Per le Onlus da ieri si aprono le porte del registro unico del terzo settore. L’agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco degli enti iscritti nell’anagrafe Onlus che potranno accedere al nuovo registro. Le attuali Onlus potranno mantenere questa qualifica fino all’autorizzazione UE sulle misure fiscali introdotte dalla riforma del terzo settore. Quindi, se l’autorizzazione arriverà quest’anno avranno tempo fino al 31 marzo del 2023 per iscriversi al Registro del terzo settore. In caso contrario dovranno devolvere il patrimonio che si è formato dopo l’iscrizione nell’anagrafe Onlus. Per operatori e professionisti che assistono le Onlus si tratterà di valutare attentamente quando iscriversi al registro unico e con quale qualifica.
Il 28 marzo 2022, con apposito comunicato, pubblicato sul sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, fornito i nomi delle Onlus che risultano iscritte, alla data del 22 novembre scorso, nell’Anagrafe tributaria e che possono da ieri procedere all’iscrizione nel Registro Unico. Si compie un ulteriore rilevante passo verso la messa a regime del Runts. Nel RUNTS troveranno, dunque, collocazione sia le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), attualmente coinvolte nella trasmigrazione dai registri territoriali, sia gli enti che avvieranno autonomamente le procedure di iscrizione nel registro. Rientrano in questa ultima categoria anche le attuali ONLUS che sceglieranno di perdere la relativa qualifica iscrivendosi al Runts. Per le Onlus, dunque, non è prevista una procedura di accesso automatica nel registro. Piuttosto l’accesso è coordinato alle tempistiche della disciplina fiscale del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o “Cts”). Le Onlus potranno, infatti, procedere con l’iscrizione nel Runts, fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali del Cts. Se, ad esempio, il vaglio UE dovesse intervenire nel 2022, tali enti avranno dunque tempo fino al 31 marzo 2023 per adeguare gli Statuti al Cts e assumere la veste di ente del Terzo settore (Ets). Con l’accesso nel Runts, le Onlus si qualificheranno Ets e saranno dunque cancellate dall’Anagrafe, senza obblighi devolutivi del patrimonio. Discorso diverso, invece, ove l’iscrizione nel Runts non sia tempestiva e avvenga oltre il termine del 31 marzo come sopra indicato. In questo caso, resta fermo l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale accumulato in vigenza del regime agevolato di cui al Dlgs 460/97. Per l’iscrizione nel Runts, le Onlus saranno tenute a presentare apposita istanza tramite il portale del Registro unico, indicando la sezione in cui intendono collocarsi e allegando la documentazione richiesta (es. ultimi due bilanci approvati, Statuto adeguato al Cts e atto costitutivo, art. 34 DM 106/20). Una peculiarità è, poi, prevista per le Onlus che intendano assume la qualifica di impresa sociale. Per quest’ultime, la richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione l’ente ha sede legale. L’ingresso nell’apposita sezione delle “imprese sociali” del Registro Imprese soddisfa, infatti, anche l’iscrizione nel Runts.
Articolo pubblicato sul Sole24ore del 29 novembre 2022