[di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 11 gennaio 2024, pagg. 30-32]
Enti filantropici, l’esenzione Ires dei redditi immobiliari riguarda ogni attività non commerciale.
Si tratta di una delle precisazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, d’intesa col ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella risoluzione 75/2023 pubblicata il 21 dicembre.
La risoluzione ha chiarito il peculiare status delle realtà del Terzo settore con qualifica di ente filantropico. Grazie alla riforma del Terzo settore, queste organizzazioni hanno trovato per la prima volta riconoscimento giuridico e regime fiscale dedicato.
Quanto alle attività esercitabili, il Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) valorizza il ruolo della filantropia come strumento di promozione sociale, per l’erogazione di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate o attività d’interesse generale.
Questo può tradursi in attività di beneficenza «diretta» verso categorie fragili ma anche «indiretta», con l’apporto di risorse economiche e strumentali a supporto di progetti di interesse generale di altri enti del Terzo settore (intermediazione filantropica).
Sotto il profilo fiscale, occorre distinguere tra misure operative e disposizioni sottoposte all’autorizzazione della Commissione europea ex articolo 108 Tfue.
Se, da un lato, i criteri di commercialità previsti dall’articolo 79 Cts, una volta approvati dalla Commissione Ue, si applicheranno anche agli enti filantropici, dall’altro, fra le norme operative già nel periodo transitorio, spicca la previsione dell’esenzione Ires per redditi derivanti da gestione immobiliare.
L’articolo 84, comma 2, del Cts, prevede un’ipotesi di esenzione per redditi di immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale. Disposizione applicabile a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (articolo 85, comma 7) ed enti filantropici (comma 2-bis, articolo 84).
In questo contesto si inserisce il chiarimento fornito dalla Risoluzione 75/2023, con cui l’Agenzia si sofferma per la prima volta sulla nuova punteggiatura dell’articolo 84, comma 2, frutto della modifica apportata dal Dl Semplificazioni (73/2022).
Il nuovo testo vede l’introduzione di due sole virgole a creare un inciso, senza variazioni lessicali. Modifica che, come rilevato dall’Agenzia, vuole rendere esplicito che il presupposto per fruire dell’esenzione Ires – dato dalla destinazione esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali – si riferisce ai redditi che gli enti filantropici ritraggono dalla gestione immobiliare e non agli immobili stessi.
In virtù di questa sfumatura, l’Agenzia conferma che l’esenzione si applica ai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare, inclusa la locazione, a condizione che questi non siano inseriti in un contesto produttivo, caratterizzato da organizzazione di mezzi e personale.
Si pensi a un ente filantropico intenzionato a locare un immobile: se l’attività è svolta con modalità commerciali – ricorrendo, ad esempio, a iniziative promozionali per attirare i locatari – l’esenzione Ires non sarà applicabile. Sarà applicabile, invece, laddove l’attività sia svolta senza organizzazione d’impresa e l’immobile sia posseduto solo per trarre redditi fondiari da destinare all’attività istituzionale.
Resta insoluto un dubbio sugli effetti temporali della modifica del Dl 73/2022, non avendo l’Agenzia chiarito come vada interpretato il testo originario della norma, privo delle due nuove virgole.
Sarebbe stato utile precisare che l’esenzione Ires, fin dall’entrata in vigore nel 2018, si applica anche alle locazioni, sempre che i proventi siano destinati ad attività non commerciali.