Al via gli incentivi fiscali per il recupero degli immobili pubblici per il tramite degli enti del Terzo settore. Approda finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul social bonus. Un traguardo questo molto importante per il completamento della Riforma del Terzo settore e che consente, peraltro, di ampliare la platea delle agevolazioni di cui gli enti che scelgono di di accedere al Registro unico (RUNTS), potranno beneficiare.
Quella del social bonus (art. 81 D.lgs. n. 117/2017 o CTS), infatti, è una misura attraverso cui viene introdotto un credito di imposta per le donazioni in denaro effettuate nei confronti degli enti iscritti nel RUNTS che presentino e mettano in atto progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche nella misura del 65% dell’erogazione e del 50% ad enti o società (nel limite del 15% del reddito dichiarato da persone fisiche ed enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa) da ripartire in tre quote annuali di pari importo utilizzabili in compensazione senza limiti.
Tra le condizioni necessarie affinché il bonus venga riconosciuto, come si legge nel decreto, sarà necessario che i beni oggetto di intervento vengano utilizzati esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, a condizione che queste siano eseguite dagli enti del Terzo settore (ETS) con modalità non commerciali. Non rientrano nel beneficio, pertanto, le imprese sociali. Il decreto prevede, peraltro, la possibilità che il bene oggetto di intervento venga assegnato ad un solo ETS o più enti in partenariato. In questo caso, l’ETS individuato dai componenti del partenariato quale capofila sarà considerato come soggetto proponente. Per quanto concerne l’individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali, il decreto prevede la necessità di un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal Codice e dal decreto attuativo.
Un documento quest’ultimo che, ai fini della partecipazione all’assegnazione dei beni, richiede non solo che l’ente rientri tra le categorie di soggetti individuati dall’art. 4 del CTS ma anche: (i) l’idoneità dei poteri del legale rappresentante dell’ente per gli atti relativi alla presentazione del progetto, (ii) l’insussistenza, nei confronti dello stesso e dei componenti dell’organo di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza (art. 67 d.lgs. n. 159/2011); (iii) regolarità dell’ente per quanto concerne posizioni previdenziali e pagamento delle imposte; (iv) assegnazione del bene. Prima data utile per la presentazione dei progetti sarà il 15 settembre che insieme al 15 gennaio e 15 maggio di ogni anno saranno le ulteriori scadenze da tener a mente per presentare al Ministero del Lavoro un apposito progetto che sarà sottoposto al vaglio di una Commissione ad hoc. Si tratta di una novità, quindi, che dovrebbe consentire in sinergia con la PA l’assegnazione degli immobili anche attraverso le procedure di amministrazione condivisa previste dal CTS.
[articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore» di sabato 16 luglio 2022]