Con il decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 2020) il Governo affronta l’emergenza da Covid-19 anche dal punto di vista economico-finanziario, con un pacchetto di misure che cerca di dare un primo aiuto trasversale a tutti coloro che sono stati investiti da questa crisi che ha ormai raggiunto dimensioni globali. Accanto agli interventi mirati a sostenere il settore sanitario vi sono molti provvedimenti che favoriscono il reperimento di risorse finanziarie a favore di cittadini, lavoratori ed enti non profit che stanno affrontando questo momento difficile.
Un primo segnale forte in questo senso arriva dalle diposizioni che ampliano i vantaggi fiscali a favore di chi effettua erogazioni liberali per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria.
L’art. 66 introduce specifiche agevolazioni per le erogazioni liberali che saranno effettuate in tutto l’anno 2020 e finalizzate a fronteggiare il Coronavirus. I benefici si rivolgono sia a privati cittadini sia ad enti non commerciali e imprese, i quali potranno scegliere se erogare denaro o beni in natura. Potranno rientrare in questa seconda casistica, ad esempio, la donazione di mascherine e disinfettanti, di cui si soffre già la carenza in questi giorni, come pure di beni di prima necessità, generi alimentari, farmaci, oltre che beni più complessi come macchinari da destinare alle terapie intensive italiane.
Entrando nel dettaglio delle agevolazioni fiscali, la tipologia e la misura delle stesse variano in base al soggetto che effettua la donazione.
- I privati cittadini potranno beneficiare di una detrazione fiscale ai fini dell’imposta sul reddito nella misura del 30% e per un importo non superiore a 30.000 euro, da rapportarsi alle erogazioni effettuate a favore di determinate categorie di soggetti (come Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro). La stessa agevolazione riguarda anche gli enti non commerciali, che in questa fase emergenziale si stanno prodigando per aiutare il nostro Paese mettendo in campo risorse economiche e personale volontario. La detrazione ricalca quella introdotta di recente per le erogazioni agli enti del Terzo settore (art. 83 del D.lgs. 117/2017) e si riferisce sia alle erogazioni in denaro che in natura.
- Per quanto riguarda, invece, le imprese, occorre fare qualche riflessione in piu. In questo caso il Governo ripropone i benefici fiscali previsti da una norma già presente nel nostro sistema legislativo e nata originariamente per aiutare le popolazioni colpite da calamità pubbliche (art. 27 della L. 133/1999). In concreto, se l’erogazione consiste in una somma di denaro effettuata a sostegno dell’emergenza sanitaria, l’impresa donante potrà beneficiare di una deduzione integrale di quanto versato senza alcun limite. Per le cessioni gratuite di beni in natura (si pensi a mascherine, disinfettanti, macchinari) oltre alla dedizione del valore di mercato del bene, è prevista, anche la disapplicazione, ai fini delle imposte dirette, delle norme generali in base alle quali i beni che fuoriescono dal circuito d’impresa concorrono a formare i ricavi o generano plusvalenze (art. 66, comma 2, D.L. 18/2020).
Proviamo a fare un esempio. Prediamo un’impresa che produce disinfettanti e che decide di donarne una parte, ad esempio, ad una struttura sanitaria. Ai fin fiscali l’impresa potrebbe prima di tutto dedurre dal proprio reddito una somma pari al valore di mercato dei beni. In piu, grazie a questa norma, potrebbe evitare alcuni effetti fiscali penalizzanti, primo tra tutti la regola secondo cui i beni che vengono ceduti gratuitamente dalle imprese generano ricavi anche quando non si riceve un corrispettivo in cambio. La donazione produrrebbe per l’impresa anche un vantaggio ulteriore. Ai fini IRAP potrà, infatti, dedurre quanto erogato in denaro oppure il valore del bene ceduto gratuitamente. In sostanza una impresa che effettua erogazioni in denaro potrà contare sulla integrale deduzione della somma ai fini delle imposte e dell’IRAP, mentre se decide di donare beni potrà dedurre il valore degli stessi.
Per le erogazioni liberali effettuate dalle imprese, qualche dubbio interpretativo potrebbe porsi in merito ai soggetti ai quali queste andranno indirizzate. La norma (art. 66, comma 2 del decreto) non è infatti chiara sul punto: il rinvio alle regole già previste per le donazioni volte a contrastare le calamità pubbliche potrebbe far pensare che le erogazioni agevolate vadano destinate ai soggetti individuati dalla relativa disciplina, che sono elencati dal D.P.C.M. 20 giugno 2000 (ONLUS, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che abbiano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; associazioni sindacali e di categoria).
Limitare le agevolazioni per le imprese alle erogazioni indirizzate solo ad alcune specifiche categorie di enti, tuttavia, sembrerebbe in contrasto con la finalità della norma, che è quella di incentivare il più possibile il sostegno all’emergenza, da parte di tutti i contribuenti. Sembra quindi più sensato ritenere che anche le erogazioni da parte delle imprese possano essere indirizzate a tutte le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (oltre che a Stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche), così come previsto per persone fisiche ed enti non commerciali (art. 66, comma 1 del decreto). Sarebbe però opportuno un chiarimento del legislatore o della prassi sul punto, per evitare rallentamenti e incertezze in questa fase così urgente e delicata. Anche in considerazione che sono molti gli enti del terzo settore, in questa fase, che stanno attivando raccolte fondi per sostenere l’emergenza.
Sempre per incentivare le occasioni di solidarietà, il Governo ha previsto alcune semplificazioni per le pubbliche amministrazioni e la protezione civile. Per questi sarà possibile aprire conti correnti dedicati in via esclusiva alla raccolta ed all’utilizzo delle donazioni in denaro finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica (art. 99). In questo caso, a garanzia di tutti coloro che volessero servirsi di tali strumenti, saranno previsti particolari obblighi di rendicontazione. Ad esempio, un Comune che decidesse di aprire un conto corrente destinato a raccogliere somme di denaro per contrastare l’emergenza, sarà obbligato alla tenuta di un’apposita rendicontazione separata che consenta tracciabilità delle somme donate e che – una volta conclusasi l’epidemia – dovrà essere pubblicata sul proprio sito internet per dare evidenza di come siano state effettivamente impiegate le somme erogate.
Articolo tratto da Vita.it del 24 marzo 2020.