Negli enti del terzo settore valorizzate le cessioni gratuite

La circolare 1/26 fornisce una bussola sugli adempimenti e sulle questioni interpretative dei diversi regimi

[di Gabriele Sepio, pubblicato in Norme&Tributi de Il «Sole 24 Ore» del 19 febbraio 2026]

Pubblicata la Circolare sulla fiscalità degli enti del Terzo settore che accompagna le nuove regole fiscali in vigore del 1 gennaio. Il documento entra nel merito di molte questioni interpretative sollecitate da operatori e professionisti del terzo settore utili in questa fase anche alle Onlus chiamate nelle prossime settimane ad iscriversi nel Registro.

Il documento è stato preceduto da una fase di consultazione pubblica e presenta alcune interessanti revisioni rispetto alla versione originaria. Pensiamo ai chiarimenti intervenuti su una delle disposizioni “cardine” dell’intero impianto fiscale degli ETS che disciplina i criteri di qualificazione fiscale delle attività di interesse generale (AIG) e dell’ente nel suo insieme.

Con riferimento alle prime l’art. 79 del Codice prevede che possano inquadrarsi come non commerciali le attività di interesse generale svolte in sostanziale pareggio tra ricavi e “costi effettivi” oppure con un avanzo di gestione che non potrà superare il 6% per non più di tre esercizi consecutivi. 

La Circolare conferma l’adozione di una definizione ampia di “costo effettivo” andando oltre il portato dell’attuale art. 143 TUIR che parla di costi di diretta imputazione. Rientrano, dunque, nel computo sia i costi diretti sia quelli indiretti e generali, inclusi gli oneri finanziari e tributari, secondo una logica di “costo pieno”, coerente con l’impostazione economico-aziendale del bilancio degli ETS. In tale perimetro la Circolare ricomprende condivisibilmente gli ammortamenti di beni strumentali, anche nel caso di contabilità per cassa, purché imputati nel rispetto dei principi contabili applicabili all’ente e secondo criteri stabili nel tempo, coerenti con l’effettivo utilizzo dei beni nelle attività di interesse generale.

Al fine di valutare il risultato di gestione, poi, le attività di interesse generale potranno essere considerate unitariamente qualora esse presentino caratteri di omogeneità sotto il profilo strutturale e funzionale (i.e. costi e ricavi promiscui o risorse comuni). Alcune importanti precisazioni riguardano i costi promiscui, ossia i componenti negativi riferibili indistintamente allo svolgimento di attività di interesse generale, attività “diverse” e raccolta fondi. Tali costi potranno essere imputati pro quota in proporzione al rapporto tra i ricavi complessivi e quelli afferenti le singole categorie di attività. Si tratta di una soluzione in linea con il criterio già previsto all’art. 144 TUIR per gli enti non commerciali.

Resta comunque ferma la possibilità di adottare metodi alternativi di ripartizione, purché coerenti con i principi contabili dell’OIC 35 e idonei a rappresentare in modo più fedele l’inerenza dei costi alle diverse aree di attività. Una soluzione particolarmente utile per quelle realtà che svolgono la propria attività di interesse generale prevalentemente a titolo gratuito o con corrispettivi di entità simbolica. Con riferimento ai contributi pubblici di natura corrispettiva ricevuti nello svolgimento dell’attività istituzionale viene precisato che potranno essere esclusi dalla formazione della base imponibile nel caso di ETS non commerciale.

Alcune precisazioni utili riguardano invece il test volto alla qualificazione della natura, commerciale o meno, dell’ente nel suo complesso. Si tratta di una procedura che riprende in linea di massima i criteri già previsti dal TUIR stabilendo che la natura fiscale dell’ente viene valutata in base al criterio di prevalenza e dunque tenendo conto della tipologia di entrate (commerciali/non commerciali), ma con qualche differenza di non poco conto. In base alle indicazioni contenute all’art. 79 comma 5 bis del Codice, infatti, è consentito agli ETS di includere tra le entrate non commerciali anche il valore normale delle cessioni o prestazioni rese gratuitamente o verso corrispettivi inferiori a quelli di mercato. In questa ipotesi, ove sia necessario valorizzare i proventi figurativi correlati alle prestazioni di servizi, la Circolare chiarisce che è possibile fare riferimento ai costi figurativi relativi ai volontari impiegati nello svolgimento di tali attività. Particolarmente attese anche le precisazioni che riguardano l’applicazione del regime forfettario previsto per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (art. 86).

A differenza di quanto contenuto inizialmente nella bozza della Circolare, viene chiarito che tale regime trova applicazione indipendentemente dalla natura fiscale dell’ente.  Per il primo anno di applicazione (2026) l’ente potrà optare per tale regime anche qualora ritenga di non superare nel medesimo anno il plafond di 85mila euro. Un limite che deve riferirsi ai ricavi commerciali ai fini delle imposte dirette e non al volume d’affari IVA.

Con riferimento agli adempimenti IVA, viene inoltre chiarito che ODV e APS che optano per l’applicazione del regime forfettario dell’art. 86 CTS sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, salvo il caso in risultino debitrici d’imposta (art. 86, c. 9). Resta ferma la possibilità di emissione della fattura elettronica su richiesta del committente e, in tal caso, il documento dovrà riportare il codice natura N2.2.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, del presente documento per scopi commerciali, senza previa autorizzazione scritta di Terzjus.
Torna in alto

Ricevi aggiornamenti,
news e approfondimenti sulle attività di Terzjus