Nello sport dilettantistico bonus per i contributi

[pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 27 luglio 2023]

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Riforma dello sport: arriva l’ok definitivo sulle nuove regole per enti e lavoratori sportivi. Con il correttivo-bis, approvato il 26 luglio, si chiude la fase transitoria legata all’operatività della nuova disciplina. Diverse sono le novità che cambiano, in parte, quanto delineato dal decreto 36/2021, entrato in vigore lo scorso 1° luglio. È, anzitutto, da accogliere con favore la modifica circa le mansioni da ricondursi nelle maglie del lavoro sportivo. La loro individuazione non sarà più rimessa alla discrezionalità degli organismi affilianti del Coni, ma oggetto di un elenco tenuto (e aggiornato) dal dipartimento per lo Sport. Si conferma, dunque, quanto auspicato su queste pagine per evitare qualsivoglia disparità a livello applicativo.

Altro aspetto riguarda, poi, il trattamento fiscale dei compensi sportivi. Restano ferme le soglie di esenzione previste sia ai fini Irpef sia Inps e il conseguente disallineamento rispetto al sistema previgente. Il limite per fruire dell’esenzione totale, sia fiscale sia previdenziale, vale solo per i compensi non superiori a 5mila euro mentre la fiscalità scatta per compensi oltre i 15mila euro. Si innalza, invece, a 85mila euro annui la soglia entro la quale i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) sportivi nell’area del dilettantismo non rilevano ai fini Irap.

Restano, tuttavia, alcuni nodi da sciogliere. Da un lato, viene introdotta la possibilità per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni benemerite ed enti di promozione sportiva, di avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale. Tuttavia si dovrebbe chiarire la possibilità di considerare nel lavoro autonomo occasionale anche quello di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir. In assenza di chiarimenti, si rischia di lasciare fuori molte collaborazioni occasionali per le quali potrebbe scattare la ritenuta. Va, in ogni caso, accolta in senso positivo la nuova agevolazione che esclude l’applicazione delle ritenute alla fonte sui premi sportivi corrisposti per un importo non superiore a 300 euro. Con la specifica che tale previsione non si applica per quei premi che concorrono a formare redditi da lavoro dipendente.

Un discorso a parte meritano il tema Inail e il trattamento previdenziale. I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono esclusi dagli obblighi Inail, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 289/2002. Per quanto riguarda associazioni e società sportive dilettantistiche si prevede un credito d’imposta, di misura pari ai contributi previdenziali versati sui compensi sportivi a carico delle Asd/Ssd con volume di ricavi, nel 2022, non superiore a 100mila euro. Una misura, questa, intesa a ridurre l’aggravio finanziario dei nuovi adempimenti, specie per le realtà di minori dimensioni. Ciò, tuttavia, a patto che si tratti di enti iscritti nel Registro attività sportive dilettantistiche e che depositino nel Registro medesimo i bilanci attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti.

In merito al tema degli adeguamenti statutari, è poi da accogliere in senso positivo l’esenzione dall’imposta di registro, come già previsto per il terzo settore, allo scopo di consentire agli enti sportivi già iscritti al Registro di poter adeguare lo statuto alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre prossimo senza ulteriori oneri. Con la specifica che, a livello operativo, l’esenzione vale solo per le modifiche di mero adeguamento alle nuove norme per le Asd/Ssd già iscritte.

Ultime modifiche interessano gli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro. Con il correttivo-bis, arriva una nuova proroga dei termini. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per co.co.co. sportive possono infatti effettuarsi, limitatamente ai compensi corrisposti da luglio – settembre 2023, entro una finestra temporale più ampia, che va dal 31 ottobre al 31 dicembre 2023, agevolando gli enti alle prese con i nuovi adempimenti ed evitando, medio tempore, il rischio di sanzioni.

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