Il recente atto normativo della Regione Piemonte, l.r. 15 luglio 2021, n. 19, disciplina in modo organico la reazione pubblica alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. Già dalla lettura dell’art. 1, volto a indicare le finalità legislative, emerge chiaramente l’obiettivo di fronteggiare e ridurre il rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, rafforzando, di contro, la cultura del gioco responsabile e consapevole. In questo contesto, risulta necessario proteggere e supportare i soggetti affetti da tale patologia, nonché le rispettive famiglie, oltre a predisporre una serie di interventi mirati e diretti a salvaguardare le fasce più deboli e vulnerabili.
L’insieme degli interventi coordinati dalla Regione Piemonte risulta efficacemente descritto all’art. 4, comma 1: in questo comma, e specificamente alla lett. e), emerge il ruolo e la diversificata attitudine operativa degli enti del Terzo settore, così come disciplinati all’art. 4 d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). La Regione Piemonte supporta «gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie» [art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 19/2021]. Viene, in questo settore, riconosciuta l’importanza degli enti del Terzo settore che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale avente ad oggetto interventi e servizi sociali, ovvero attività culturali ed educative, nonché operanti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale (secondo l’elenco dell’attività previsto dall’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore).
Gli enti del Terzo settore «riconosciuti dalla Regione» concorrono, secondo gli orientamenti definiti dalla Regione e in qualità di soggetti attuatori, ad assicurare l’effettivo perseguimento degli scopi legislativi [art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 19/2021]. L’inciso «riconosciuti dalla Regione» merita, tuttavia, di essere coordinato con quanto disposto dal Codice del Terzo settore: gli enti del Terzo settore, infatti, dovranno essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il cui funzionamento è stato precisato attraverso il d.m. 15 settembre 2020 (pur non essendo tal sistema ad oggi operativo). Ciascun ufficio regionale o provinciale (in caso di province autonome) sarà competente a iscrivere o cancellare nelle sezioni apposite del RUNTS gli enti aventi sede legale nel territorio regionale o provinciale di riferimento. Data la mancata efficacia del RUNTS, occorre fare riferimento ai profili di diritto transitorio secondo quanto risulta dall’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore: pertanto, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri già dedicati alle Onlus, alle ODV e alle APS secondo le normative di riferimento. Dunque, ad oggi, risulta possibile fare riferimento ai registri regionali delle ODV, ai registri nazionali, regionali e provinciali per le APS e all’anagrafe unica delle ONLUS.
Nell’ambito del contrasto al gioco d’azzardo patologico, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge in rassegna, il Consiglio regionale piemontese è tenuto ad approvare un Piano integrato, con validità triennale, per promuovere e incentivare interventi di monitoraggio e di prevenzione mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione, volte a: «informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da enti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso» [art. 6, comma 1, lett. a), n. 2]. Gli enti del Terzo settore operanti nel settore del contrasto alla ludopatia potranno agire concretamente, assieme agli enti locali e alle forze dell’ordine, attraverso la realizzazione di una serie di attività di formazione o di aggiornamento rivolte agli esercenti e al personale impiegato in sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco per accrescere la cultura del gioco responsabile e per individuare e prevenire i fenomeni patologici.
Il rilievo assegnato agli enti del Terzo settore nella lotta alle forme di dipendenza legate al gioco emerge, infine, dall’art. 15 del provvedimento regionale in rassegna, rubricato “Promozione delle attività enti del terzo settore”, pur assistendosi ad una delimitazione soggettiva a favore delle sole associazioni del Terzo settore. La Regione Piemonte, proprio al fine di contrastare la ludopatia, in conformità con il principio di sussidiarietà orizzontale, promuove la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti associativi nelle secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. e) e dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 2.
Da ultimo, occorre rilevare come nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle dipendenze patologiche venga istituita la sezione tematica sul gioco d’azzardo patologico, avente funzione consultiva e di monitoraggio e al cui interno è prevista la partecipazione di «due rappresentanti di associazioni di volontariato iscritte al registro unico del terzo settore che si occupano di dipendenze» [art. 10, comma 2, lett. e), l.r. 19/2021].