Social bonus: c’è tempo fino al 15 settembre, prima finestra della procedura ministeriale a sportello, per presentare l’istanza di accesso al credito di imposta. La misura agevolativa consente di assegnare ad enti del Terzo settore (Ets), iscritti nel Registro immobili pubblici inutilizzati anche attraverso procedure di amministrazione condivisa (articoli 55, 56, 71 e 81 Dlgs 117/2017).
E proprio in questo contesto che un ruolo strategico viene assunto dagli enti locali che potranno assegnare agli Ets i propri beni per vederli valorizzati sulla base di procedure ad evidenza pubblica, anche su impulso di parte, nel rispetto della disciplina di riferimento (Cts, Dm 72/2021, eventuali leggi regionali e regolamenti degli enti pubblici per i profili di competenza).
Ma quali sono gli accorgimenti, in vista della prossima scadenza, che la Pa dovrà tener a mente per agevolare gli Ets nell’assegnazione dei beni? Come prima cosa, è necessario che gli enti locali abbiano individuato gli immobili inutilizzati o confiscati alla mafia e che abbiano previsto l’utilizzo di tale modalità di assegnazione nelle forme previste dall’ordinamento. Sarà, quindi, fondamentale – in un’ottica di collaborazione tra Pa ed enti del Terzo settore, una volta individuati dalla prima i beni ad esito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Cts e altre normative di settore – definire il contenuto delle convenzioni di assegnazione dei beni stessi.
Queste, infatti, dovranno puntare non solo a regolamentare i rapporti tra le parti, ma anche a valorizzare le attività di interesse generale che si intendono perseguire, inclusa l’eventuale valutazione di impatto. Il compito del social bonus, a ben vedere, non è solo quello di assegnare un bene immobile ad Ets, ma di generare un impatto positivo significativo verso la collettività interessata. In questo caso, però, la convenzione per l’assegnazione del bene dovrà essere sottoscritta tra gli enti pubblici e gli Ets prima che questi ultimi presentino il progetto al ministero. A tale riguardo, potrebbe prevedersi una clausola sospensiva, condizionata all’ammissione del progetto, con conseguente venir meno dell’accordo in caso di mancata valutazione positiva ministeriale.
Sempre in un’ottica di collaborazione tra Pa e terzo settore, giova rilevare che il social bonus potrà peraltro essere integrato anche con finanziamenti da parte delle Regioni o dagli stessi enti locali. L’unica incompatibilità è legata all’impossibilità da parte del donante di fruire delle ulteriori agevolazioni previste dal Cts. Si pensi, ad esempio, al sistema di detrazioni/deduzioni in tema di erogazioni liberali.
Infine, le istanze dovranno essere conformi alla vigente disciplina in tema di social bonus (articolo 81 Cts e Dm 89/2022).
[Articolo pubblicato su «il Sole 24 Ore» dell’8 settembre 2022]