Il Tar Campania, sez. Salerno, mediante la sentenza n. 2266/2023, ha ricomposto una controversia originata dal mancato accesso del programma presentato da una impresa sociale alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dell’11 maggio 2016 – istitutivo del regime di aiuto in materia di interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e creativa – per via dell’asserita mancata conformità all’art. 25 della direttiva operativa del 20 luglio 2016, n. 55 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
INVITALIA, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a, cui erano affidate le funzioni di gestione dell’intervento, nel respingere l’istanza ha precisato che il richiedente non rispettava i requisiti prescritti dall’art. 25.1, lett. a), della predetta direttiva operativa, non risultando iscritta, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese. Inoltre, secondo INVITALIA, “tale circostanza è confermata dall’errata interpretazione della proponente che ritiene di essere in possesso del requisito di accesso pur non avendo avviato l’attività di impresa, conditio sine qua non per l’ottenimento della qualifica di impresa sociale. Si precisa, infatti che la D.O. n. 55 del 20.07.2016 non vieta l’avvio dell’attività di impresa prima della presentazione della domanda di investimento, ma bensì ne vieta l’avvio del programma di investimento presentato”.
L’impresa sociale ha presentato ricorso, sostenendo che:
1. “sarebbe incontestabile che l’impresa presenti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina degli enti del terzo settore, come evincibile dalla denominazione della stessa, dall’atto costitutivo e dallo statuto; – sarebbe sufficiente l’iscrizione dell’impresa nel registro tenuto presso la C.C.I.A.A. (e non nella sezione speciale)”;
2. “in ogni caso, l’iscrizione nell’albo speciale non avrebbe natura costitutiva ma si tratterebbe di un adempimento amministrativo volto a rendere edotti i terzi circa la qualificazione dell’impresa”;
3. “il d.lgs. 112/2017 non prevedrebbe in nessun caso che per poter ottenere la qualifica di impresa sociale sia necessario aver avviato l’attività di impresa. fondato, per quanto qui interessa, sulla seguente articolazione”.
Il Collegio giudicante ha reputato infondato il ricorso, precisando come l’iscrizione alla sezione speciale, prescritta dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 112/2017, non possa essere interpretata alla stregua di un mero strumento di pubblicità-notizia o di pubblicità dichiarativa, integrando un presupposto sostanziale per la qualificazione giuridica dell’impresa come “sociale”.
Chiariscono i giudici che “il dettato normativo, traguardato, in primo luogo, attraverso i canoni dell’interpretazione letterale e, in secondo luogo, di quella teleologica-sistematica descrive in maniera imperativa («Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni…») gli incombenti connessi all’iscrizione dell’apposita sezione”.
L’acquisizione della qualifica di impresa sociale è legata ad un procedimento articolato, che rinviene la sua conclusione proprio nell’iscrizione all’interno dell’apposita sezione del Registro delle Imprese. Si legge, infatti, che “l’obbligo giuridico, che scaturisce in capo all’impresa dalla formulazione della norma, non si sostanzia in un adempimento pubblicitario – ai fini della opponibilità ai terzi ovvero come mera notizia – ma si presenta come un vincolo insuperabile nell’ambito del procedimento a formazione progressiva di una attività economica organizzata che nasce come ‘impresa’ in forma societaria (nelle sue varie declinazioni e tipologie strutturali previste dal codice civile e dalle leggi speciali) e si qualifica poi come ‘sociale’”.
Pertanto, “la s.r.l., con l’iscrizione nel registro delle imprese, assume la struttura e riceve l’applicazione del regime della società di capitali; con l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, assume la struttura e riceve l’applicazione del regime dell’impresa sociale in forma societaria”. Infine, chiariscono i giudici, l’iscrizione nell’apposita sezione acquisisce un valore cogente a maggior ragione quando consente la percezione di fondi pubblici: quest’ultimo passaggio, sostanzialmente volto a rafforzare le argomentazioni espresse, non altera il baricentro della decisione, né sovverte l’inquadramento della fattispecie.
L’impresa sociale, al fine di poter essere qualificata come tale e così partecipare al sistema giuridico del Terzo settore, necessita di essere iscritta nell’apposita sezione del Registro delle imprese: tale esito trova un gancio normativo nell’art. 11, comma 3, del codice del Terzo settore, ai sensi del quale il requisito dell’iscrizione al RUNTS, elemento perfezionativo della fattispecie “ETS”, viene surrogato per le sole imprese sociali dall’iscrizione al Registro camerale [nel medesimo solco si iscrive quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d.m. 15 settembre 2020, n. 106].
Dunque, l’iscrizione dell’impresa sociale all’interno dell’apposita sezione del Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva mentre non occorrerà una ulteriore iscrizione al RUNTS ai fini dell’inquadramento quale ETS (in questi termini, v. A. Fici, L’impresa sociale dopo la riforma del Terzo Settore, in terzjus.it, 23 maggio 2020).