Investimenti legittimi ma solo senza ritorno finanziario

[di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 11 gennaio 2024, pagg. 30-32]

La filantropia si realizza anche con attività di investimento gratuita. La Risoluzione 75/2023 certifica una delle novità più importanti della Riforma del Terzo settore a proposito di enti filantropici.

Difatti, il Codice del Terzo settore (Cts) non solo riconosce esplicitamente questa categoria di ente del Terzo settore (Ets) ma innova rispetto al passato il ventaglio delle attività riconducibili alla beneficenza.

Vale la pena ricordare che già la normativa Onlus (comma 2-bis dell’articolo 10, Dlgs 460/1997) aveva, nel corso del 2008, riconosciuto la valenza solidaristica della beneficenza «indiretta», realizzata con un’attività erogativa gratis di denaro, a supporto di progetti di utilità sociale di altri enti non profit.

In questo solco, il Cts fa un duplice – determinante – passo avanti: da un lato, l’articolo 5 annovera fra le attività d’interesse generale esercitabili dagli Ets l’erogazione di denaro ma anche di «beni o servizi» (lettera u, comma 1); dall’altro, nel definire gli enti filantropici, l’articolo 37 precisa che erogano a sostegno delle persone svantaggiate o delle attività di interesse generale denaro, beni o servizi «anche di investimento».

Si tratta di due innovazioni significative, che esplicitano il ruolo della filantropia come attività di supporto, a 360 gradi, dei progetti di interesse generale degli Ets.

Ma a ben vedere, valorizzando ciò che la legge dice ma anche ciò la stessa non dice, alla duplice novità degli articoli 5 e 37 corrisponde un doppio livello di attività di beneficenza «indiretta»: difatti, se solo gli enti filantropici possono svolgere una vera e propria attività di investimento, in virtù dell’inciso presente solo all’articolo 37, d’altra parte la possibilità di erogare denaro, beni o servizi – quale espressione della propria attività istituzionale – è garantita a tutti gli Ets. L’articolo 5, comma 1, lettera u non pone alcun limite soggettivo all’esercizio delle attività di beneficenza a sostegno di attività di interesse generale.

Tornando alla Risoluzione 75/2023, è ammesso per enti filantropici non solo effettuare erogazioni di denaro a fondo perduto, ma anche realizzare investimenti con la sottoscrizione di capitali e prestiti. Ciò a condizione che, seppur sia prevista la restituzione del capitale apportato, non si richieda remunerazione, ad esempio sotto forma di interessi.

Quest’attività di investimento “gratuita” distingue gli enti filantropici dagli altri Ets ma anche dalle imprese sociali che, per il loro status di enti commerciali, possono svolgere attività di micro-credito, come previsto dal Dlgs 112/2017.

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