Paritarie, l’esenzione Imu legata al costo medio ridisegna il contenzioso

[di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» del 20 gennaio 2026]

Esenzione Imu e attività didattiche: il costo medio per studente (Cms) ridisegna il contenzioso. Con la Legge di bilancio (199/2025) si interviene su uno dei fronti più contesi riguardante l’Imu applicata agli enti non commerciali, chiarendo in via interpretativa – quindi, non solo per l’avvenire ma anche per il passato – quando le attività didattiche debbano considerarsi svolte con modalità non commerciali.

Il comma 856 individua nel costo medio per studente il parametro decisivo per la verifica dell’esenzione, incidendo in modo diretto sulle modalità di accertamento dei Comuni e, soprattutto, sull’esito dei giudizi tributari pendenti.

La norma stabilisce che l’attività didattica si considera non commerciale quando il corrispettivo medio richiesto alle famiglie è inferiore al costo medio per studente pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero dell’Università e della ricerca.

Il legislatore abbandona così definitivamente l’approccio fondato sulla gratuità o sulla simbolicità della retta, che ha rappresentato per anni il principale argomento utilizzato dagli Enti locali per disconoscere l’esenzione Imu agli immobili scolastici.

Sul piano del contenzioso, il chiarimento produce un effetto immediato: sposta il fulcro della lite dal “se” la retta esista al “quanto” incida esattamente rispetto al costo del servizio.

Un aspetto determinante già nella fase amministrativa, ad esempio, per gli enti che hanno ricevuto uno schema d’atto. In questo caso occorre considerare che l’intervento normativo fa riferimento anche alle annualità precedenti al 2026 per le quali sarà possibile dimostrare il rispetto dei requisiti oggettivi per l’esenzione con l’obiettivo di condurre all’archiviazione della procedura. Un esito raggiungibile più agevolmente rispetto al passato, in cui era certamente più complesso trovare un accordo sul concetto di corrispettivo “simbolico” indicato dalla norma.

Per i contribuenti che hanno già attivato un contenzioso tributario certamente l’esenzione non potrà più essere negata qualora l’atto impugnato si fondi sulla mera contestazione circa la corresponsione di una retta. Il Giudice tributario, con l’intervento normativo previsto dalla Legge di bilancio, sarà infatti chiamato a verificare un dato preciso e misurabile: se la retta media è inferiore al Cms, l’attività è non commerciale e l’esenzione Imu è spettante.

Ne consegue che risultano oggi confutabili le contestazioni basate sull’assunto che la presenza di una retta escluda di per sé la natura non commerciale dell’attività; ciò a patto che il contribuente dimostri che la retta non sia superiore al costo medio per studente secondo i nuovi parametri normativi.

La qualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica rafforza ulteriormente l’impatto sul piano processuale, confermando, dunque, che la novità rileva anche nei giudizi pendenti. In concreto, nei procedimenti relativi ad avvisi di accertamento Imu ancora sub iudice, eventuali disconoscimenti dell’esenzione per la presenza della retta, saranno annullati se si è in grado di dimostrare che questa è in linea con il Cms. Resta però un limite netto sui rapporti esauriti (v. articolo di spalla) nonché sul fronte restitutorio. A quest’ultimo riguardo, la Legge di bilancio prevede una clausola di salvaguardia, che esclude espressamente ogni rimborso delle somme già versate, di fatto limitando l’efficacia retroattiva della norma.

A rigore, infatti, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe negare il rimborso dell’Imu, pur sussistendo i presupposti per l’esenzione, in applicazione di tale clausola. L’impossibilità di ottenere il rimborso l’Imu dovrebbe verificarsi, analogamente, anche in presenza di un giudizio pendente avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso.

Viceversa, non dovrebbero esserci preclusioni per ottenere la restituzione dell’Imu versata provvisoriamente in pendenza di giudizio a fronte dell’impugnazione dell’atto impositivo, trattandosi di un pagamento coatto basato su un titolo provvisorio in contestazione.

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