Nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto riguardante i criteri e le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza dell’impresa sociale. Il decreto è stato adottato, in base all’art. 14, comma 3, d.lgs. 112/2017, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di meglio precisare i confini della liquidazione coatta amministrativa, ovvero della procedura concorsuale attivata in caso di insolvenza delle imprese sociali non aventi la forma di società cooperativa.
Con la revisione della disciplina dell’impresa sociale è stata demandata ai ministeri l’individuazione dei criteri e delle modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza delle attività svolte.
Fino all’adozione del decreto in questione, ha trovato applicazione la disciplina recata dal d.m. 3 novembre 2016 per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste per le società cooperative, ai sensi dell’articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c.
L’attività del commissario liquidatore è di natura personale e fiduciaria: è preposto alla gestione dell’impresa e all’amministrazione del patrimonio, dovendo seguire le direttive dell’autorità amministrativa. Ciononostante, alcune specifiche operazioni possono essere delegate a terzi, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza su parere favorevole del comitato di sorveglianza: l’erogazione del compenso è, in ogni caso, subordinata all’esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari.
Analizzando il corpus disciplinare, può notarsi come al commissario liquidatore, nominato con il provvedimento che ordina la liquidazione, spetta un compenso, liquidato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di vigilanza, in percentuale all’ammontare dell’attivo realizzato, secondo le aliquote dettagliatamente definite dall’art. 3, comma 1, lett. a-f).
Giova precisare la definizione di “attivo”: si tratta degli importi globalmente generati dalla procedura liquidativa per mezzo della vendita dei beni, compresa l’alienazione di aziende e rami d’azienda; del recupero e riscossione di crediti non pertinenti all’esercizio dell’impresa; delle azioni giudiziali, delle transazioni e delle somme comunque acquisite alla procedura, nonché degli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge e in generale dei proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.
Ritornando alla disciplina del compenso spettante al commissario liquidatore, può evincersi come le aliquote vengano incrementate nella misura indicata all’art. 3, comma 2, con riferimento all’attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa; invero, sono ridotte in misura pari al 10% in ragione d’anno dall’ottavo anno, limitatamente all’attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi.
Al commissario liquidatore, inoltre, spetta un compenso supplementare, stabilito in sede di determinazione del compenso finale, nonché un rimborso forfettario delle spese generali del 4% sull’importo del compenso finale, oltre al rimborso delle spese vive e documentate sostenute durante lo svolgimento dell’incarico. Ciò deve avvenire sotto il controllo del comitato di sorveglianza e secondo quanto previsto dai criteri e dai limiti approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali: la normativa intende, attraverso questi limiti stringenti, impedire la percezione di qualsivoglia altro compenso, rimborso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.
Per quanto concerne le modalità di erogazione del compenso, è previsto che esso sia determinato, a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi all’atto dell’autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione; tuttavia, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, il provvedimento ministeriale verrà adottato all’atto dell’autorizzazione al deposito in Tribunale della proposta di concordato.
Il decreto si preoccupa di definire le modalità di erogazione del compenso del commissario liquidatore nel caso in cui cessi dall’incarico prima della conclusione della liquidazione, ovvero per mancata presentazione o non approvazione del conto della gestione, nonché per altri gravi motivi incidenti sullo svolgimento della prestazione professionale. Nel primo caso, come precisato dall’art. 4, comma 2, il compenso è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel decreto, dopo l’approvazione del conto della gestione da parte dell’autorità di vigilanza e previo parere del comitato di sorveglianza; nel secondo caso, invece, l’autorità di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l’esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell’accertamento di eventuali responsabilità del commissario per atti e fatti compiuti nell’esercizio della funzione.
Per quanto attiene al compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza – organo consultivo, costituito da membri scelti fra persone esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa sociale e possibilmente fra i creditori -, l’art. 5 stabilisce che ad essi venga corrisposta un’indennità computata in base alla partecipazione effettiva alle riunioni del comitato, la cui determinazione si fonda sull’attivo realizzato nelle misure massime indicate nell’articolo in questione.
Infine, anche ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni.