Al fine di affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato emanato il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, recante appunto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato un emendamento al d.d.l. 2066 per la conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore: nonostante la sospensione delle attività istituzionali, è risultato opportuno, al fine di evitare discriminazioni, consentire ai circoli in questione la ripresa della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei protocolli validi per le ulteriori attività commerciali abilitate all’erogazione dei medesimi beni.
A seguito dell’approvazione dell’emendamento, nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati non sono stati presentati ulteriori emendamenti soppressivi o modificativi.
Il d.l. 2/2021 risulta ora convertito attraverso la l. 12 marzo 2021, n. 29: si è provveduto, pertanto, ad inserire l’art. 2-bis, ai sensi del quale è ora stabilito che “Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti».
Il legislatore riconosce, quindi, alle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, così come disciplinato dal codice del Terzo settore, la possibilità di svolgere le attività di somministrazione di bevande ed alimenti, nel rispetto dei protocolli di sicurezza cui sono tenuti ad uniformarsi gli esercizi commerciali. A tale previsione si aggiunge la precisa prescrizione volta ad impedire ogni forma di assembramento o di aggregazione che possa contrastare con l’obiettivo del contenimento del contagio. La nuova disposizione intende rimuovere ogni discriminazione tra soggetti lucrativi ed enti privi di scopo di lucro nello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, così salvaguardando un canale di auto-finanziamento da parte delle associazioni del Terzo settore.