Come accreditare gli enti del terzo settore (ETS) al 5 per mille per il 2022. Si avvicina la scadenza dell’11 aprile e arrivano i chiarimenti del Ministero del lavoro (con la pubblicazione dell’avviso on line) per l’accesso a questa importante misura, diventata ormai un punto di riferimento stabile non solo per il non profit ma anche per gli oltre 11 milioni di italiani che, dai dati del 2020, hanno assegnato quasi 340 milioni di euro agli enti del volontariato.
L’anno in corso segna una fase di grandi cambiamenti anche per questa importante misura dal momento che la categoria dei c.d. “enti del volontariato” è stata ufficialmente sostituita da quella degli “enti del terzo settore”. Dunque, per accedere al 5 per mille anche nel 2022 gli enti del volontariato dovranno ora risultare iscritti al nuovo registro unico nazionale (RUNTS) ed aver acquisito la qualifica di ETS entro termini stabiliti, pena la cancellazione dagli elenchi permanenti.
Ma andiamo con ordine e proviamo a capire i termini e le modalità per poter beneficiare del contributo del 5 per mille dell’IRPEF nelle dichiarazioni dei redditi del 2022. Iniziamo col dire che ciascun ente dovrà verificare la presenza di due condizioni.
La prima è legata alla data di effettiva iscrizione nel RUNTS e la seconda attiene all’iscrizione nell’elenco permanente del 5 per mille. In questo secondo caso occorrerà verificare, dunque, se l’ente rientra o meno nell’elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro (o dall’Agenzia delle Entrate nel solo caso delle Onlus).
Enti già iscritti al RUNTS
Iniziamo con gli enti già iscritti al RUNTS che non risultino, tuttavia, inseriti nell’elenco permanente, oppure che non abbiano optato espressamente per l’accreditamento al 5 per mille al momento dell’iscrizione nel RUNTS. In questo caso ci sarà la possibilità di accreditarsi al 5 per mille dalle ore 15 di lunedì 4 aprile fino all’11 aprile, accedendo al portale attraverso il sito del Ministero del Lavoro. Una volta valorizzata la voce “accreditamento 5 per mille” sarà necessario inserire l’Iban, firmare digitalmente la distinta con il riepilogo dei dati e caricarla sul sito.
Una volta spirato il termine dell’11 aprile resta ferma la possibilità di rientrare nel riparto 5 per mille per l’anno 2022 iscrivendosi tramite il portale RUNTS fino al 30 settembre prossimo. In questa circostanza, tuttavia, l’opzione tardiva fa scattare l’obbligo di versamento di euro 250.
Ovviamente se l’ente è iscritto al RUNTS e risulta già accreditato a questa misura anche per gli anni precedenti non dovrà fare alcunché. L’accesso per il 2022 al 5 per mille sarà, infatti, del tutto automatico.
Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS)
Se si tratta di ODV o APS già accreditate al 5 per mille 2021 e iscritte nell’elenco permanente, pubblicato lo scorso 8 marzo dal Ministero del Lavoro, non è previsto alcun adempimento e potranno rientrare nel riparto del 5 per mille anche per il 2022.
Per le ODV e APS ancora non accreditate, invece, occorrerà tenere conto delle tempistiche legate alla fase di trasmigrazione dai vecchi registri al RUNTS. Proprio per questo con il Decreto Milleproroghe sono state introdotte delle disposizioni ad hoc per tali tipologie di enti. Pertanto ad ODV e APS non si applica la scadenza dell’11 aprile ma potranno accreditarsi, per l’anno 2022, entro il 31 ottobre, beneficiando, dunque, di una finestra temporale più ampia, senza versare la somma di euro 250.
Cooperative sociali e imprese sociali
Anche le cooperative e imprese sociali già incluse nell’elenco permanente ed iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (che equivale all’iscrizione al RUNTS), accedono al 5 per mille 2022 senza dover presentare alcuna richiesta. Restano escluse espressamente da questa misura le imprese sociali costituite in forma societaria.
Per cooperative e imprese sociali ancora non iscritte al 5 per mille occorrerà seguire una speciale procedura. Da lunedì 4 aprile e fino all’11 aprile potranno accedere al RUNTS e presentare la pratica di modifica delle informazioni. A quel punto occorrerà “spuntare” l’opzione “accreditamento 5 per mille”. Procedimento, questo, che potrà essere effettuato al massimo entro il prossimo 30 settembre per non perdere la possibilità di partecipare al riparto del 5 mille 2022. Tuttavia, una volta superato il termine dell’11 aprile, per l’opzione tardiva è previsto il versamento della somma di 250 euro.
Attenzione tuttavia alle coop sociali: queste ultime si qualificano come imprese sociali di diritto e, dunque, ETS a tutti gli effetti. Tuttavia per accedere al 5 per mille dovranno risultare nell’elenco degli iscritti al RUNTS (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti). Laddove non fossero presenti in tale elenco, potranno rivolgersi alla Camera di commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. In caso di mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non potranno risultare presenti nell’elenco degli iscritti nel RUNTS.
Le ONLUS
Per le ONLUS compete anche per il 2022 all’Agenzia delle Entrate l’accreditamento, la verifica dei requisiti di accesso e la pubblicazione dei relativi elenchi secondo le modalità previste per gli enti del volontariato secondo la previgente disciplina. Per le ONLUS che non risultino iscritte nell’elenco permanente l’istanza di accreditamento per l’anno 2022 andrà presentata, dunque, all’Agenzia delle entrate.
Associazioni e fondazioni che operano nei settori delle ONLUS
Tra i c.d. “enti del volontariato” ammessi al beneficio del 5 per mille, fino al 2021, erano presenti, oltre alle ODV, APS e ONLUS, anche le associazioni e le fondazioni operanti nei settori delle ONLUS ma prive di questa qualifica. A partire dal 2022 per poter beneficiare del 5 per mille tali enti dovranno necessariamente iscriversi al RUNTS. Le tempistiche per l’accesso alla misura cambiano a seconda se tali enti risultino o meno già inseriti negli elenchi permanenti del 5 per mille 2021.
Nel primo caso potranno continuare a partecipare al riparto dei fondi anche per il 2022 ma solo se risulteranno iscritti al Runts entro la fine dell’anno. Termine che coincide con la pubblicazione dell’elenco degli enti ammessi ed esclusi al 5 per mille 2022. Dunque, per associazioni e fondazioni attive nei settori ONLUS e già accreditate a questa misura per il 2021, si dovrà tenere conto, come termine massimo per l’scrizione nel RUNTS, il 31 dicembre di quest’anno.
Ove tali enti non risultassero, invece, iscritti negli elenchi permanenti dello scorso anno, dovranno iscriversi al RUNTS entro il 30 settembre prossimo, qualora volessero partecipare al riparto 5 per mille 2022.
Enti ancora non iscritti al Runts
Per tutti gli enti ancora non iscritti al Runts diversi da quelli che abbiamo elencato finora e che ancora non hanno perfezionato l’scrizione nel nuovo Registro, occorrerà tenere conto invece di due termini specifici. Se risulteranno iscritti entro l’11 aprile potranno accedere al 5 per mille 2022 senza versare la somma aggiuntiva di 250 euro, che sarà richiesta, invece, in caso di iscrizione tardiva entro il 30 settembre prossimo. Dunque entro questa data, non si ritiene possa esse sufficiente aver presentato la richiesta di iscrizione al RUNTS con annessa opzione per l’accreditamento al 5 per mille, ma occorrerà anche aver acquisito la qualifica di ETS attraverso il completamento della procedura di ammissione al nuovo Registro.
Pubblicazione elenchi e tempi per l’erogazione dei contributi
Una volta spirato il termine dell’11 aprile spetterà al Ministero del Lavoro, entro il 20 aprile prossimo, pubblicare sul proprio sito l’elenco degli iscritti al 5 per mille. Gli enti avranno la possibilità di presentare domanda di rettifica entro il 30 aprile. Tenuto conto di tali istanze, entro il 10 maggio il Ministero pubblicherà gli elenchi degli enti definitivamente iscritti. L’elenco invece di coloro che potranno rientrare nel riparto del 5 per mille per l’anno in corso sarà pubblicato entro il 31 dicembre, con l’obbligo per l’Amministrazione competente di darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai fini della ripartizione.
Nei sette mesi successi a quello di scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi spetterà all’Agenzia entrate pubblicare l’elenco definitivo degli enti ammessi ed esclusi, indicando anche gli importi spettanti a ciascun ente.