Conto termico 3.0, sì al cumulo e alla prenotazione per gli Ets

[di Daniele Gro e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» del 3 gennaio 2026]

Con i chiarimenti delle regole applicative, per gli enti del Terzo settore (Ets) si apre l’opportunità di accesso al bonus Conto termico 3.0 in misura piena e con possibilità di anticipazione dei contributi.

La pubblicazione delle regole di dettaglio del Conto termico 3.0 completa il quadro attuativo del decreto 7 agosto 2025 del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase). Si tratta di incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) a sostegno di interventi di efficientamento energetico degli edifici e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L’accesso al fondo da 900 milioni coinvolge, oltre che privati, imprese e pubbliche amministrazioni (inclusi gli enti richiamati nell’elenco Istat), anche Ets, cooperative sociali e cooperative di abitanti, a patto che siano proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento sull’immobile oggetto di interventi (§ 3.1).

Quanto al comparto non profit, il decreto Mase aveva già previsto l’assimilazione di taluni soggetti alla Pa, con possibilità di accedere a specifici benefici, quali la prenotazione dei contributi e il cumulo con altri incentivi. Tuttavia, se le cooperative sociali e quelle di abitanti sono sempre considerate enti pubblici ai fini del Conto termico 3.0 (articolo 2, decreto Mase), per gli Ets è necessario distinguere a seconda che svolgano o meno «attività di carattere economico».

La definizione utilizzata non è immediatamente associabile alle classificazioni del Codice del Terzo settore (Cts). Difatti, le regole applicative si limitano ad affermare che «per la natura dell’attività svolta dall’Ets fa fede l’identificazione della stessa nell’ambito della registrazione al Runts»: una formulazione poco chiara, che si presta a due possibili letture.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di inquadrare tale definizione sotto il profilo fiscale, attraverso i criteri di commercialità dell’articolo 79, Cts, operativi dal 1° gennaio prossimo; con la conseguenza che l’assimilazione piena alla Pa dipenderebbe dall’esito del test di non commercialità sulle singole attività esercitate. Un’impostazione che potrebbe incidere in negativo sul regime di assimilazione a seconda dell’andamento economico di esercizio.

D’altro canto, le stesse regole applicative sembrano accogliere una lettura di tipo civilistico, coerente con la nozione europea di impresa. Non a caso, il testo riconduce nel concetto di impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, incluse le associazioni che esercitano «regolarmente» un’attività economica (§ 3.4). In tal senso, l’assimilazione alla Pa dovrebbe escludersi solo per gli Ets che esercitano in via prevalente l’attività in forma di impresa commerciale (come le imprese sociali), salvaguardando gli Ets soggetti a fisiologiche fluttuazioni, ex articolo 79, Cts.

Sul piano finanziario, il plafond di 900 milioni è ripartito in 400 milioni, destinati alla Pa e agli Ets non economici, e 500 milioni destinati a soggetti privati, imprese ed Ets economici; nell’ambito del contingente riservato alla Pa e agli Ets non economici, il 50% delle risorse è destinato alla copertura degli interventi prenotati.

Sempre rispetto alla prenotazione, le regole Mase affermano che tale facoltà è riconosciuta a tutti gli Ets purché siano rispettati i dovuti passaggi procedurali (§ 4.1.2).

Altro aspetto riguarda la cumulabilità del Conto termico con altri incentivi (§ 4.5), ammessa entro il 100% per gli interventi realizzati su edifici posseduti e utilizzati dalla Pa (e, quindi, anche da coop sociali, di abitanti ed Ets non economici). Per le comunità energetiche rinnovabili, invece, il cumulo resta consentito nei limiti dell’intensità massima prevista dalla disciplina di settore.

Da ultimo, le regole applicative delimitano i casi di copertura integrale delle spese tramite il solo Conto termico 3.0. L’incentivo può coprire la totalità delle spese per gli interventi su edifici pubblici adibiti a uso scolastico, sanitario, assistenziale e di cura, quando l’intervento è realizzato dalla Pa o da Ets non economici in qualità di utilizzatori dell’edificio pubblico, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto (§ 12.11).

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