espressamente individuate (i.e. enti ospedalieri, istituti di istruzione e di studio) di poter beneficiare di un’aliquota IRES ridotta al 12% ( anziché 24%). Una disposizione destinata però ad essere abrogata una volta che saranno adottati, con prossimi interventi legislativi, apposite misure di favore per gli enti che realizzano finalità sociali con modalità non commerciali, da coordinare con i regimi fiscali previsti dalla Riforma del Terzo settore. In primo luogo, viene specificato ai fini della fruizione della agevolazione in questione l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 6 citato non dovrà essere dimostrata solo sotto il profilo formale ma anche da un punto di vista sostanziale. Con riferimento, invece, all’ambito oggettivo la riduzione dell’aliquota IRES si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento di attività situazionali da parte degli enti individuati. Chiarita inoltre la possibilità di includere nella definizione di enti ospedalieri (soppressi per effetto della Riforma sanitaria) aziende e presidi di natura pubblica, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in linea con quanto previsto per questa particolare categoria dal Ministero della Salute con nota n. 12955 del 2021. Escluse, invece, le aziende sanitarie locali in quanto assegnatarie di attività ulteriori rispetto a quelle tipiche di ricovero e cura dei malati. Importanti aperture arrivano da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità della misura da parte degli enti ecclesiastici con riferimento ai redditi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare. Con la conseguenza che l’art. 6 citato troverà applicazione ai redditi derivanti da locazioni di immobili sul presupposto che il reddito possa essere riconducibile al mero godimento. Ipotesi questa che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, si manifesta quando gli immobili sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria attraverso cui perseguire le proprie attività istituzionali. Rientrano, infine, nell’ambito dell’agevolazione anche le FOB laddove dimostrino il ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 6 del DPR 601/1973.