La sentenza n. 52/2021 della Corte costituzionale ha ad oggetto la legittimità costituzionale di alcune disposizioni della l.r. Sardegna n. 48/2018 (si tratta dell’art. 4, comma 26, dell’art. 8, comma 18, e dell’art. 9, impugnati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 118 cpv. Cost.).
La prima disposizione autorizza l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa ad alienare a prezzo simbolico alle «Onlus riconosciute dalla Regione, iscritte nel Registro generale di volontariato» e che ne siano detentrici da almeno tre anni, gli immobili ove svolgono attività sociali e assistenziali, nonché di aggregazione giovanile e di assistenza all’infanzia e alla terza età. Secondo la prospettazione della parte ricorrente, la delimitazione soggettiva dei beneficiari discriminerebbe le associazioni di promozione sociale operanti in Sardegna e “iscritte nel registro nazionale”, ledendo il principio costituzionale di uguaglianza. Inoltre, la disparità di trattamento risulterebbe ancora più irragionevole alla luce dell’art. 7, comma 3, l. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ai sensi del quale «l’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4» (ovvero, dell’iscrizione nei registri regionali e provinciali).
La Corte costituzionale ha reputato infondata la questione di legittimità costituzionale. I giudici costituzionali hanno richiamato le nuove fonti regolatrici della materia: il codice del Terzo settore (CTS) e il d.m. 106/2020, attraverso cui sono state individuate le procedure per l’iscrizione degli enti del Terzo settore (ETS) nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ciononostante, come ricordato al par. 5.2 della sentenza in rassegna, alle associazioni di promozione sociale è tuttora applicabile la disciplina prevista dalla loro legge istitutiva (383/2000), così come stabilito dalle regole di diritto transitorio espresse all’art. 101, commi 2 e 3, e 102, comma 4, CTS, sino alla piena operatività del RUNTS (v. anche art. 54, comma, 4 CTS e art. 31 d.m. 106/2020). La disposizione impugnata non risulta irragionevole, poiché è coerente con l’intervento legislativo regionale teso a valorizzare, a livello locale, il ruolo delle associazioni che, “anche quali articolazioni territoriali o circoli affiliati alle associazioni nazionali”, svolgono in modo radicato le attività istituzionali sul territorio regionale (v. anche Corte cost. 27/2020). In questo senso può essere interpretato il riferimento normativo al triennio di attività prima dell’alienazione dei beni immobili e alla costituzione di un vincolo ventennale di destinazione d’uso dello stesso immobile. Il legame tra gli ETS e il territorio di riferimento rappresenta dunque un legittimo criterio discretivo nell’attribuzione di determinati benefici regionali (la valorizzazione del radicamento territoriale degli ETS nell’ottica del principio di sussidiarietà è stata già espressa nella precedente sentenza n. 131/2020 della Corte costituzionale, approfondita nel primo Quaderno di Terzjus).
La seconda disposizione impugnata – l’art. 8, comma 18, l.r. Sardegna n. 48/2018 – autorizza(va) l’erogazione di contributi in favore delle associazioni Onlus «operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità a favore degli indigenti, per sostenerne i costi di locazione di immobili adibiti in via esclusiva o principale ad esercizio di attività sociali». Secondo la prospettazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, essa realizzerebbe una lesione del principio di uguaglianza, poiché sarebbero pretermessi gli enti non associativi, ma comunque dotati della qualifica di Onlus (art. 10 d.lgs. 460/1997), nonché le associazioni attive nel medesimo settore ma prive della qualifica anzidetta. Inoltre, vi sarebbe un contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale anche in relazione al codice del Terzo settore, là dove si assicura la più vasta partecipazione possibile, in condizioni di parità, di tutti gli enti del Terzo settore.
La Corte costituzionale reputa fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost. Il legislatore regionale ha sì l’autonomia di individuare i soggetti meritevoli di contributi per lo svolgimento di attività solidaristiche, ma ciò deve essere conforme ai vincoli costituzionali “primo fra tutti quello imposto dal rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.”. La distinzione regionale fondata sullo status di Onlus, quindi su un criterio meramente formale, risulta priva di ogni collegamento con la funzione sociale delle prestazioni erogate: per i giudici costituzionali, la limitazione si incentra “su una particolare categoria di soggetti, non distinguibile, ai fini che qui interessano, da tutte le tipologie di enti che svolgono le medesime attività di interesse generale e che rientrano nelle altre categorie previste dal Codice del Terzo settore”. La disposizione regionale, inoltre, confligge anche con il principio costituzionale di sussidiarietà: attraverso questa valutazione, la Corte costituzionale ribadisce il ruolo centrale degli ETS nello sviluppo sociale, culturale e territoriale. Le Regioni, infatti, devono valorizzare e promuovere il ruolo degli ETS, favorendone senza discriminazioni il più ampio coinvolgimento in conformità al loro ruolo nella società civile.
La terza norma impugnata – l’art. 9 l.r. l.r. Sardegna 48/2018 – concerne le iniziative regionali volte alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e favorisce, anche attraverso la concessione di contributi finanziari, la creazione di centri specialistici promossi da enti, associazioni di volontariato e Onlus. Rimarrebbero escluse le associazioni di promozione sociale, profilandosi un contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata quest’ultima questione di legittimità costituzionale, potendosi addivenire ad un’interpretazione conforme al dettato costituzionale. La “genericità” dell’espressione “enti” permetterebbe infatti di ricomprendere in essa le associazioni di promozione sociale, così come altri enti del Terzo settore.