[di Daniele Gro e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» di martedì 23 luglio 2024]
Comunità energetiche con qualifica di ente del Terzo settore (ETS): la ripartizione degli incentivi non configura una violazione del divieto di distribuzione degli utili. Con la Risoluzione n. 37, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della fiscalità applicabile alle configurazioni di autoconsumo collettivo di energia green (CER). Anche tali realtà, infatti, possono assumere la qualifica di ETS, in virtù dell’inclusione tra le attività di interesse generale degli interventi finalizzati alla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. In tale contesto, l’istante si interrogava sul trattamento da riservare alle somme che una CER-ETS riceve e distribuisce in favore dei propri membri, che hanno cooperato alla produzione di energia rinnovabile. Deve infatti ricordarsi che la normativa di settore (d.lgs. 199/2021 e disposizioni attuative) contempla delle misure premiali per agevolare la diffusione delle CER. Si pensi alla tariffa premio incentivante e al contributo di valorizzazione ARERA sull’energia condivisa, erogati dal GSE.
Per rispondere al quesito, l’Agenzia ripercorre i precedenti orientamenti (Risp. n. 37/2022 e Circ. n. 23/2022), sottolineando la necessità che la CER assuma, verso i propri membri (es. persone fisiche, PMI, altri ETS e/o amministrazioni pubbliche), la gestione dei rapporti con il GSE nell’ambito di un mandato senza rappresentanza. Se, quindi, la CER si pone come soggetto “referente”, solo il corrispettivo derivante dalla vendita di energia al GSE assumerà rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, seguendo la fiscalità propria del percipiente. Ci si riferisce, cioè al caso in cui la CER abbia prodotto energia in eccesso rispetto a quella destinata all’autoconsumo, vendendo quella accumulata in eccedenza.
Particolare attenzione meritano le considerazioni in tema di divieto di distribuzione indiretta degli utili (art. 8 CTS), cui ogni ETS è tenuto a conformarsi per non perdere la relativa qualifica. Sul punto, l’Agenzia esclude che l’attribuzione degli incentivi possa configurare una ipotesi di distribuzione indiretta, tenuto conto dell’assenza di scopo di lucro delle CER. Queste, infatti, devono fornire benefici ambientali e sociali ai membri e/o alle aree locali di riferimento, e non realizzare profitti finanziari. A ben vedere, però, l’ipotesi di distribuzione indiretta potrebbe escludersi in quanto la CER – in qualità di mandataria dei propri membri – riceve somme e “restituisce” gli importi premiali derivanti dalla condivisione dell’energia. Ciò in ossequio al principio di cooperazione attiva di cui all’art. 31 d.lgs. 199/2021.