Pubblicato il decreto sulle modalità di attuazione del Social Bonus per gli ETS

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2022 n. 163, è stato pubblicato il Decreto 23/02/2022 concernente il regolamento sulle modalità di attuazione del Social Bonus agli ETS iscritti al RUNTS.

Il regolamento individua le modalità, operative già dal prossimo 29/07/2022, per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta, denominato anche Social Bonus. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Le liberalità saranno riconosciute agli ETS che aavranno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore, utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale, eseguite con modalità non commerciali, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali. Il neo-decreto prevede la possibilità di sostenere beni assegnati agli enti del Terzo Settore in forma singola o in partenariato tra loro. In questo caso, l’ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale capofila è considerato l’ente proponente.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e, ai titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il social bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta, specifica il decreto, a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità; la causale del pagamento deve contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo Settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
I soggetti che effettuano le erogazioni fruiscono del tax credit a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione attraverso modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), presentato mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito non rileverà ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Inoltre segnalo come molto importante, che non si applica il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta pari a 250mila euro (articolo 1, comma 53 della legge n. 244/2007) e il limite annuale alle compensazioni (articolo 34 della legge n. 288/2000).

L’individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le liberalità avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti.              
Ciascun ente proponente presenta al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – l’istanza di  partecipazione al procedimento, unitamente alle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione, la scheda anagrafica dell’ente proponente e degli eventuali partner, almeno due fotografie del bene oggetto dell’intervento, la scheda descrittiva del progetto, con  l’indicazione  specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, il computo metrico – estimativo  dei  costi  con  prezzi  unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai  listini  ufficiali vigenti nell’area interessata, il cronoprogramma degli interventi, la copia del provvedimento  amministrativo  di  assegnazione  del bene, la) copia del documento di identità del  legale  rappresentante dell’ente proponente e degli eventuali partner.

Le istanze vanno presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno e sono esaminate da una Commissione ad hoc nominata con decreto del direttore generale del Terzo  Settore  e  della responsabilità sociale delle imprese, che verifica la sussistenza dei requisiti di  partecipazione e dei presupposti previsti, la completezza della documentazione. A conclusione dell’istruttoria la Commissione redige l’elenco dei progetti di recupero ammessi, con individuazione dei progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell’agevolazione.


Gli enti del Terzo Settore titolari dei progetti di recupero, beneficiari delle erogazioni liberali, devono comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento e il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale e dalla dichiarazione  resa dal legale rappresentante dell’ente titolare del progetto.
Gli enti provvedono a dare pubblica comunicazione, annualmente in attuazione delle norme sulla trasparenza, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell’anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa a cui aderiscono.

Gli ETS, inoltre, dovranno inserire nell’apposito portale www.socialbonus.gov.it, gestito dal ministero, tutte le informazioni relative al progetto di recupero ammesso: descrizione del bene e sua localizzazione; ente proprietario; descrizione degli interventi previsti e realizzati; estremi  dei  titoli  abilitativi  richiesti  dalla normativa in materia edilizia, culturale  e  paesaggistica, ai  fini della realizzazione degli interventi; il costo previsto per la realizzazione degli interventi; gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali; l’ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalle erogazioni liberali; l’ammontare  dei  fondi  pubblici  erogati: le attività di interesse  generale da  svolgere o volte mediante l’utilizzo del bene e i soggetti fruitori; la pagina del sito web dell’ente titolare del progetto.

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