Il Consiglio regionale molisano ha approvato una la legge dedicata alla disciplina del Terzo settore: l.r.7 ottobre 2022 n. 21. Tale intervento regionale, specialmente dopo l’introduzione del codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), non configura una operazione di politica del diritto inedita; basti, in effetti, ricordare la precedente L.R. Toscana 22 luglio 2020, n. 65 in materia di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.
Al fine di cogliere il rapporto e i profili di congruenza tra la codificazione nazionale e la legislazione regionale, occorre muovere dai principi e dalle finalità della normativa molisana: spicca, tra le finalità espresse dall’art. 1, il riconoscimento e la valorizzazione gli enti del Terzo settore che operano nell’ambito regionale. La Regione Molise, inoltre, riconosce il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all’interno della comunità: sebbene si assista ad una distorsione dell’azione volontaria per via della mediazione della fattispecie dell’obbligazione naturale, così adombrando l’impatto causale della solidarietà e il ruolo dell’autonomia privata (individuale e collettiva), appare nel complesso coerente con il codice del Terzo settore (v. art. 2) il rilievo impresso al volontariato e, specialmente, al volontariato organizzato (artt. 3, comma 1, e 9).
Un possibile punto di attrito con la uniforme disciplina nazionale potrebbe discendere dalla lettura dell’art. 4, comma 1, della normativa molisana, a mente del quale “ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all’articolo 4 del d. lgs. n. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del medesimo d. lgs. n. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Molise”. L’individuazione delle soggettività del Terzo settore, ricadenti nell’ambito dell’ordinamento civile, è avvenuta con disciplina nazionale (v. Corte cost. 185/2018 e Corte cost. 187/2022, ambedue disponibili al seguente link: https://terzjus.it/tipologie/giurisprudenza-costituzionale/): pertanto, confliggerebbe con l’omogeneità normativa espressa dalla codificazione del 2017 il riconoscimento da parte della Regione di enti del Terzo settore regionali per via dell’operatività nell’ambito locale di riferimento, sebbene in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 4 del codice del Terzo settore. Dovrebbe, allora, propendersi per una interpretazione normativa che riconosca al comma cennato una portata evocativa e priva di ricadute in termini disciplinari.
La disciplina regionale appare inoltre concretizzare e vivificare il favor per la sussidiarietà orizzontale, condensato, in particolar modo, negli art. 55-57 del codice del Terzo settore nell’ambito del titolo disciplinare dedicato ai rapporti tra enti del Terzo settore, conformi a quanto previsto dall’art. 4 del codice in rassegna, e pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 3 della legge molisana, le p.a., nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore; inoltre, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, viene assicurato il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione. Ciò in ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.
La co-programmazione, tesa alla individuazione dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, costituisce un procedimento necessitato dell’offerta sociale: infatti, gli enti pubblici territoriali, così come indicati dall’art. 3 della legge in rassegna, dovranno motivare le ragioni che impediscono il ricorso a tale istituto e quindi alla procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria (così come tratteggiata dalla Corte costituzionale nella decisione n. 131/2020, cui la Fondazione Terzjus ha dedicato un apposito Quaderno di approfondimento).
La legge regionale, infine, si occupa della disciplina della co-progettazione (artt. 12-13) e del regime convenzionale tra amministrazioni locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, al fine dello svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se ciò risulta più favorevole rispetto al mercato (art. 14): la procedura della co-progettazione e delle convenzioni nelle materie di competenza regionale appaiono fedeli al dato normativo emergente dal codice del Terzo settore (artt. 55 e 56).