Il TAR Piemonte valorizza la specialità del codice del Terzo settore

Il TAR Piemonte, mediante la sentenza n. 635/2026, si è pronunciato sulla legittimità di una procedura di selezione per l’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza extraospedaliera. Si trattava, segnatamente, degli affidamenti da parte dell’Azienda Sanitaria Zero del lotto TO1-1C in favore dell’ATS tra Croce Rossa Italiana Comitato di Torino e Croce Rossa Italiana Comitato di Beinasco e del lotto TO1-5C in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Torino in forma singola.

L’associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Villastellone ODV lamentava la violazione degli artt. 56 e 57 CTS, in quanto: i)  la commissione di gara avrebbe illegittimamente valorizzato, per i comitati aggiudicatari, l’anzianità storica ed i volumi di attività non riferibili ai soggetti giuridici partecipanti, con effetti distorsivi sulle aggiudicazioni dei lotti TO1-5C e TO1-1C; ii) l’ATS CRI Torino – CRI Beinasco, per il lotto TO1-1C, sarebbe stata illegittimamente ammessa dalla commissione giudicatrice, nonostante la sostanziale elusione dei principi e delle regole sull’istituto dell’associazione temporanea di scopo, ovvero senza svolgere un approfondimento sulla effettiva coerenza dell’assetto organizzativo dichiarato rispetto al modello volontaristico previsto dalla relativa disciplina regionale.

Per i giudici amministrativi, il motivo è infondato, poiché l’attribuzione del punteggio in ragione dell’anzianità risulta essere stato attribuito conformemente a quanto previsto dall’art. 5.1.c) dell’Allegato A della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 9-8080 del 2024, ove era previsto il conferimento massimo di 5 punti “in base all’anno di costituzione” alle organizzazioni di volontariato partecipanti, senza specifico riferimento alla data di iscrizione al RUNTS.

Non incide sul punteggio riconosciuto la data di effettiva iscrizione dei comitati in questione presso il RUNTS: nell’ambito della riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), ai sensi dell’art. 1-bis, d.lgs. n. 178/2012, “i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore”.

Pertanto, il Comitato di Torino e quello di Beinasco, considerati nella procedura in esame in ragione della rispettiva autonomia, “hanno mutato la propria natura giuridica, da ente pubblico in associazione di diritto privato, mantenendo inalterata l’esperienza maturata e l’operatività nei servizi di assistenza sanitaria e di soccorso in emergenza”. La data costitutiva dell’ente rimane impregiudicata dalla successiva qualifica di ente del Terzo settore ed è proprio al momento iniziale di erezione dell’odierna associazione che occorre fare riferimento per imputare l’esatto punteggio.

Anche, l’altro motivo di ricorso qui menzionato è stato reputato infondato. Il ragionamento del Collegio è persuasivo: infatti, rispetto alla censura di parte attrice volta a contestare l’inesatto impiego dell’istituto dell’aggregazione temporanea con effetti distorsivi per la concorrenza, i giudici hanno chiarito che “quando l’amministrazione proceda all’affidamento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza extraospedaliera, in convenzione con le organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017, non è applicabile la disciplina degli appalti di servizi, trattandosi di procedura di evidenza pubblica per la selezione delle associazioni alle quali affidare il servizio nello schema dell’amministrazione condivisa, alternativo a quello concorrenziale regolato dal Codice dei contratti pubblici”. Viene, così, riconosciuta la specialità del codice del Terzo settore e delle regole in materia di rapporti tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni (artt. 55-57): gli istituti dell’amministrazione condivisa, come previsto dall’art. 6 del codice dei contratti pubblici, fuoriescono dal perimetro applicativo del codice stesso.

Quindi, in considerazione della singola associazione, e non già dell’aggregazione temporanea, occorrerà considerare l’applicazione degli artt. 17 e 32 CTS.  In effetti, come ricostruito dai giudici: i) “né l’art. 3 dell’Allegato A alla delibera della Regione Piemonte n. 9–8080 del 2024, né l’art. 2.11.a) dell’avviso di selezione impongono la prevalenza della componente volontaristica, rispetto a quella del lavoro dipendente, nell’ambito delle aggregazioni temporanee di scopo, bensì richiedono la garanzia di un numero minimo di ore di servizio prestate dai volontari; ii) “l’art. 3 del regolamento regionale prevede soltanto che il personale dipendente non possa essere impiegato in attività di volontariato, allo scopo di preservare la distinzione soggettiva e funzionale tra volontari e dipendenti, senza con ciò vietare del tutto l’utilizzo di lavoratori dipendenti nell’organizzazione del servizio”.

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