L’Agenzia per la Coesione Territoriale, mediante il Decreto del Direttore Generale del 28 dicembre 2021, n. 301, ha disposto l’adozione degli schemi di bando tipo per i concorsi di progettazione e idee, così come precedentemente approvati dal Consiglio della stessa ANAC con delibera del 6 dicembre 2021, n. 785.
Si tratta: i) dello schema disciplinare di gara “Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156”; ii) dello schema disciplinare di gara “Procedura telematica aperta/ristretta per concorso di idee ai sensi ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156”; iii) delle relative Note illustrative.
Nell’ambito delle disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale, così come previsto dall’art. 6-quater, comma 10, d.l. 91/2017, l’Agenzia per la Coesione Territoriale era chiamata, in collaborazione con l’ANAC a predisporre “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo”.
Preme sottolineare come il decreto adottato ponga in rilievo il ruolo di raccordo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alla predisposizione dei bandi tipo riguardante il concorso di idee: la collaborazione inter-istituzionale appare, dunque, assolutamente necessaria, oltre che proficua, al fine di rendere effettivi, come previsto dall’art. 6-quater, comma 1, d.l. 91/2017, il rilancio e l’accelerazione “del processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.
Anche nella Nota illustrativa al bando tipo per concorso di idee si riconosce il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già emerso nella definizione delle modalità di attivazione dei rapporti di collaborazione con gli enti del Terzo settore nell’ambito delle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dalle Linee guida adottate con d.m. 31 marzo 2021, n. 72.
Come può evincersi dall’art. 6-quater, comma 6, d.l. 91/2017, e come richiamato nella Nota illustrativa a supporto della procedura per concorso di idee, le proposte in oggetto devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell’economia locale; la trasformazione digitale dei servizi; la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale; la coesione economica l’occupazione la produttività; la competitività; lo sviluppo turistico del territorio; la ricerca; l’innovazione sociale; la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale; nonché il miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo.
Ancora, preme sottolineare come le proposte afferenti a interventi di carattere sociale debbano possedere un livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall’art. 140 del codice dei contratti pubblici e dall’art. 55 del codice del Terzo settore: come si evince dalla lettura dell’attuale art. 140, comma 1, del codice dei contratti pubblici, gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX del codice dei contratti pubblici saranno aggiudicati mediante l’applicazione degli artt. 142, 143, 144, rimanendo fermo quanto previsto nel medesimo art. 140, nonché quanto previsto dal titolo VII (Rapporti con gli enti pubblici – artt. 55, 56 e 57) del codice del Terzo settore.
Non viene, tuttavia, esclusa la possibilità che si acceda al Fondo per lo sviluppo e la coesione e alla partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso la presentazione di proposte progettuali che saranno poste a base di procedure diverse, quali le convenzioni con ODV e APS previste dall’art. 56 del codice del Terzo settore.
Sono ammessi a partecipare, come si evince all’art. 6 dello schema disciplinare di gare, a far data dalla pubblicazione del bando, gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del codice dei contratti pubblici, le ODV e APS, sia quelle iscritte nel RUNTS, ovvero quelle già iscritte nei registri previgenti, nonché le Onlus già iscritte nell’apposita anagrafe – per tutti queste soggettività è richiesta l’operatività nello specifico settore di riferimento oggetto del bando -, le imprese sociali e le cooperative sociali, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, e, infine, tutti i differenti enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti ivi iscritti e i lavoratori subordinati di p.a. o di enti del Terzo settore ed esperti nel contesto operativo di riferimento.